15.2004.138
contestazione stato di ripartizione
12 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2004.138
Data decisione, Autorità:
12.10.2004, CEF
Titolo:
contestazione stato di ripartizione
DEPOSITO DELLA STATO DI RIPARTIZIONE
art. 261 LEF
art. 85 RUF
Incarto n.
15.2004.138
Lugano
12 ottobre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 12 agosto 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’ambito della
liquidazione del fallimento pronunciato nei confronti di
PI1
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 20 agosto 2004 con la quale al
ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 28 settembre 2004 dell’CO1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che in
data 18 dicembre 1992 veniva decretato il fallimento di PI1
che fra
gli attivi del fallimento figura la part. __________;
che il 16
aprile 1993 veniva affidata alla __________ l’amministrazione dell’immobile in
oggetto;
che la RI1
notificava il 3 maggio 1993 all’CO1 il proprio credito, garantito da pegno
immobiliare, vantato nei confronti di PI1;
che
l’elenco oneri della part. __________ è stato depositato l’8 settembre 1997 ed
è cresciuto in giudicato senza provocare contestazioni;
che con
licitazione privata del 6 marzo 1998 veniva realizzato il subalterno lettera A
e b della part. __________;
che a
seguito dell’apertura di un procedimento penale, in data 20 settembre 2002, nei
confronti dei responsabili della __________ per il reato di appropriazione
indebita dei proventi delle amministrazioni immobiliari affidate alla suddetta
società dall’CO1, il mandato veniva rescisso con effetto immediato;
che a
partire dal 22 novembre 2002 l’amministrazione della __________ veniva affidata
alla fiduciaria __________
che la
part. __________ è stata realizzata a pubblico incanto il 12 febbraio 2004 con
un ricavo di fr. 3'500'000.--;
che lo
stato di riparto veniva depositato il 6 agosto 2004 e prevedeva, tra le altre,
le seguenti posizioni:
-
ricavo incanto part. __________ fr.
3'500'000.--
-
ricavo vendita box part. __________fr.
28'000.--
-
ricavo affitti (__________)
fr. 242'802.75;
che con
ricorso 12 agosto 2004 la RI1 si aggrava contro lo stato di riparto sostenendo
che lo stesso non contiene alcuna indicazione in merito ai canoni di locazione
incassati e trattenuti dalla __________
che
secondo le autorità inquirenti tale importo sarebbe quantificabile in fr.
880'000.- ca.;
che la
ricorrente chiede la modifica dello stato di riparto con l’inserimento degli
affitti incassati dall’CO1 dall’apertura del fallimento sino ad oggi e
l’allestimento di un conteggio specifico degli affitti incassati dal quale si
evinca la quota indebitamente trattenuta dalla __________, nonché la quota
successivamente incassata dalla __________
che l’CO1
con osservazioni 28 settembre 2004 conferma la correttezza del proprio operato
e chiede la reiezione del ricorso;
che
secondo l’art. 261 LEF una volta incassata la somma ricavata da tutta la massa
e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di
ripartizione ed il conto finale;
che in
sostanza lo stato di ripartizione concerne concretamente il prodotto della
realizzazione degli attivi della massa (Staehelin M., in Comm. di Basilea, art.
Fatti
261 LEF, N. 2 e 3; Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, 2001, art. 261, n. 24 - 26);
che la
compilazione dello stato di riparto avviene sulla base delle modalità stabilite
dall’art. 85 RUF;
che per
ogni singolo fondo gravato da diritto di pegno deve essere esposta la somma
ricavata dalla vendita, nonché le spese cagionate dalla sua inventarizzazione,
amministrazione e realizzazione (cfr.art. 85 RUF);
che nel
caso di specie l’CO1 ha correttamente esposto nello stato di riparto del fallimento
di Angelo PI1 tutti i ricavi relativi all part. __________, nonché tutte le
spese connesse con l’immobile in oggetto;
che
l’importo relativo agli affitti indebitamente trattenuti dalla precedente
amministrazione immobiliare non rientra tra le poste il cui inserimento è
previsto nello stato di riparto, non essendo né un ricavo, né una spesa;
che,
quanto alla domanda n. 2 del ricorso che sottintende la mancata informazione
della banca sulla somma indebitamente trattenuta dall'amministratrice dell'immobile,
si può senz'altro rinviare al capoverso h) delle osservazioni 28 settembre 2004
dell'ufficio;
che il
ricorso va pertanto respinto, senza imposizione di tassa di giustizia e senza
assegnazione di indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 261 LEF; 85 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 12 agosto 2004 della RI1, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI1,
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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