15.2004.143
esclusa la via del ricorso ex art. 17 LEF contro l'emissione della comminatoria di fallimento per questioni di merito
2 settembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2004.143
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, CEF
Titolo:
esclusa la via del ricorso ex art. 17 LEF contro l'emissione della comminatoria di fallimento per questioni di merito
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 cf. 1 LEF
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2004.143
Lugano
2 settembre
2004/
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walser e Giani (in sostituzione di Pellegrini,
assente)
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 agosto 2004 di
RICO1
contro
l’operato dell’CON1 nell’esecuzione n__________
promossa contro la ricorrente da
PINT1
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 23 agosto 2004 dell’CON1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n__________, il 2 agosto 2004 l’CON1 ha emesso, su richiesta
__________ PINT1, contro RICO1 la comminatoria di fallimento per un credito di
fr. 8'915.95 oltre accessori.
L’atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice il 4 agosto 2004.
Fatti
B. Con
tempestivo ricorso 10 agosto 2004 RICO1 ha postulato la declaratoria di nullità
della comminatoria di fallimento, atteso che:
- la causa dei
mancati versamenti degli acconti a saldo dell’esecuzione in oggetto “è dovuto
all’emergere di comprovanti elementi, che sino ad ora non eravamo in grado di
fornire le prove e non a conoscenza al monento della procedura di esecuzione
chiesta dalla PINT1 ”;
- “infatti a
causa dell’inosservanza o mancanza di conoscenza della materia nell’ambito
contabile e fiscale, vi è stato per noi il rischio di dover sopportare un onere
fiscale non indifferente e senza valutare le conseguenze, questo relativo ad
uno dei mandati affidati da noi alla PINT1 ”;
- “la
presente lettera è da considerarsi parte integrante del ricorso che sarà
completato di tutto il supporto cartaceo dal nostro legale, il quale è in
possesso di tutta la documentazione ed informazioni necessarie”.
C. Delle
osservazioni 23 agosto 2004 dell’CON1, postulanti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità
di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. Rudolf Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,
1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
- l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
- l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
- la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
- l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
Considerandi
2).
2.
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
La debitrice
allega unicamente questioni di merito, riferite, per quanto comprensibile
dall’allegato ricorsuale, alla presunta inesistenza del credito della PINT1,
perché quest’ultima non avrebbe correttamente adempiuto il mandato a lei
conferito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza
materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. Sebbene la procedura di ricorso
ex art. 17 LEF è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10,
cons. 2c; Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.
20a), che impone al giudice di accertare d’ufficio i fatti rilevanti per la
decisione sul ricorso, irrilevante ai fini del presente giudizio risulta essere
il complemento all’atto di ricorso come prospettato dalla debitrice, ritenuto
che l’argomentazione della ricorrente costituisce una motivazione che non
rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale contro l’emissione
della comminatoria di fallimento.
4.
Il
ricorso 10 agosto 2004 di RICO1 è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi;
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 agosto 2004 di ____________________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
-
RICO1, __________;
-
PINT1, __________.
Comunicazione
all'CON1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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