Lexipedia

Decisione

15.2004.145

notifica

3 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorrente contesta l’avviso di pignoramento 30 agosto 2004, asserendo di

non avere mai ricevuto una sentenza che rigetti l’opposizione al PE n. __________

che

dagli atti prodotti dal Giudice di pace del Circolo __________ risulta che non

sono state ritirate dall’escusso né la raccomandata contenente la citazione per

il 26 maggio 2004 all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto definitivo

promossa dai creditori, né quella contenente la sentenza 26 maggio 2004 che

rigetta in via definitiva l’opposizione al PE n.

che

l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito

a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che

un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto

pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti

esecutivi

(cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290],

confermata

dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);

che

la decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo) colpita da un grave

vizio di procedura – assenza di un dispositivo chiaro, di alcuna motivazione,

dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione o carente notifica (cfr. Charles Jaques,

La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une

caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Rz 21, 25 e 33) – è nulla (recte:

inopponibile trattandosi della carente notificazione della medesima, cfr. CEF 5

febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, op. cit., Fn 22);

che

le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione

dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr.

Jaques, op. cit., Fn 46);

che

in particolare, esse devono considerare inefficace una decisione di rigetto non

notificata all'escusso (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, pp. 217 ss ad d; Daniel Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad

art. 80);

che

la notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione

all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo

né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di

esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio

2000 [14.99.101], cons. 1a);

che

per il diritto processuale ticinese, la notificazione degli atti giudiziari

avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta

di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in

materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);

che

secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è

reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò

non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);

che

tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di

ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile

1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali”

della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di un

“invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella

casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b);

che

la prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice

(cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105

III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché

6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne

suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad

art. 17);

che

quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale

avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va

considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF

26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000

[14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op.

cit., n. 1250 s., con rif.);

che

nel caso concreto dagli atti trasmessi dal Giudice di pace risulta che il ricorrente

ha respinto, firmando di proprio pugno la rispettiva busta, la citazione

all’udienza di discussione, mentre l’avviso di ritiro concernente l’invio raccomandato

contenente la sentenza 26 maggio 2004 risulta essere stato notificato

all’escusso il 28 maggio 2004 (cfr. dichiarazione 22 ottobre 2004 dell’ufficio

postale di __________

che

non essendo stata ritirato, l’invio raccomandato è stato rinviato alla Giudicatura

di Pace;

che

inoltre l’aver rifiutato un invio raccomandato nella presente procedura, nonché

altri due invii nella procedura di cui all’inc. __________ potrebbe denotare un

atteggiamento defatigatorio da parte del ricorrente;

che

di conseguenza la sentenza del Giudice di pace è da considerare validamente

notificata;

che

quindi l’CO 1 ha agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 30

agosto 2004, essendo cresciuta in giudicato la decisione 26 maggio 2004, con la

quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n__________;

che

pertanto il ricorso va respinto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati

gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 31 agosto 2004 di RI 1, Lugano, è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

- RI

1, Lugano;

- ;

Comunicazione

all’CO 1 e al__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster