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Decisione

15.2004.156

fallimento. Istanza di proroga del termine per chiudere il fallimento. Autorizzazione sottoposta al rispetto di di tre scadenze

27 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1 è stato per lo più inattivo dopo il 12 dicembre 2000;

che

quindi occorre fissargli delle scadenze brevi per finalmente giungere alla

chiusura del fallimento nel minor tempo possibile;

che

di conseguenza l’amministratore speciale:

1) entro il 31 luglio

2005 deporrà presso l’Ufficio dei fallimenti di __________ gli stati di

ripartizione definitivi relativi ai fondi n° __________ e __________ __________,

lo stato di ripartizione riferito agli attivi non gravati da pegno e il conto

finale (art. 263 LEF, 85 e 98 cpv. 1 RUF), avvisandone i singoli creditori

Considerandi

mediante lettera raccomandata (art. 87 RUF); a questo proposito, l’amministratore

speciale terrà conto del dispositivo n° 3 della sentenza odierna emanata

nell’incarto 15.2004.155;

2) entro il 15

settembre 2005, qualora sia scaduto inutilizzato il termine di ricorso,

procederà al pagamento dei dividendi che non sono già stati anticipati (art.

264.

LEF e 88 RUF) e notificherà ai creditori gli attestati di carenza di beni

(art. 265 LEF);

3) entro il 15 ottobre

2005.

inoltrerà al giudice del fallimento competente l’istanza di chiusura

del fallimento, con la relativa relazione (art. 268 LEF e 92 RUF);

che

ad ogni scadenza, l’amministratore speciale informerà questa Camera

sull’avanzamento della procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta: 1. L’istanza

31 agosto 2004 dell’__________ IS 1, __________, tendente alla proroga del

termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato secondo le modalità di cui

ai considerandi.

2. Intimazione

a __________ IS 1, __________.

Comunicazione all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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