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Decisione

15.2004.143

esclusa la via del ricorso ex art. 17 LEF contro l'emissione della comminatoria di fallimento per questioni di merito

2 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

tempestivo ricorso 10 agosto 2004 RICO1 ha postulato la declaratoria di nullità

della comminatoria di fallimento, atteso che:

- la causa dei

mancati versamenti degli acconti a saldo dell’esecuzione in oggetto “è dovuto

all’emergere di comprovanti elementi, che sino ad ora non eravamo in grado di

fornire le prove e non a conoscenza al monento della procedura di esecuzione

chiesta dalla PINT1 ”;

- “infatti a

causa dell’inosservanza o mancanza di conoscenza della materia nell’ambito

contabile e fiscale, vi è stato per noi il rischio di dover sopportare un onere

fiscale non indifferente e senza valutare le conseguenze, questo relativo ad

uno dei mandati affidati da noi alla PINT1 ”;

- “la

presente lettera è da considerarsi parte integrante del ricorso che sarà

completato di tutto il supporto cartaceo dal nostro legale, il quale è in

possesso di tutta la documentazione ed informazioni necessarie”.

C. Delle

osservazioni 23 agosto 2004 dell’CON1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità

di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando

(cfr. Rudolf Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,

1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

- l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

- l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

- la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

- l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.

Considerandi

2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

La debitrice

allega unicamente questioni di merito, riferite, per quanto comprensibile

dall’allegato ricorsuale, alla presunta inesistenza del credito della PINT1,

perché quest’ultima non avrebbe correttamente adempiuto il mandato a lei

conferito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza

materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. Sebbene la procedura di ricorso

ex art. 17 LEF è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10,

cons. 2c; Flavio Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.

20a), che impone al giudice di accertare d’ufficio i fatti rilevanti per la

decisione sul ricorso, irrilevante ai fini del presente giudizio risulta essere

il complemento all’atto di ricorso come prospettato dalla debitrice, ritenuto

che l’argomentazione della ricorrente costituisce una motivazione che non

rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale contro l’emissione

della comminatoria di fallimento.

4.

Il

ricorso 10 agosto 2004 di RICO1 è respinto.

Non

si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi;

richiamati

gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 10 agosto 2004 di ____________________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

-

RICO1, __________;

-

PINT1, __________.

Comunicazione

all'CON1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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