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Decisione

15.2004.147

pignoramento di reddito

12 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. In data 25

agosto 2004 l’CO1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a

carico di RI1:

Introito

fr. 4'622.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 1’000.--

Totale fr. 2’100.--

C. Con ricorso 31

agosto 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di

esistenza andrebbe inseriti gli importi relativi al premio della cassa malati e

al contributo di mantenimento di fr. 2'400.—versato a favore dell’ex moglie.

Inoltre andrebbe considerato un adeguato importo a titolo di canone di

locazione, vivendo l’escusso in albergo il cui costo giornaliero è di fr. 75.--

(vitto escluso). __________ Delle osservazioniPI1 e

dell’CO1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108

III 13).

2.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.

40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito

dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;

CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può

però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF

119.

III 73; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del

canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei

minimi di esistenza, punto 2.1.2).

3.

Nel caso in

esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga

considerato a titolo di locazione l’importo di fr. 2'470.70 per l’affitto

mensile di una camera presso il residence __________. Orbene l’importo

richiesto dal ricorrente è manifestamente sproporzionato alle sue esigenze ed

al suo reddito di fr. 4'622.--. Inoltre il ricorrente può far capo, in tempi

rapidi, ad un alloggio più economico, non essendo soggetto ai normali termini

di disdetta previsti dal contratto di locazione. L’importo di fr. 1'000.--

riconosciuto dall’CO1 permette sicuramente all’escusso di reperire un alloggio

confacente alle sue condizioni personali (egli vive da solo) ed economiche,

senza la necessità di ricorrere all’affitto di una camera d’albergo. Le spese

di trasloco e di costituzione della garanzia per il futuro alloggio, potranno,

se del caso, essere oggetto di un riesame del pignoramento ai sensi dell’art.

93.

cpv. 3 LEF.

4.

Il ricorrente

chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito l’importo

relativo al premio della cassa malati. Ritenuto che nel calcolo del minimo

vitale possono essere conteggiati solo gli importi effettivamente pagati

dall’escusso (cfr. DTF 121 III 22 seg.) e che dagli atti risulta che il

debitore non paga il premio della cassa malati __________ dal gennaio 2000, non

può essere riconosciuto alcun importo a tale titolo.

5.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle

persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di

esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga

effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di

specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie

a titolo di alimenti l’importo di fr. 2'400.-- mensili a partire da gennaio

2004.

( cfr. sentenza 23 giugno 2003 del Pretore di __________ prodotta quale doc.

D). Tale importo viene versato direttamente dallaPI1 al legale dell’ex moglie (

cfr. doc. F). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’importo di fr.

2'400.-- a titolo di alimenti, in quanto sono adempiuti i presupposti

dell’obbligo legale e dell’effettivo versamento del contributo alimentare.

6.

Sulla base

delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza a carico di RI1

risulta essere il seguente:

Introito

fr. 4'622.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 1’000.--

alimenti fr.

2'400.--

Totale fr. 4’500.--

Il ricorso di RI1

va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso 31 agosto 2004 di RI1, ,

è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza il minimo di esistenza di RI1, , è determinato in fr.

4'500.-- in luogo di fr. 2'100.--.

2.

Non si

prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

-avv. RA1,

-

PI1

-

PI1, PI4, ;

-

RA3, ;

-

PI6,

Comunicazione

all’CO1

Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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