15.2004.147
pignoramento di reddito
12 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.147
Data decisione, Autorità:
12.10.2004, CEF
Titolo:
pignoramento di reddito
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.147
Lugano
12 ottobre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 31 agosto 2004 di
RI1
rappr. dall' RA1
contro
l’operato dell’
CO1
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
,
__________ , __________
,
__________
rappr. da PI1, __________
PI4,
__________, __________
,
__________
rappr. dalla
RA3, __________
PI6, __________, __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 7 settembre
2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;
richiamato il decreto presidenziale 29 settembre 2004
con il quale veniva respinta l’istanza di misure cautelari formulata dal
ricorrente pedissequamente al ricorso;
viste le osservazioni:
17 settembre 2004 della PI1, ;
4 ottobre 2004 dell’CO1;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di RI1 per l’incasso dei propri crediti.
Fatti
B. In data 25
agosto 2004 l’CO1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a
carico di RI1:
Introito
fr. 4'622.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1'100.--
locazione fr. 1’000.--
Totale fr. 2’100.--
C. Con ricorso 31
agosto 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di
esistenza andrebbe inseriti gli importi relativi al premio della cassa malati e
al contributo di mantenimento di fr. 2'400.—versato a favore dell’ex moglie.
Inoltre andrebbe considerato un adeguato importo a titolo di canone di
locazione, vivendo l’escusso in albergo il cui costo giornaliero è di fr. 75.--
(vitto escluso). __________ Delle osservazioniPI1 e
dell’CO1 si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
2.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119.
III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
3.
Nel caso in
esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga
considerato a titolo di locazione l’importo di fr. 2'470.70 per l’affitto
mensile di una camera presso il residence __________. Orbene l’importo
richiesto dal ricorrente è manifestamente sproporzionato alle sue esigenze ed
al suo reddito di fr. 4'622.--. Inoltre il ricorrente può far capo, in tempi
rapidi, ad un alloggio più economico, non essendo soggetto ai normali termini
di disdetta previsti dal contratto di locazione. L’importo di fr. 1'000.--
riconosciuto dall’CO1 permette sicuramente all’escusso di reperire un alloggio
confacente alle sue condizioni personali (egli vive da solo) ed economiche,
senza la necessità di ricorrere all’affitto di una camera d’albergo. Le spese
di trasloco e di costituzione della garanzia per il futuro alloggio, potranno,
se del caso, essere oggetto di un riesame del pignoramento ai sensi dell’art.
93.
cpv. 3 LEF.
4.
Il ricorrente
chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito l’importo
relativo al premio della cassa malati. Ritenuto che nel calcolo del minimo
vitale possono essere conteggiati solo gli importi effettivamente pagati
dall’escusso (cfr. DTF 121 III 22 seg.) e che dagli atti risulta che il
debitore non paga il premio della cassa malati __________ dal gennaio 2000, non
può essere riconosciuto alcun importo a tale titolo.
5.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle
persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga
effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di
specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie
a titolo di alimenti l’importo di fr. 2'400.-- mensili a partire da gennaio
2004.
( cfr. sentenza 23 giugno 2003 del Pretore di __________ prodotta quale doc.
D). Tale importo viene versato direttamente dallaPI1 al legale dell’ex moglie (
cfr. doc. F). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’importo di fr.
2'400.-- a titolo di alimenti, in quanto sono adempiuti i presupposti
dell’obbligo legale e dell’effettivo versamento del contributo alimentare.
6.
Sulla base
delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza a carico di RI1
risulta essere il seguente:
Introito
fr. 4'622.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1'100.--
locazione fr. 1’000.--
alimenti fr.
2'400.--
Totale fr. 4’500.--
Il ricorso di RI1
va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso 31 agosto 2004 di RI1, ,
è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza il minimo di esistenza di RI1, , è determinato in fr.
4'500.-- in luogo di fr. 2'100.--.
2.
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
-avv. RA1,
-
PI1
-
PI1, PI4, ;
-
RA3, ;
-
PI6,
Comunicazione
all’CO1
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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