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Decisione

15.2004.139

notifica durante le ferie di un precetto esecutivo. Sanzione. Rappresentanza davanti agli uffici di esecuzione e fallimenti

21 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni possono disciplinare la funzione di rappresentante a titolo

professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo. Il Canton

Ticino non ha fatto uso di tale competenza. La rappresentanza, anche

professionale, davanti agli Uffici del Cantone è pertanto libera. D'altra

parte, il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di procedura civile, e in

particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema

di esecuzione e fallimento (cfr. titolo IV della LALEF).

5. Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 27, 56 LEF; 64, 64a CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 19 luglio 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ __________ RA 1, __________;

– __________

PI 1, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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