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Decisione

15.2004.153

esecuzione sequestro. Foro. Annullabilità

12 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i pignoramenti sarebbero stati eseguiti d'ufficio sulla base dei verbali di

sequestro.

E. Con

ricorso 8 settembre 2004, il ricorrente chiede, a titolo principale, che siano

dichiarati nulli i tre precetti esecutivi e i tre decreti di sequestro e, a

titolo subordinato, che siano dichiarati nulli i tre decreti di sequestro per

quanto attiene al blocco e al sequestro di beni ubicati al di fuori del __________,

in particolare il sequestro attuato presso l'Istituto bancario __________, __________,

__________.

Il

ricorrente fonda la sua richiesta sull'asserita assenza di foro esecutivo in

Svizzera, siccome egli è domiciliato all'estero e non ha eletto foro esecutivo

in Svizzera ex art. 50 cpv. 2 LEF. Pur riconoscendo che l'esecuzione a

convalida di un sequestro possa essere promossa e proseguita anche al luogo in cui

si trova l'oggetto sequestrato, egli evidenzia come secondo la giurisprudenza

il credito di un escusso domiciliato all'estero sia localizzato presso il terzo

debitore, donde l'incompetenza dell'CO 1 "nell'adottare decreti di

sequestri e prosecuzioni di esecuzioni" presso __________ a __________.

F. Nelle

sue osservazioni, l'RA 2 rileva in particolare che il sequestro dei diritti

ereditari, vantati da un debitore domiciliato all'estero in una successione

aperta in Svizzera, dev'essere eseguito nel luogo dell'apertura della

successione, ossia, di regola, all'ultimo domicilio del defunto.

G. Nelle

sue osservazioni, l'CO 1 ritiene che il ricorso sia tardivo e che comunque il

foro del sequestro sia situato, anche per i crediti verso __________,

all'ultimo domicilio della defunta __________ ____________________.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorso, interposto l'8 settembre 2004, è manifestamente tardivo, siccome i

sequestri sono stati eseguiti già il 22 gennaio 2004 e gli avvisi di

pignoramento sono stati emessi il 18 giugno 2004. Certo, il ricorrente allega

nell'atto ricorsuale (ad 3) di essere venuto a conoscenza dell'intenzione dell'CO

1.

di proseguire in via di pignoramento le esecuzioni a convalida dei sequestri

tramite __________ di __________. Tuttavia, risulta dall'incarto dell'Ufficio

che il ricorrente si era già aggravato il 15 giugno 2004 contro l'emissione –

l'11 giugno 2004 – dei primi tre avvisi di pignoramento e ha poi ritirato il 30

giugno 2004 l'invio raccomandato contenente la decisione 18 giugno 2004 che gli

dava – provvisoriamente – ragione (annullamento del pignoramento fissato per il

21.

giugno 2004 e nuovo avviso di pignoramento – da effettuarsi d'ufficio – per

il 14 luglio 2004).

2.

Occorre

tuttavia esaminare se, come pretende il ricorrente, l'esecuzione di un

sequestro e/o la prosecuzione di un'esecuzione a un foro erroneo sia nulla. In

effetti, i casi di nullità devono essere constatati – d'ufficio – in ogni tempo

(art. 22 cpv. 1 LEF). Questa questione non può essere elusa considerando, come

sostiene dell'RA 2, che il sequestro dei crediti ereditari vantati dal debitore

va eseguito al luogo di apertura della successione (cfr. DTF 109 III 90 ss.,

precisata in DTF 118 III 66, cons. 2b), indipendentemente dal luogo di

situazione effettivo dei beni della successione. In effetti, a prescindere dal

fatto che, secondo le stesse affermazioni dei procedenti, l'escusso risulta

essere l'unico erede di __________ __________, sicché, in assenza di comunione

con altri eredi, non può ovviamente essere titolare di diritti in comunione

bensì è unico proprietario degli attivi successori, oggetto dei sequestri e

delle esecuzioni impugnati è comunque un asserito credito del debitore contro __________

e non un diritto ereditario.

2.1

Questa

Camera, in una vertenza che opponeva le stesse parti (CEF 23 agosto 2004

[15.04.88]), ha lasciato aperta la questione della nullità dei sequestri

eseguiti a un foro errato. Occorre ora risolverla.

a) Prima

della revisione della LEF nel 1997, il Tribunale federale si era determinato

nel senso della nullità (cfr. DTF 118 III 9; 116 III 109, cons. 5a; 114 III 36,

cons. 2; 112 III 117, cons. 2, con rif.: giurisprudenza citata acriticamente

dalla maggioranza numerica della dottrina anche dopo il cambiamento delle norme

sul sequestro, cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetrei­bungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45

ad § 10 e n. 38 ad § 51; Walther A. Stoffel,

Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226; Dallèves, Le séquestre, Fiche juridique suisse n. 740,

Ginevra 1999, p. 11 s. ad II.A; Schmid,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 28 i.f. ad art. 46; Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24 ad art.

275). Parte della dottrina recente ritiene invece che il sequestro sia solo

annullabile su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF (cfr. Pierre-Robert

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. IV, Losanna 2003, n. 26 ad art. 275; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 5 ad art. 275).

b) Occorre

risalire alla sentenza del 9 dicembre 1930 pubblicata in DTF 56 III 228 ss. per

individuare la motivazione della giurisprudenza federale. In questa sentenza,

che rappresentava un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale si è

anzitutto riferito all'analogia esistente tra l'esecuzione del pignoramento e

l'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF) per estendere al sequestro il

principio giurisprudenziale della nullità del pignoramento eseguito da un

ufficio territorialmente incompetente (cfr. DTF 55 III 165 ss., confermata in

ultimo luogo in DTF 105 III 60 cons. 1, con rif.). È poi stato invocato il

rischio di sequestro a distanza, ossia di sequestro eseguito senza che il

cursore abbia accertato di persona l'esistenza del bene da sequestrare, nonché

l'interesse degli altri procedenti all'immediata comunicazione da parte

dell'ufficio competente della partecipazione d'ufficio del sequestrante al

pignoramento, prevista all'art. 281 cpv. 1 LEF. Infine, il Tribunale federale

ha fatto valere il rischio di un conflitto di competenze qualora l'esecuzione a

convalida del sequestro fosse proseguita al foro del sequestro sbagliato.

c) In

una sentenza successiva del 2 aprile 1937 (DTF 63 III 44 s.), il Tribunale

federale ha tuttavia precisato che ove il debitore sequestrato fosse

domiciliato all'estero il sequestro di un suo credito presso il terzo debitore

domiciliato in Svizzera a cura di un ufficio territorialmente incompetente non

era nullo ma solo annullabile, siccome non erano in gioco interessi di terzi

(in assenza di un foro esecutivo generale in Svizzera).

d) Nella

presente fatispecie, come ha stabilito il Tribunale federale nell'ultima

sentenza citata, i motivi addotti a favore della nullità non sono pertinenti

dal momento che il sequestro concerne un credito vantato da un debitore

sequestrato domiciliato all'estero. In assenza di un foro esecutivo generale in

Svizzera, interessi di altri creditori non possono infatti essere lesi e non vi

sono rischi che possano essere proseguite più esecuzioni in fori diversi.

D'altronde, il pericolo di sequestro a distanza esiste (e si verifica) anche

ove l'esecuzione viene proseguita al foro previsto dalla legge e comunque è

insignificante in materia di sequestro di crediti, ritenuto che è ammessa la

notifica postale dell'avviso al terzo debitore in un altro circondario (cfr. Gilliéron, vol. II, Losanna 2000, n. 14

ad art. 99, con rif.).

e) In

concreto il ricorso contro i sequestri dei crediti vantati dal ricorrente

contro __________ e contro la Posta svizzera è pertanto tardivo. Va tuttavia

ricordato che i sequestri dei crediti vantati dal ricorrente nei confronti

delle succursali di __________ e di __________ di __________ sono stati

annullati dall'CO 1 con provvedimento 5 febbraio 2004 (CEF 19 febbraio 2004

[15.04.25]).

A

prescindere dalla sua tempestività, va respinta la censura diretta contro i

sequestri degli altri attivi, comunque irricevibile in quanto non motivata,

siccome essi risultano tutti chiaramente localizzati nel Distretto di __________.

Ciò vale anche per i sequestri dei diritti ereditari, i quali vanno sequestrati

al foro dell'apertura della successione (cfr. cons. 2), tenuto conto che le

autorità esecutive non sono legittimate a decidere la questione dell'esistenza

dei beni sequestrati che è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria o

amministrativa del sequestro (DTF 129 III 206 s., cons. 2.2 e 2.3).

2.2

Diversa

è la questone della prosecuzione delle esecuzioni a convalida dei sequestri dei

crediti del ricorrente contro __________ e contro la Posta svizzera: essa

infatti è nulla ai sensi dell'art. 22 LEF, perché il foro di queste esecuzioni

è situato, in virtù dell'art. 52 LEF, nel primo caso a Zurigo e nel secondo a

Berna (cfr. CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]).

Per

contro, risulta valida la prosecuzione dell'esecuzione a convalida del

sequestro di eventuali conti del ricorrente aperti presso la succursale __________

di __________. Il Tribunale federale ammette infatti che il sequestro di un

credito relativo ad affari trattati con la succursale del terzo debitore possa

essere ordinato ed eseguito alla sede della succursale (cfr. DTF 128 III

475, cons. 3.1, con rif.; 112 III 118, c. 3a i.f.; 107 III 147 ss.), giurisprudenza che logicamente va estesa alla

determinazione del foro esecutivo ai sensi dell'art. 52

LEF (in tal senso: Gilliéron, op.

cit., n. 37 ad art. 52).

Gli atti esecutivi precedenti la prosecuzione dell'esecuzione

rimangono in ogni caso validi, siccome non sono stati tempestivamente impugnati

(cfr. DTF 96 III 89 cons. 2 e 3, con rif.; Jaeger et al., op. cit., n. 6 ad art.

46; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 46; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art.

46-55).

La

prosecuzione delle esecuzioni riferite agli altri attivi sequestrati è pure

valida, poiché essi risultano chiaramente localizzati nel Distretto di __________.

3.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto, limitatamente all'annullamento del

pignoramento dei crediti vantati dal ricorrente contro __________, salvo quelli

diretti contro la succursale di __________, e contro la Posta svizzera nelle

esecuzioni n. __________, __________ e __________.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 52, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 8 settembre 2004 di RI 1 RI 1, __________, in quanto ricevibile, è

parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, è dichiarato nullo il pignoramento dei crediti vantati dal

ricorrente contro __________, salvo quelli diretti contro la succursale di __________,

e contro la Posta svizzera nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ __________ RA 1, __________;

– RA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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