15.2004.139
notifica durante le ferie di un precetto esecutivo. Sanzione. Rappresentanza davanti agli uffici di esecuzione e fallimenti
21 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.139
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, CEF
Titolo:
notifica durante le ferie di un precetto esecutivo. Sanzione. Rappresentanza davanti agli uffici di esecuzione e fallimenti
FERIE
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
RAPPRESENTANZA
art. 25 LALEF
art. 27 LEF
art. 56 LEF
Incarto n.
15.2004.139
Lugano
21 ottobre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 luglio 2004 di
RI 1
rappr. dall' RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica 15
luglio 2004 del precetto esecutivo n. __________ diretto contro la ricorrente
su domanda di
PI 1
viste le
osservazioni 19 agosto 2004 dell'CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il 9
luglio 2004, su domanda di __________ __________ a nome del procedente __________
PI 1, l'CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ per l'importo di fr.
800.-- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004. Il 15 luglio 2004, l'atto è
stato notificato tramite posta alla ricorrente, che ha interposto opposizione.
B. Con
ricorso 19 luglio 2004, __________ RI 1 impugna tale notifica in quanto
effettuata durante le ferie esecutive estive ai sensi dell'art. 56 LEF.
Contesta inoltre il potere di rappresentanza di ____________________, che non
rientra nella lista delle persone indicate agli art. 64 e 64a CPC.
1. In
virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti
conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti
esecutivi nei periodi preclusi (tra le ore 20 e le 7, di domenica e nei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima
e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 al 31 luglio), salvo nell’esecuzione
cambiaria, e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art.
57–62 LEF).
2. L’art.
56 LEF non disciplina le conseguenze della sua inosservanza, ossia non
determina se l’atto esecutivo eseguito durante i periodi preclusi, le
ferie o le sospensioni è nullo, annullabile oppure né nullo né annullabile, ma
temporaneamente inefficace, nel senso che esplica i suoi effetti solo a partire
dal primo giorno utile seguente la conclusione delle ferie. Per quanto riguarda
la notifica di un precetto esecutivo, la giurisprudenza federale conclude
proprio che la sanzione è quella dell'inefficacia fino al decorso delle ferie esecutive,
così che il termine per interporre opposizione inizia a decorrere solo a
partire dal primo giorno utile dopo la fine di quel periodo (DTF 121 III 285;
127 III 176, cons. 3b; cfr. peraltro l'approfondimento in CEF 31 ottobre 2003 [15.03.131]).
3. In concreto, la
notifica del precetto esecutivo n. __________ dell'CO 1, contrariamente a
quanto pretende la ricorrente, non è né nulla né annullabile. Per il resto,
basta osservare che essa non ha subito alcun pregiudizio, avendo interposto
opposizione già al momento della notifica del precetto esecutivo.
4. Ma anche la seconda
censura ricorsuale non può trovare accoglimento. Infatti, giusta l'art. 27 LEF,
Fatti
i Cantoni possono disciplinare la funzione di rappresentante a titolo
professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo. Il Canton
Ticino non ha fatto uso di tale competenza. La rappresentanza, anche
professionale, davanti agli Uffici del Cantone è pertanto libera. D'altra
parte, il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di procedura civile, e in
particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema
di esecuzione e fallimento (cfr. titolo IV della LALEF).
5. Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 27, 56 LEF; 64, 64a CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 19 luglio 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ __________ RA 1, __________;
– __________
PI 1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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