15.2004.145
notifica
3 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.145
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, CEF
Titolo:
notifica
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 124 CPC-TI
art. 78 LEF
art. 88 LEF
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2004.145
Lugano
3 novembre
2004
FP/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 31 agosto 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
rappr. dalla RA 1
Viste
le osservazioni:
16
settembre 2004 di PI 1;
17
settembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
Fatti
il ricorrente contesta l’avviso di pignoramento 30 agosto 2004, asserendo di
non avere mai ricevuto una sentenza che rigetti l’opposizione al PE n. __________
che
dagli atti prodotti dal Giudice di pace del Circolo __________ risulta che non
sono state ritirate dall’escusso né la raccomandata contenente la citazione per
il 26 maggio 2004 all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto definitivo
promossa dai creditori, né quella contenente la sentenza 26 maggio 2004 che
rigetta in via definitiva l’opposizione al PE n.
che
l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito
a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che
un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto
pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti
esecutivi
(cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290],
confermata
dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);
che
la decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo) colpita da un grave
vizio di procedura – assenza di un dispositivo chiaro, di alcuna motivazione,
dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione o carente notifica (cfr. Charles Jaques,
La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une
caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Rz 21, 25 e 33) – è nulla (recte:
inopponibile trattandosi della carente notificazione della medesima, cfr. CEF 5
febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, op. cit., Fn 22);
che
le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione
dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr.
Jaques, op. cit., Fn 46);
che
in particolare, esse devono considerare inefficace una decisione di rigetto non
notificata all'escusso (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pp. 217 ss ad d; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad
art. 80);
che
la notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione
all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo
né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di
esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio
2000 [14.99.101], cons. 1a);
che
per il diritto processuale ticinese, la notificazione degli atti giudiziari
avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta
di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in
materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);
che
secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è
reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò
non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);
che
tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di
ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile
1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali”
della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di un
“invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella
casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b);
che
la prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice
(cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105
III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché
6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne
suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad
art. 17);
che
quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale
avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va
considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF
26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000
[14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op.
cit., n. 1250 s., con rif.);
che
nel caso concreto dagli atti trasmessi dal Giudice di pace risulta che il ricorrente
ha respinto, firmando di proprio pugno la rispettiva busta, la citazione
all’udienza di discussione, mentre l’avviso di ritiro concernente l’invio raccomandato
contenente la sentenza 26 maggio 2004 risulta essere stato notificato
all’escusso il 28 maggio 2004 (cfr. dichiarazione 22 ottobre 2004 dell’ufficio
postale di __________
che
non essendo stata ritirato, l’invio raccomandato è stato rinviato alla Giudicatura
di Pace;
che
inoltre l’aver rifiutato un invio raccomandato nella presente procedura, nonché
altri due invii nella procedura di cui all’inc. __________ potrebbe denotare un
atteggiamento defatigatorio da parte del ricorrente;
che
di conseguenza la sentenza del Giudice di pace è da considerare validamente
notificata;
che
quindi l’CO 1 ha agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 30
agosto 2004, essendo cresciuta in giudicato la decisione 26 maggio 2004, con la
quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n__________;
che
pertanto il ricorso va respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati
gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 31 agosto 2004 di RI 1, Lugano, è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
- RI
1, Lugano;
- ;
Comunicazione
all’CO 1 e al__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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