15.2004.153
esecuzione sequestro. Foro. Annullabilità
12 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
15.2004.153
Data decisione, Autorità:
12.11.2004, CEF
Titolo:
esecuzione sequestro. Foro. Annullabilità
FORO DEL SEQUESTRO
art. 52 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2004.153
Lugano
12 novembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 settembre 2004 di
RI 1 __________
rappr. dall' RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________
promosse contro il ricorrente a convalida dei sequestri n. __________, __________
e __________ da
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
tutti rappr. dall'RA 2
viste le
osservazioni 24 settembre 2004 dell'RA 2 e 10 settembre/4 ottobre 2004 dell'CO
1;
ricordato
che con ordinanza 15 settembre 2004, questa Camera ha concesso al ricorso
effetto sospensivo parziale, limitatamente al pignoramento dei crediti vantati
dal ricorrente o da __________ B__________ nei confronti di __________ e al
credito nei confronti della Posta riferito al CCP n. __________ (ultimi due oggetti
da sequestrare indicati nei decreti di sequestro del 21 gennaio 2004), con la
precisazione che detti crediti rimanevano sequestrati;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto
A. Il
21 gennaio 2004, l'RA 2, a nome della PI 1, rispettivamente dello PI 2 e del PI
3, ha emesso contro il ricorrente tre richieste di garanzia ai sensi degli art.
169 LIFD (per la __________), rispettivamente 248 LT (per il __________ e il __________)
per gli importi di fr. 354'700.--, rispettivamente fr. 32'418'182.-- e fr.
886'000.--, oltre interessi al 3,5% nel primo caso e al 3% nel due ultimi dal
22 gennaio 2004.
Lo stesso
giorno, l'RA 2, sempre a nome dei tre enti di diritto pubblico, ha decretato a
garanzia dei medesimi crediti tre sequestri vertenti ognuno su "tutti i
beni spettanti al debitore quale unico erede nella successione ____________________,
__________, deceduta il 20.03.2003 in __________, della quale il nostro
debitore risulta l'unico erede ed il cui amministratore giudiziario è il dott. __________,
__________, __________, ed in particole i seguenti beni:
• il
mappale __________ PPP __________ e PP __________ di __________ (Residenza __________,
__________, __________);
• negli
appartamenti di proprietà della defunta signora ____________________, presso la
Residenza __________, __________, __________: tutti i beni mobili,
suppellettili domestiche, oggetti di valore, denaro contante, quadri (in
particolare un quadro dell'autore Kandinsky valore ca. 220'000.00), sculture,
nulla escluso intestato o appartenente alla signora ____________________;
• il
credito vantato dalla defunta signora ____________________ nei confronti della
signora ____________________, __________, in relazione al contratto di prestito
del 14.06.1999;
• l'arredo
di proprietà della signora ____________________ depositato presso la ditta __________,
__________, __________;
• qualsiasi
credito vantato dal debitore o dalla signora ____________________ nei confronti
dell'istituto bancario __________, __________, __________ e/o nei confronti di
qualsiasi succursale svizzera o estera (BlSchK, pag. 142), in particolare nei
confronti della succursale di __________, di __________, di __________;
• il
credito nei confronti della Posta di __________ relativo all'avere del conto
corrente postale n. __________ intestato alla defunta signora ____________________,
__________, di proprietà del debitore",
nonché
"tutti i diritti ereditari vantati dal debitore nella successione ____________________,
__________, deceduta il 20.03.2003 in __________, della quale il nostro
debitore risulta l'unico erede ed il cui amministratore giudiziario è il dott. __________,
__________, __________ ".
B. Il
giorno seguente, l'CO 1 ha proceduto al sequestro dei due immobili, del loro
arredamento (414 posizioni per un valore di stima di fr. 458'052.--) nonché dei
crediti indicati nei decreti di sequestro mediante i relativi avvisi ai terzi
debitori.
C. Il
23/31 marzo 2004, su domanda dell'RA 2, l'CO 1 ha notificato tre precetti
esecutivi a convalida dei tre summenzionati sequestri. Con sentenze 18 maggio
2004, il Pretore __________ ha rigettato in via definitiva le tre opposizioni
interposte dal ricorrente.
D. L'11 giugno 2004, l'CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento,
che il ricorrente ha impugnato con ricorso del 15 giugno 2004. Il 18 giugno
2004, in riconsiderazione dei suoi provvedimenti, l'Ufficio li ha poi
annullati, fissandoli nuovamente per il 14 luglio 2004, con la precisazione che
Fatti
i pignoramenti sarebbero stati eseguiti d'ufficio sulla base dei verbali di
sequestro.
E. Con
ricorso 8 settembre 2004, il ricorrente chiede, a titolo principale, che siano
dichiarati nulli i tre precetti esecutivi e i tre decreti di sequestro e, a
titolo subordinato, che siano dichiarati nulli i tre decreti di sequestro per
quanto attiene al blocco e al sequestro di beni ubicati al di fuori del __________,
in particolare il sequestro attuato presso l'Istituto bancario __________, __________,
__________.
Il
ricorrente fonda la sua richiesta sull'asserita assenza di foro esecutivo in
Svizzera, siccome egli è domiciliato all'estero e non ha eletto foro esecutivo
in Svizzera ex art. 50 cpv. 2 LEF. Pur riconoscendo che l'esecuzione a
convalida di un sequestro possa essere promossa e proseguita anche al luogo in cui
si trova l'oggetto sequestrato, egli evidenzia come secondo la giurisprudenza
il credito di un escusso domiciliato all'estero sia localizzato presso il terzo
debitore, donde l'incompetenza dell'CO 1 "nell'adottare decreti di
sequestri e prosecuzioni di esecuzioni" presso __________ a __________.
F. Nelle
sue osservazioni, l'RA 2 rileva in particolare che il sequestro dei diritti
ereditari, vantati da un debitore domiciliato all'estero in una successione
aperta in Svizzera, dev'essere eseguito nel luogo dell'apertura della
successione, ossia, di regola, all'ultimo domicilio del defunto.
G. Nelle
sue osservazioni, l'CO 1 ritiene che il ricorso sia tardivo e che comunque il
foro del sequestro sia situato, anche per i crediti verso __________,
all'ultimo domicilio della defunta __________ ____________________.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
ricorso, interposto l'8 settembre 2004, è manifestamente tardivo, siccome i
sequestri sono stati eseguiti già il 22 gennaio 2004 e gli avvisi di
pignoramento sono stati emessi il 18 giugno 2004. Certo, il ricorrente allega
nell'atto ricorsuale (ad 3) di essere venuto a conoscenza dell'intenzione dell'CO
1.
di proseguire in via di pignoramento le esecuzioni a convalida dei sequestri
tramite __________ di __________. Tuttavia, risulta dall'incarto dell'Ufficio
che il ricorrente si era già aggravato il 15 giugno 2004 contro l'emissione –
l'11 giugno 2004 – dei primi tre avvisi di pignoramento e ha poi ritirato il 30
giugno 2004 l'invio raccomandato contenente la decisione 18 giugno 2004 che gli
dava – provvisoriamente – ragione (annullamento del pignoramento fissato per il
21.
giugno 2004 e nuovo avviso di pignoramento – da effettuarsi d'ufficio – per
il 14 luglio 2004).
2.
Occorre
tuttavia esaminare se, come pretende il ricorrente, l'esecuzione di un
sequestro e/o la prosecuzione di un'esecuzione a un foro erroneo sia nulla. In
effetti, i casi di nullità devono essere constatati – d'ufficio – in ogni tempo
(art. 22 cpv. 1 LEF). Questa questione non può essere elusa considerando, come
sostiene dell'RA 2, che il sequestro dei crediti ereditari vantati dal debitore
va eseguito al luogo di apertura della successione (cfr. DTF 109 III 90 ss.,
precisata in DTF 118 III 66, cons. 2b), indipendentemente dal luogo di
situazione effettivo dei beni della successione. In effetti, a prescindere dal
fatto che, secondo le stesse affermazioni dei procedenti, l'escusso risulta
essere l'unico erede di __________ __________, sicché, in assenza di comunione
con altri eredi, non può ovviamente essere titolare di diritti in comunione
bensì è unico proprietario degli attivi successori, oggetto dei sequestri e
delle esecuzioni impugnati è comunque un asserito credito del debitore contro __________
e non un diritto ereditario.
2.1
Questa
Camera, in una vertenza che opponeva le stesse parti (CEF 23 agosto 2004
[15.04.88]), ha lasciato aperta la questione della nullità dei sequestri
eseguiti a un foro errato. Occorre ora risolverla.
a) Prima
della revisione della LEF nel 1997, il Tribunale federale si era determinato
nel senso della nullità (cfr. DTF 118 III 9; 116 III 109, cons. 5a; 114 III 36,
cons. 2; 112 III 117, cons. 2, con rif.: giurisprudenza citata acriticamente
dalla maggioranza numerica della dottrina anche dopo il cambiamento delle norme
sul sequestro, cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45
ad § 10 e n. 38 ad § 51; Walther A. Stoffel,
Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226; Dallèves, Le séquestre, Fiche juridique suisse n. 740,
Ginevra 1999, p. 11 s. ad II.A; Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 28 i.f. ad art. 46; Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24 ad art.
275). Parte della dottrina recente ritiene invece che il sequestro sia solo
annullabile su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. IV, Losanna 2003, n. 26 ad art. 275; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 5 ad art. 275).
b) Occorre
risalire alla sentenza del 9 dicembre 1930 pubblicata in DTF 56 III 228 ss. per
individuare la motivazione della giurisprudenza federale. In questa sentenza,
che rappresentava un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale si è
anzitutto riferito all'analogia esistente tra l'esecuzione del pignoramento e
l'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF) per estendere al sequestro il
principio giurisprudenziale della nullità del pignoramento eseguito da un
ufficio territorialmente incompetente (cfr. DTF 55 III 165 ss., confermata in
ultimo luogo in DTF 105 III 60 cons. 1, con rif.). È poi stato invocato il
rischio di sequestro a distanza, ossia di sequestro eseguito senza che il
cursore abbia accertato di persona l'esistenza del bene da sequestrare, nonché
l'interesse degli altri procedenti all'immediata comunicazione da parte
dell'ufficio competente della partecipazione d'ufficio del sequestrante al
pignoramento, prevista all'art. 281 cpv. 1 LEF. Infine, il Tribunale federale
ha fatto valere il rischio di un conflitto di competenze qualora l'esecuzione a
convalida del sequestro fosse proseguita al foro del sequestro sbagliato.
c) In
una sentenza successiva del 2 aprile 1937 (DTF 63 III 44 s.), il Tribunale
federale ha tuttavia precisato che ove il debitore sequestrato fosse
domiciliato all'estero il sequestro di un suo credito presso il terzo debitore
domiciliato in Svizzera a cura di un ufficio territorialmente incompetente non
era nullo ma solo annullabile, siccome non erano in gioco interessi di terzi
(in assenza di un foro esecutivo generale in Svizzera).
d) Nella
presente fatispecie, come ha stabilito il Tribunale federale nell'ultima
sentenza citata, i motivi addotti a favore della nullità non sono pertinenti
dal momento che il sequestro concerne un credito vantato da un debitore
sequestrato domiciliato all'estero. In assenza di un foro esecutivo generale in
Svizzera, interessi di altri creditori non possono infatti essere lesi e non vi
sono rischi che possano essere proseguite più esecuzioni in fori diversi.
D'altronde, il pericolo di sequestro a distanza esiste (e si verifica) anche
ove l'esecuzione viene proseguita al foro previsto dalla legge e comunque è
insignificante in materia di sequestro di crediti, ritenuto che è ammessa la
notifica postale dell'avviso al terzo debitore in un altro circondario (cfr. Gilliéron, vol. II, Losanna 2000, n. 14
ad art. 99, con rif.).
e) In
concreto il ricorso contro i sequestri dei crediti vantati dal ricorrente
contro __________ e contro la Posta svizzera è pertanto tardivo. Va tuttavia
ricordato che i sequestri dei crediti vantati dal ricorrente nei confronti
delle succursali di __________ e di __________ di __________ sono stati
annullati dall'CO 1 con provvedimento 5 febbraio 2004 (CEF 19 febbraio 2004
[15.04.25]).
A
prescindere dalla sua tempestività, va respinta la censura diretta contro i
sequestri degli altri attivi, comunque irricevibile in quanto non motivata,
siccome essi risultano tutti chiaramente localizzati nel Distretto di __________.
Ciò vale anche per i sequestri dei diritti ereditari, i quali vanno sequestrati
al foro dell'apertura della successione (cfr. cons. 2), tenuto conto che le
autorità esecutive non sono legittimate a decidere la questione dell'esistenza
dei beni sequestrati che è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria o
amministrativa del sequestro (DTF 129 III 206 s., cons. 2.2 e 2.3).
2.2
Diversa
è la questone della prosecuzione delle esecuzioni a convalida dei sequestri dei
crediti del ricorrente contro __________ e contro la Posta svizzera: essa
infatti è nulla ai sensi dell'art. 22 LEF, perché il foro di queste esecuzioni
è situato, in virtù dell'art. 52 LEF, nel primo caso a Zurigo e nel secondo a
Berna (cfr. CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]).
Per
contro, risulta valida la prosecuzione dell'esecuzione a convalida del
sequestro di eventuali conti del ricorrente aperti presso la succursale __________
di __________. Il Tribunale federale ammette infatti che il sequestro di un
credito relativo ad affari trattati con la succursale del terzo debitore possa
essere ordinato ed eseguito alla sede della succursale (cfr. DTF 128 III
475, cons. 3.1, con rif.; 112 III 118, c. 3a i.f.; 107 III 147 ss.), giurisprudenza che logicamente va estesa alla
determinazione del foro esecutivo ai sensi dell'art. 52
LEF (in tal senso: Gilliéron, op.
cit., n. 37 ad art. 52).
Gli atti esecutivi precedenti la prosecuzione dell'esecuzione
rimangono in ogni caso validi, siccome non sono stati tempestivamente impugnati
(cfr. DTF 96 III 89 cons. 2 e 3, con rif.; Jaeger et al., op. cit., n. 6 ad art.
46; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 46; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art.
46-55).
La
prosecuzione delle esecuzioni riferite agli altri attivi sequestrati è pure
valida, poiché essi risultano chiaramente localizzati nel Distretto di __________.
3.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, limitatamente all'annullamento del
pignoramento dei crediti vantati dal ricorrente contro __________, salvo quelli
diretti contro la succursale di __________, e contro la Posta svizzera nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 52, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 8 settembre 2004 di RI 1 RI 1, __________, in quanto ricevibile, è
parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, è dichiarato nullo il pignoramento dei crediti vantati dal
ricorrente contro __________, salvo quelli diretti contro la succursale di __________,
e contro la Posta svizzera nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ __________ RA 1, __________;
– RA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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