15.2004.155
fallimento. Rimunerazione dell'amministrazione speciale. Tariffa oraria. Modifica stati di riparto
24 giugno 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
15.2004.155
Data decisione, Autorità:
24.06.2005, CEF
Titolo:
fallimento. Rimunerazione dell'amministrazione speciale. Tariffa oraria. Modifica stati di riparto
SPESE ESECUTIVE
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2004.155
Lugano
24 giugno
2005
CJ/cs/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 31 agosto 2004/14 giugno 2005
di
IS 1 Pura
chiedente
la determinazione della rimunerazione dell’amministrazione speciale di
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 29 settembre 1993.
Il 4 maggio 1994, la prima assemblea dei creditori ha nominato quale
amministratore speciale del fallimento l’avv. __________ __________. Conformemente
alla decisione 26 febbraio 1998 dei creditori consultati per via circolare,
l’avv. IS 1 è subentrato quale nuovo amministratore in sostituzione dell’avv. __________
che aveva lasciato la libera professione.
B. Così
come richiesto da questa Camera in occasione di un’ispe-zione svoltasi il 14
gennaio 2004 e con successivo scritto 16 luglio 2004, l’avv. IS 1, il 31 agosto
2004, ha formulato istanza per la determinazione della rimunerazione
dell’amministrazione speciale di PI 1, producendo un dettaglio delle
prestazioni effettuate dal 10 marzo 1994, comprese le previste operazioni di
chiusura del fallimento, nonché una relazione sul suo operato.
La
tabella prodotta dall’istante riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni fornite
dal 10 marzo 1994 al 12 dicembre 2000, per un totale di 376,66 ore, fatturate
fr. 58'869.-- (321,66 ore a
fr.
150.--/ora [prestazioni fornite dall’avv. __________ fino al
9 marzo
1998] più [con arrotondamenti] 55 ore a fr. 200.--/ora [prestazioni fornite poi
dall’avv. IS 1]), mentre per quelle prestate successivamente, come per le
operazioni di chiusura, è stato indicato un importo forfetario di 100 ore,
fatturate
fr.
20’000.-- (fr. 200.--/ora), “per i lavori per l’allestimento dello stato di
riparto, le attività svolte dopo l’avvenuta alienazione dell’ultimo attivo
della fallita, così come i rapporti intrattenuti con i creditori ed in
particolare le autorità fiscali (ufficio esazione e condoni, TUI, Comune di __________)”.
L’istante chiede quindi il riconoscimento di una rimunerazione complessiva di
fr. 78'869.--.
C. In relazione
a due incarti paralleli relativi a un ricorso per denegata giustizia inoltrato
da un creditore (__________) contro l’operato dell’amministratore speciale
(inc. 15.03.181) nonché a un’istanza di proroga del termine per chiudere il
fallimento (inc. 15.04.156), questa Camera, dopo diversi rinvii, ha sentito
l’avv. IS 1 il 10 novembre 2004. Tenuto conto degli importanti incombenti che
gli rimanevano da compiere in un’altra procedura fallimentare in cui fungeva da
amministratore speciale, si è deciso di rinviare la presente decisione al mese
di febbraio 2005, ciò che è stato debitamente comunicato alla ricorrente con
scritto
10 novembre 2004, la quale, il 16 novembre 2004, ha ritirato il suo
ricorso.
D. Il 2
marzo 2005, questa Camera ha chiesto all’avv. IS 1 la produzione di una
distinta particolareggiata ai sensi dell’art. 47 OTLEF delle prestazioni
effettuate dopo il 1° gennaio 2001 nonché l’indicazione dettagliata
dell’importo richiesto a titolo di onorari e rimborso spese per le operazioni
ancora da effettuare fino alla chiusura del fallimento. Accertata l’assenza di
corrispondenza tra le cifre indicate negli stati di riparto provvisori quali
onorari dell’amministrazione del fallimento (complessivamente
fr. 106'798.--) e l’importo chiesto nell’istanza in esame
(fr.
78'869.--), l’amministratore è inoltre stato invitato a produrre uno stato di
riparto generale provvisorio e, se del caso, una versione rettificata di quelli
già trasmessi, in modo da far coincidere i diversi dati tra di loro.
E. Il 4 aprile 2005, richiamati diversi precedenti scritti spediti in
via elettronica, questa Camera ha fissato all’avv. IS 1 un ultimo termine di 10
giorni per trasmettere quanto richiesto nello scritto 2 marzo 2005.
F. Il
12 aprile 2005, l’avv. IS 1 ha comunicato per via elettronica quanto segue:
“purtroppo
non mi è possibile in poco tempo e senza il sostegno amministrativo dello
studio legale allestire un conteggio dettagliato per gli interventi effettuati
a favore dell’amministrazione fallimento PI 1 e da me indicati globalmente in fr.
20'000.--.
Le posso
comunque confermare che l’importo per spese ed onorari ancora necessario per le
comunicazioni di rito ai creditori e per gli ultimi atti di chiusura del fallimento
possono essere quantificate in max. fr. 4'000.--.
La prego
di tenerne nota in occasione della tassazione delle spese dell’amministrazione
speciale, in particolare con riferimento alla valutazione globale della mia
attività degli ultimi due anni”.
G. Il
17 aprile 2005, questa Camera ha sentito in udienza l’avv. IS 1 nonché il
precedente amministratore speciale, avv. __________. Dopo discussione, è stato
assegnato all’avv. IS 1 un termine scadente il 15 giugno 2005 per presentare
una nuova istanza di tassazione sulla base di una nuova nota che tenesse conto
di tutte quelle incombenze che secondo lo stesso avvocato non erano state
contemplate nella prima nota prodotta.
H. Il
15 giugno 2005, l’avv. IS 1 ha presentato una nuova istanza di determinazione degli
onorari e spese dell’amministrazione speciale, in sostituzione di quella del 31
agosto 2004. Allegando le difficoltà riscontrate in particolare per la vendita
della part. n° __________, e ricordando che nella precedente nota non era stato
menzionato il lavoro di segreteria, l’istante ha dichiarato di provvedere “a
parificare la tariffa oraria”, ripresentando di fatto la stessa nota d’onorario
già trasmessa in precedenza, con l’unica differenza che la tariffa oraria è
stata stabilita in fr. 200.--/ora invece di quelle di fr. 150.--/ora per l’avv.
__________ e di fr. 170.--/ora per l’avv. IS 1, esposte nella prima istanza.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente
la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a
una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,
prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente
autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata
delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.
L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondersi.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare
all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è
impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda
proposizione OTLEF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie
o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della
rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1
OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità
dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della
delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.2
Con “tempo
impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con valori compresi tra fr. 100.-- e fr. 170.--/ora,
secondo una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili (tra
fr. 50.--/80.--/ora) e lavori di segretariato (tra fr. 30.--/50.--) (cfr. per
tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare
l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve
tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dedotta dalla
OTLEF, il quale vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
2.4
Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte
dall’amministrazione speciale.
3.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, siccome al momento dell’apertura del fallimento erano in
corso operazioni immobiliari di una certa complessità, facendo capo a un
frazionamento di un fondo, alla costituzione e alla modifica di quote di
comproprietà e di servitù e alla cessione di 41 mq da un fondo ad un altro, che
se fossero state realizzate avrebbero probabilmente permesso di pagare tutti i
crediti insinuati. Il rogito di compravendita era tuttavia carente, sicché, respinti
due ricorsi del notaio rogante, l’amministrazione speciale del fallimento aveva
dovuto trovare una nuova soluzione, che tenesse comunque conto dello stato di
fatto dei fondi, che, malgrado il rifiuto dell’iscrizione, non corrispondeva
più a quanto riportato a registro fondiario (cfr. resoconto dell’amministrazione
speciale allegato alla prima istanza).
3.1
La
tariffa oraria esposta nella seconda nota d’onorario (fr. 200.--/ora) supera
quanto ammesso dalla giurisprudenza cantonale per i liberi professionisti con
titolo accademico, ossia importi compresi tra fr. 140.-- e fr. 170.--/ora (cfr.
Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.d
ad art. 1, p. 45). Occorre quindi ridurre la rimunerazione oraria a quella massima
ammessa da questa Camera.
3.2
Di conseguenza, per quanto riguarda le prestazioni fornite dall’avv.
__________ (dall’apertura del fallimento al 9 marzo 1998), pari a 321,66 ore,
l’onorario va determinato in fr. 54'682,20 (321,66 ore a fr. 170.--
/ora), con il rilievo che così si tiene adeguatamente conto delle ore di
segretariato – per le quali non è d’altronde stata fornita alcuna distinta
particolareggiata ai sensi dell’art. 84 RUF –, siccome la rimunerazione oraria
ammessa (fr. 170.--/ora) risulta comunque superiore a quella esposta nella
prima istanza (fr. 150.--/ora).
Per gli
stessi motivi, le prestazioni fornite dall’avv. IS 1 dal 23 marzo 1998 al 12 dicembre
2000.
vanno stabilite in fr. 9'350.-- (55 ore a fr. 170.--/ora).
3.3
Per
quanto concerne le operazioni fornite dopo il 12 dicembre 2000, l’avv. IS 1 ha
chiesto nella prima istanza che gli venisse riconosciuto un importo forfetario
corrispondente a 100 ore “per i lavori per l’allestimento dello stato di
riparto, le attività svolte dopo l’avvenuta alienazione dell’ultimo attivo
della fallita, così come i rapporti intrattenuti con i creditori ed in
particolare le autorità fiscali (ufficio esazione e condoni, TUI, Comune di
Pura)”. Nella sua comunicazione 12 aprile 2005, l’istante ha tuttavia
dichiarato che l’importo per spese ed onorari ancora necessario per le comunicazioni
di rito ai creditori e per gli ultimi atti di chiusura del fallimento potevano
essere quantificate in fr. 4'000.-- al massimo.
Occorre a questo proposito notare che al 12 dicembre 2000, tutti i
fondi erano già stati realizzati e gli stati di ripartizione relativi ai fondi
part. n° __________ e __________ __________ di __________ erano già stati
depositati (cfr. verbale di udienza 17 maggio 2005). Come
del resto evidenziato nello scritto 2 marzo 2005 di questa Camera, dalla documentazione
fornita dall’istante e dal suo resoconto dell’agosto 2004 non risultano atti
successivi al 12 dicembre 2000, se non il citato resoconto, gli stati di
riparto provvisori riferiti ai fondi n° __________ e __________ __________ di __________,
un’istanza di cancellazione di annotazione di fallimento e alcuni pagamenti,
per i quali può essere riconosciuto un dispendio di 10 ore, ossia una
rimunerazione di
fr.
1'700.--. Tenuto conto degli atti che rimangono da effettuare prima della
chiusura del fallimento, che rivestono peraltro carattere essenzialmente
amministrativo (deposito degli stati di ripartizione relativi ai fondi n° __________
e __________ __________ di __________, dello stato di riparto riferito agli attivi
fallimentari non gravati da pegno e del conto finale [art.
263.
LEF, 85 e 98 cpv. 1 RUF], notifica a ciascun
creditore mediante lettera raccomandata dell’avviso di deposito e di un estratto riguardante il suo riparto
[art. 263 cpv. 2 LEF e 87 RUF],
versamento dei dividendi che non sono già stati
anticipati [art. 264 LEF e 88 RUF], allestimento ed
invio degli attestati di carenza di beni [art. 265 LEF]
e inoltro al giudice del fallimento dell’istanza di chiusura del fallimento
[art. 268 LEF e 92 RUF], con la relativa relazione – peraltro in concreto già
quasi pronta, cfr. resoconto dell’agosto 2004), appare adeguata una
rimunerazione omnicomprensiva di fr. 5'700.--, pari alla somma dell’importo di
fr. 4'000.-- indicato dall’istante e dell’onorario ammesso per le prestazioni
eseguite dopo il 12 dicembre 2000, con il rilievo che i creditori chirografari
sono 15 e i creditori ipotecari 12 (3 per fondo), oltre alla somma di fr.
1'700.-- di cui già s’è detto. Viste le circostanze concrete del caso, tale
importo va ripartito in ragione di 1/12 a carico sia del fondo n° __________ che
del fondo n° __________ (siccome gli stati di riparto sono già stati depositati),
di 1/6 a carico sia del fondo n° __________ che del fondo n° __________ e di 1/2
a carico degli attivi non gravati da pegno.
3.4
Gli
onorari complessivi degli amministratori speciali vanno di conseguenza determinati
in fr. 69'732,20 (fr. 64'032,20+5’700.--), pari al 2,86% del ricavo lordo
complessivo (fr. 69'732,20 / fr. 2'440’000). Il rapporto costi/benefici appare
così globalmente sostenibile.
3.5
L’importo
complessivo degli onorari ammesso da questa Camera si rivela inferiore a quanto
esposto negli stati di riparto (fr. 106'798.-- in tutto).
Visto che
le ore esposte dal precedente amministratore speciale
(fino al 9 marzo 1998) riguardano quasi esclusivamente la realizzazione dei
fondi part. n° __________ e __________ __________, quanto esposto negli stati
di riparto (fr. 11'308,60 + 45'566,55 = fr. 56'875,15), seppur leggermente
inferiore a quanto risulta dal calcolo effettuato da questa Camera (fr. 54'682,20, cfr. cons. 3.2), può essere
confermato in questa sede, tenuto conto degli onorari e delle spese che
dovranno ancora essere esposti fino alla fine della liquidazione, di cui una
parte è a carico dei titolari di pegni su questi due fondi (cfr. cons. 3.3).
Per
quanto attiene alle prestazioni fornite dall’avv. IS 1 fino al 12 dicembre 2000,
siccome si riferiscono solo alla realizzazione degli altri due fondi (n° __________
e __________) – nell’incarto gli atti relativi a tali fondi sono infatti tutti
successivi alla sostituzione dell’amministratore speciale –, l’onorario
stabilito da questa Camera, in assenza di una distinta separata per ogni fondo,
dovrà essere ripartito tra i due fondi in proporzione del ricavo lordo di
realizzazione, ossia fr. 5'651,10 (9'350*550’000/910’000) a carico del fondo n°
__________ e fr. 3'698,90 (9’350*360’000/910'000) a carico del fondo n° __________.
A questi importi va sommata la partecipazione agli onorari per le operazioni successive
al 12 dicembre 2000, determinata in fr. 950.-- (5’700/6) per ogni fondo. I
progetti di stati di riparto relativi a questi due fondi dovranno pertanto essere
modificati nel senso che alla voce degli onorari dell’amministrazione speciale
andranno indicati gli importi di fr. 6'601,10 (fr. 5'651,10 + 950) per il fondo
n° __________ (invece di fr. 21'993,85) e di fr. 4'648,90 (fr. 3'698,90 + 950)
per il fondo n° __________ (invece di fr. 27'929.--).
A carico
degli attivi non gravati da pegno va messa la rimanenza degli onorari e delle
spese relativi al periodo successivo al 12 dicembre 2000, ossia fr. 2’850.-- (5’700/2)
(cfr. cons. 3.3 i.f.).
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss. e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 31 agosto 2004/14 giugno 2005
dell’amministra-zione speciale di PI 1, __________ è parzialmente accolta.
2.
La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale di PI 1, per il
periodo dal 10 marzo 1994 sino alla chiusura del fallimento è determinata come
segue:
avv.
__________ 321,66 ore a fr. 170.--/h: fr. 54'682,20
avv.
IS 1
–
55.
ore a fr. 170.--/h fino al
12.
dicembre 2000 fr. 9'350.--
–
10.
ore a fr. 170.--/h fino all’istanza fr. 1'700.--
–
operazioni di chiusura fr. 4'000.--
Totale
fr. 15'050.--
3.
Gli
stati di riparto relativi ai fondi part. n° __________ e __________ __________,
nonché lo stato di riparto degli attivi non gravati da pegno, andranno
allestiti in base alle considerazioni esposte al considerando 3.5.
4.
Non
si prelevano spese.
5.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
6.
Intimazione
a: - avv. IS 1, __________;
-
avv. __________, Lugano.
Comunicazione
all’PI 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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