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Decisione

15.2004.155

fallimento. Rimunerazione dell'amministrazione speciale. Tariffa oraria. Modifica stati di riparto

24 giugno 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dal 29 settembre 1993.

Il 4 maggio 1994, la prima assemblea dei creditori ha nominato quale

amministratore speciale del fallimento l’avv. __________ __________. Conformemente

alla decisione 26 febbraio 1998 dei creditori consultati per via circolare,

l’avv. IS 1 è subentrato quale nuovo amministratore in sostituzione dell’avv. __________

che aveva lasciato la libera professione.

B. Così

come richiesto da questa Camera in occasione di un’ispe-zione svoltasi il 14

gennaio 2004 e con successivo scritto 16 luglio 2004, l’avv. IS 1, il 31 agosto

2004, ha formulato istanza per la determinazione della rimunerazione

dell’amministrazione speciale di PI 1, producendo un dettaglio delle

prestazioni effettuate dal 10 marzo 1994, comprese le previste operazioni di

chiusura del fallimento, nonché una relazione sul suo operato.

La

tabella prodotta dall’istante riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni fornite

dal 10 marzo 1994 al 12 dicembre 2000, per un totale di 376,66 ore, fatturate

fr. 58'869.-- (321,66 ore a

fr.

150.--/ora [prestazioni fornite dall’avv. __________ fino al

9 marzo

1998] più [con arrotondamenti] 55 ore a fr. 200.--/ora [prestazioni fornite poi

dall’avv. IS 1]), mentre per quelle prestate successivamente, come per le

operazioni di chiusura, è stato indicato un importo forfetario di 100 ore,

fatturate

fr.

20’000.-- (fr. 200.--/ora), “per i lavori per l’allestimento dello stato di

riparto, le attività svolte dopo l’avvenuta alienazione dell’ultimo attivo

della fallita, così come i rapporti intrattenuti con i creditori ed in

particolare le autorità fiscali (ufficio esazione e condoni, TUI, Comune di __________)”.

L’istante chiede quindi il riconoscimento di una rimunerazione complessiva di

fr. 78'869.--.

C. In relazione

a due incarti paralleli relativi a un ricorso per denegata giustizia inoltrato

da un creditore (__________) contro l’operato dell’amministratore speciale

(inc. 15.03.181) nonché a un’istanza di proroga del termine per chiudere il

fallimento (inc. 15.04.156), questa Camera, dopo diversi rinvii, ha sentito

l’avv. IS 1 il 10 novembre 2004. Tenuto conto degli importanti incombenti che

gli rimanevano da compiere in un’altra procedura fallimentare in cui fungeva da

amministratore speciale, si è deciso di rinviare la presente decisione al mese

di febbraio 2005, ciò che è stato debitamente comunicato alla ricorrente con

scritto

10 novembre 2004, la quale, il 16 novembre 2004, ha ritirato il suo

ricorso.

D. Il 2

marzo 2005, questa Camera ha chiesto all’avv. IS 1 la produzione di una

distinta particolareggiata ai sensi dell’art. 47 OTLEF delle prestazioni

effettuate dopo il 1° gennaio 2001 nonché l’indicazione dettagliata

dell’importo richiesto a titolo di onorari e rimborso spese per le operazioni

ancora da effettuare fino alla chiusura del fallimento. Accertata l’assenza di

corrispondenza tra le cifre indicate negli stati di riparto provvisori quali

onorari dell’amministrazione del fallimento (complessivamente

fr. 106'798.--) e l’importo chiesto nell’istanza in esame

(fr.

78'869.--), l’amministratore è inoltre stato invitato a produrre uno stato di

riparto generale provvisorio e, se del caso, una versione rettificata di quelli

già trasmessi, in modo da far coincidere i diversi dati tra di loro.

E. Il 4 aprile 2005, richiamati diversi precedenti scritti spediti in

via elettronica, questa Camera ha fissato all’avv. IS 1 un ultimo termine di 10

giorni per trasmettere quanto richiesto nello scritto 2 marzo 2005.

F. Il

12 aprile 2005, l’avv. IS 1 ha comunicato per via elettronica quanto segue:

“purtroppo

non mi è possibile in poco tempo e senza il sostegno amministrativo dello

studio legale allestire un conteggio dettagliato per gli interventi effettuati

a favore dell’amministrazione fallimento PI 1 e da me indicati globalmente in fr.

20'000.--.

Le posso

comunque confermare che l’importo per spese ed onorari ancora necessario per le

comunicazioni di rito ai creditori e per gli ultimi atti di chiusura del fallimento

possono essere quantificate in max. fr. 4'000.--.

La prego

di tenerne nota in occasione della tassazione delle spese dell’amministrazione

speciale, in particolare con riferimento alla valutazione globale della mia

attività degli ultimi due anni”.

G. Il

17 aprile 2005, questa Camera ha sentito in udienza l’avv. IS 1 nonché il

precedente amministratore speciale, avv. __________. Dopo discussione, è stato

assegnato all’avv. IS 1 un termine scadente il 15 giugno 2005 per presentare

una nuova istanza di tassazione sulla base di una nuova nota che tenesse conto

di tutte quelle incombenze che secondo lo stesso avvocato non erano state

contemplate nella prima nota prodotta.

H. Il

15 giugno 2005, l’avv. IS 1 ha presentato una nuova istanza di determinazione degli

onorari e spese dell’amministrazione speciale, in sostituzione di quella del 31

agosto 2004. Allegando le difficoltà riscontrate in particolare per la vendita

della part. n° __________, e ricordando che nella precedente nota non era stato

menzionato il lavoro di segreteria, l’istante ha dichiarato di provvedere “a

parificare la tariffa oraria”, ripresentando di fatto la stessa nota d’onorario

già trasmessa in precedenza, con l’unica differenza che la tariffa oraria è

stata stabilita in fr. 200.--/ora invece di quelle di fr. 150.--/ora per l’avv.

__________ e di fr. 170.--/ora per l’avv. IS 1, esposte nella prima istanza.

Considerando in diritto

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente

la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a

una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,

prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.

L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare

all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è

impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda

proposizione OTLEF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie

o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della

rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1

OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità

dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della

delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

2.2

Con “tempo

impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un

calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e

lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in

categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra

nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130

III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con valori compresi tra fr. 100.-- e fr. 170.--/ora,

secondo una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili (tra

fr. 50.--/80.--/ora) e lavori di segretariato (tra fr. 30.--/50.--) (cfr. per

tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare

l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve

tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dedotta dalla

OTLEF, il quale vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

2.4

Riservata

la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta

all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte

dall’amministrazione speciale.

3.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, siccome al momento dell’apertura del fallimento erano in

corso operazioni immobiliari di una certa complessità, facendo capo a un

frazionamento di un fondo, alla costituzione e alla modifica di quote di

comproprietà e di servitù e alla cessione di 41 mq da un fondo ad un altro, che

se fossero state realizzate avrebbero probabilmente permesso di pagare tutti i

crediti insinuati. Il rogito di compravendita era tuttavia carente, sicché, respinti

due ricorsi del notaio rogante, l’amministrazione speciale del fallimento aveva

dovuto trovare una nuova soluzione, che tenesse comunque conto dello stato di

fatto dei fondi, che, malgrado il rifiuto dell’iscrizione, non corrispondeva

più a quanto riportato a registro fondiario (cfr. resoconto dell’amministrazione

speciale allegato alla prima istanza).

3.1

La

tariffa oraria esposta nella seconda nota d’onorario (fr. 200.--/ora) supera

quanto ammesso dalla giurisprudenza cantonale per i liberi professionisti con

titolo accademico, ossia importi compresi tra fr. 140.-- e fr. 170.--/ora (cfr.

Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.d

ad art. 1, p. 45). Occorre quindi ridurre la rimunerazione oraria a quella massima

ammessa da questa Camera.

3.2

Di conseguenza, per quanto riguarda le prestazioni fornite dall’avv.

__________ (dall’apertura del fallimento al 9 marzo 1998), pari a 321,66 ore,

l’onorario va determinato in fr. 54'682,20 (321,66 ore a fr. 170.--

/ora), con il rilievo che così si tiene adeguatamente conto delle ore di

segretariato – per le quali non è d’altronde stata fornita alcuna distinta

particolareggiata ai sensi dell’art. 84 RUF –, siccome la rimunerazione oraria

ammessa (fr. 170.--/ora) risulta comunque superiore a quella esposta nella

prima istanza (fr. 150.--/ora).

Per gli

stessi motivi, le prestazioni fornite dall’avv. IS 1 dal 23 marzo 1998 al 12 dicembre

2000.

vanno stabilite in fr. 9'350.-- (55 ore a fr. 170.--/ora).

3.3

Per

quanto concerne le operazioni fornite dopo il 12 dicembre 2000, l’avv. IS 1 ha

chiesto nella prima istanza che gli venisse riconosciuto un importo forfetario

corrispondente a 100 ore “per i lavori per l’allestimento dello stato di

riparto, le attività svolte dopo l’avvenuta alienazione dell’ultimo attivo

della fallita, così come i rapporti intrattenuti con i creditori ed in

particolare le autorità fiscali (ufficio esazione e condoni, TUI, Comune di

Pura)”. Nella sua comunicazione 12 aprile 2005, l’istante ha tuttavia

dichiarato che l’importo per spese ed onorari ancora necessario per le comunicazioni

di rito ai creditori e per gli ultimi atti di chiusura del fallimento potevano

essere quantificate in fr. 4'000.-- al massimo.

Occorre a questo proposito notare che al 12 dicembre 2000, tutti i

fondi erano già stati realizzati e gli stati di ripartizione relativi ai fondi

part. n° __________ e __________ __________ di __________ erano già stati

depositati (cfr. verbale di udienza 17 maggio 2005). Come

del resto evidenziato nello scritto 2 marzo 2005 di questa Camera, dalla documentazione

fornita dall’istante e dal suo resoconto dell’agosto 2004 non risultano atti

successivi al 12 dicembre 2000, se non il citato resoconto, gli stati di

riparto provvisori riferiti ai fondi n° __________ e __________ __________ di __________,

un’istanza di cancellazione di annotazione di fallimento e alcuni pagamenti,

per i quali può essere riconosciuto un dispendio di 10 ore, ossia una

rimunerazione di

fr.

1'700.--. Tenuto conto degli atti che rimangono da effettuare prima della

chiusura del fallimento, che rivestono peraltro carattere essenzialmente

amministrativo (deposito degli stati di ripartizione relativi ai fondi n° __________

e __________ __________ di __________, dello stato di riparto riferito agli attivi

fallimentari non gravati da pegno e del conto finale [art.

263.

LEF, 85 e 98 cpv. 1 RUF], notifica a ciascun

creditore mediante lettera raccomandata dell’avviso di deposito e di un estratto riguardante il suo riparto

[art. 263 cpv. 2 LEF e 87 RUF],

versamento dei dividendi che non sono già stati

anticipati [art. 264 LEF e 88 RUF], allestimento ed

invio degli attestati di carenza di beni [art. 265 LEF]

e inoltro al giudice del fallimento dell’istanza di chiusura del fallimento

[art. 268 LEF e 92 RUF], con la relativa relazione – peraltro in concreto già

quasi pronta, cfr. resoconto dell’agosto 2004), appare adeguata una

rimunerazione omnicomprensiva di fr. 5'700.--, pari alla somma dell’importo di

fr. 4'000.-- indicato dall’istante e dell’onorario ammesso per le prestazioni

eseguite dopo il 12 dicembre 2000, con il rilievo che i creditori chirografari

sono 15 e i creditori ipotecari 12 (3 per fondo), oltre alla somma di fr.

1'700.-- di cui già s’è detto. Viste le circostanze concrete del caso, tale

importo va ripartito in ragione di 1/12 a carico sia del fondo n° __________ che

del fondo n° __________ (siccome gli stati di riparto sono già stati depositati),

di 1/6 a carico sia del fondo n° __________ che del fondo n° __________ e di 1/2

a carico degli attivi non gravati da pegno.

3.4

Gli

onorari complessivi degli amministratori speciali vanno di conseguenza determinati

in fr. 69'732,20 (fr. 64'032,20+5’700.--), pari al 2,86% del ricavo lordo

complessivo (fr. 69'732,20 / fr. 2'440’000). Il rapporto costi/benefici appare

così globalmente sostenibile.

3.5

L’importo

complessivo degli onorari ammesso da questa Camera si rivela inferiore a quanto

esposto negli stati di riparto (fr. 106'798.-- in tutto).

Visto che

le ore esposte dal precedente amministratore speciale

(fino al 9 marzo 1998) riguardano quasi esclusivamente la realizzazione dei

fondi part. n° __________ e __________ __________, quanto esposto negli stati

di riparto (fr. 11'308,60 + 45'566,55 = fr. 56'875,15), seppur leggermente

inferiore a quanto risulta dal calcolo effettuato da questa Camera (fr. 54'682,20, cfr. cons. 3.2), può essere

confermato in questa sede, tenuto conto degli onorari e delle spese che

dovranno ancora essere esposti fino alla fine della liquidazione, di cui una

parte è a carico dei titolari di pegni su questi due fondi (cfr. cons. 3.3).

Per

quanto attiene alle prestazioni fornite dall’avv. IS 1 fino al 12 dicembre 2000,

siccome si riferiscono solo alla realizzazione degli altri due fondi (n° __________

e __________) – nell’incarto gli atti relativi a tali fondi sono infatti tutti

successivi alla sostituzione dell’amministratore speciale –, l’onorario

stabilito da questa Camera, in assenza di una distinta separata per ogni fondo,

dovrà essere ripartito tra i due fondi in proporzione del ricavo lordo di

realizzazione, ossia fr. 5'651,10 (9'350*550’000/910’000) a carico del fondo n°

__________ e fr. 3'698,90 (9’350*360’000/910'000) a carico del fondo n° __________.

A questi importi va sommata la partecipazione agli onorari per le operazioni successive

al 12 dicembre 2000, determinata in fr. 950.-- (5’700/6) per ogni fondo. I

progetti di stati di riparto relativi a questi due fondi dovranno pertanto essere

modificati nel senso che alla voce degli onorari dell’amministrazione speciale

andranno indicati gli importi di fr. 6'601,10 (fr. 5'651,10 + 950) per il fondo

n° __________ (invece di fr. 21'993,85) e di fr. 4'648,90 (fr. 3'698,90 + 950)

per il fondo n° __________ (invece di fr. 27'929.--).

A carico

degli attivi non gravati da pegno va messa la rimanenza degli onorari e delle

spese relativi al periodo successivo al 12 dicembre 2000, ossia fr. 2’850.-- (5’700/2)

(cfr. cons. 3.3 i.f.).

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss. e 47 OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza 31 agosto 2004/14 giugno 2005

dell’amministra-zione speciale di PI 1, __________ è parzialmente accolta.

2.

La

rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale di PI 1, per il

periodo dal 10 marzo 1994 sino alla chiusura del fallimento è determinata come

segue:

avv.

__________ 321,66 ore a fr. 170.--/h: fr. 54'682,20

avv.

IS 1

55.

ore a fr. 170.--/h fino al

12.

dicembre 2000 fr. 9'350.--

10.

ore a fr. 170.--/h fino all’istanza fr. 1'700.--

operazioni di chiusura fr. 4'000.--

Totale

fr. 15'050.--

3.

Gli

stati di riparto relativi ai fondi part. n° __________ e __________ __________,

nonché lo stato di riparto degli attivi non gravati da pegno, andranno

allestiti in base alle considerazioni esposte al considerando 3.5.

4.

Non

si prelevano spese.

5.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

6.

Intimazione

a: - avv. IS 1, __________;

-

avv. __________, Lugano.

Comunicazione

all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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