Lexipedia

Decisione

15.2004.157

determinazione dell'onorario dell'amministrazione speciale del fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento

3 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dal 2 gennaio 1995.

Il 19 giugno 1997 la prima assemblea dei creditori ha nominato

un’amministrazione speciale composta degli avvocati IS 1 e PI 3.

Sin

dall’inizio, gli amministratori speciali hanno deciso internamente di

ripartirsi la realizzazione dei numerosi immobili della fallita come segue:

di

competenza dell’avv. PI 3

fondi

part. n° __________ (16 PPP) e __________ (40 PPP) di __________ (SO), n° __________

(18 PPP) di __________ (SO), n° __________ (7 PPP) di __________ (SO), n° __________

(21 PPP) e __________ (18 PPP) di __________ (SO), n° __________ (29 PPP) di __________

(SO) e n° __________ di __________ (SO), per un totale di 150 fondi.

di

competenza dell’avv. IS 1

fondi

part. n° __________ (5 PPP) di __________ (SG), n° __________, __________ (2

PPP), __________, __________ (2 PPP), __________, __________ (1 PPP),

__________, __________, __________ (2 PPP) e __________ di __________ (AR), n°

1__________ e __________ di __________ (TI), n° __________ (27 PPP) di

__________ (TG) e n° __________ (1 PPP) di __________ (TG), per un totale di 48

fondi.

B. Con

sentenza 22 novembre 1995 (inc. 15.95.225), questa Camera ha respinto, poichè

prematura, un’istanza degli amministratori speciali tendente alla

determinazione preventiva della loro rimunerazione secondo i seguenti

parametri:

– fr.

200.-- onorario per gli amministratori speciali del fallimento

– fr.

150.-- per l'intervento di eventuali collaboratori giuristi

– fr.

80.-- spese di segretariato.

A

titolo meramente indicativo, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse

eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, è stato

prospettato per procedure complesse valori compresi tra:

– fr. 120.--/150.-- per

l'amministratore speciale con titolo accademico (avvocato, economista, ecc.)

– fr. 80.--/120.-- per

fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, ecc.

– fr.

40.--/50.-- per lavori di segretariato.

C. In

seguito alla trasmissione, da parte dell’PI 2, di uno scritto 9 luglio 2004

dell’avv. PI 3, con cui chiedeva un intervento presso il coamministratore, avv.

IS 1, affinché si giungesse finalmente alla chiusura del fallimento, questa

Camera, dopo aver invano, il 16 luglio 2004, ingiunto a quest’ultimo di

motivare il suo ritardo con la presentazione di un’istanza di proroga ai sensi

dell’art. 270 LEF, l’ha convocato ad un’udienza, tenutasi, dopo vari rinvii, il

10 novembre 2004. Dopo discussione sugli atti eseguiti dall’avv. IS 1 e sugli

atti che rimanevano da compiere, questa Camera ha fissato ad entrambi gli

amministratori speciali un termine scadente il 31 gennaio 2005 per presentare

le loro note spese, gli stati di riparto relativi ai singoli fondi e lo stato

di riparto generale.

D. Il 7

gennaio 2005, l’avv. PI 3 ha trasmesso a questa Camera le proprie note di

onorario e spese relative ai periodi dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 2000 e

dal 1° dicembre 2000 alla fine della procedura, peraltro già consegnate al coamministratore

il 7 dicembre 2000, rispettivamente il 22 gennaio 2003, per essere inoltrate a

questa Camera in vista di approvazione, ciò che non è però avvenuto se non –

per quanto concerne la seconda nota – solo il 21 ottobre 2004.

E. Dopo

proroga del termine del 31 gennaio 2005 e successiva diffida del 23 febbraio

2005, l’avv. IS 1, il 28 febbraio 2005, ha prodotto gli atti indicati

all’udienza 10 novembre 2004, precisando oralmente di aver accertato che il

fondo part. n° __________ di __________ non era ancora stato realizzato e di

aspettare una risposta dell’__________ quanto ad un’eventuale vendita a

trattative private del fondo. Così come richiesto il 2 marzo 2005, l’avv. IS 1

ha poi confermato, il 31 marzo 2005, che l’importo complessivo degli onorari e

spese di amministrazione è di fr. 236'028,20 ed è omnicomprensivo di ogni e

ulteriore spesa riferita agli atti ancora da effettuare, in particolare per

quanto riguarda la realizzazione del fondo part. n° __________ di __________.

F. Nel

dettaglio la nota complessiva è così composta (doc. 4 allegato all’istanza 28

febbraio 2005):

Spese

Amministratore

Collaboratore

Totali

avv. PI 3

98'582.60

53'182.20

151'764.80

4'882.40

4'882.40

avv. IS 1

20'221.00

48'537.50

68'758.50

5'380.50

5'380.50

UE Lugano

5'242.00

5'242.00

Totale

15'504.90

118'803.60

101'719.70

236'028.20

Dalle

spiegazioni complementari presentate dall’avv. IS 1 il 31 marzo 2005, risulta

che la cifra complessiva richiesta corrisponde a quanto indicato nello stato di

riparto riassuntivo (doc. 2) alla voce “totale dei costi di amministrazione”,

aumentata di fr. 7'000.-- relativi agli onorari e spese per la gestione dei

proventi non immobiliari e dedotto l’importo di fr. 7'000.-- indicato alla voce

“__________” (fr. 222'028,20 + 7'000.-- + 7'000.-- = fr. 236'028,20).

G. Il

17 maggio 2005, questa Camera ha sentito l’avv. IS 1 su alcuni punti della sua

nota professionale dettagliata e sugli stati di riparto provvisori relativi ai

fondi di __________ e __________. Con scritto 31 maggio 2005, l’avv. IS 1 ha

risposto ai punti lasciati in sospeso all’udienza del 17 maggio 2005.

Considerando in diritto

I. Determinazione

degli onorari e delle spese (art. 47 OTLEF)

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento

(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver

diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),

dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla

competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta

particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede

tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono

limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad

art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso

dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

2. L’art.

47 OTLEF disicplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1. Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2. Con

tempo impiegato si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto

riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza

indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto

conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione

saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese

comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che,

anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non

si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è

opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”

(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La

suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della

tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di

vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue

tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal

tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per

tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3. L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

3. Nel

caso concreto, la procedura è indubbiamente da qualificare come complessa ai

sensi dell’art. 47 OTLEF, non fosse già per il numero di fondi da realizzare

(quasi 200), pressoché tutti gravati da pegno e situati in diversi Cantoni.

3.1. Dal

confronto delle note d’onorario e spese del 7 dicembre 2000 (per il periodo dal

1° giugno 1995 al 30 nocembre 2000) e del 22 gennaio 2003 (per il periodo dal

1° dicembre 2000 alla fine della procedura), nonché dello scritto 21 febbraio

2005 in cui chiede il riconoscimento di un onorario supplementare di fr.

1'360.--, ridotto a fr. 831.--, si evince che la pretesa dell’avv. PI 3 verte

su:

– 551 ore (pari a quasi 69 giorni lavorativi di 8 ore) a fr.

170.--/ora per le proprie prestazioni,

– 248,58 ore (pari a circa 31 giorni lavorativi) a fr. 150.--/ora

per le prestazioni del suo collaboratore giuridico,

– 325,75 ore (pari a circa 40½ giorni lavorativi) a fr. 60.--/ora

per i lavori di segretariato,

per un

totale complessivo di oltre 140 giorni lavorativi.

Dalle

note fornite dall’avv. IS 1 (cfr. doc. 5) risulta che le proprie ore lavorative

sono state 124,9 (21'234/170) – e non 120 (ossia 7'200 minuti) –, pari a circa

15½ giorni lavorativi di 8 ore, mentre quelle dei suoi collaboratori ammontano

a 321,58 (19'295 minuti), ossia circa 40 giorni lavorativi. Le ore complessive

ammontano pertanto a circa 446½ (pari a oltre 55 giorni lavorativi). Va però

precisato che da queste indicazioni temporali si giunge a un onorario (fr.

69'470.--) leggermente superiore a quello richiesto (fr. 68'758.50, cf. supra ad F). Occorre

tuttavia attenersi alla cifra richiesta e confermata nello scritto 31 marzo

2005.

Complessivamente,

l’amministrazione del fallimento, su un periodo di 10 anni, ha quindi lavorato

circa 195 giorni (ossia l’equivalente del lavoro a tempo pieno di una persona

per ¾ di anno).

3.2. Le

tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 170.--/ora per gli

amministratori, fr. 150.--/ora per i collaboratori giuridici e fr. 60.--/ora

per le ore di segretariato) sono conformi a quelle ammesse dalla giurisprudenza

cantonale.

3.3. Globalmente,

le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale, la loro

ripartizione tra le diverse categorie tariffarie e l’importo delle spese

appaiono congrui, avuto riguardo all’elevato numero di fondi da realizzare, con

il rilievo che, come confermato dall’avv. IS 1 all’udienza del 17 maggio 2005,

egli non ha esposto nei suoi conteggi ore di segretariato, ma unicamente le

prestazioni qualificate svolte dal suo collaboratore e da lui personalmente. È

d’altronde indicato tenere in considerazione il fatto che l’avv. IS 1, alla

stessa udienza, ha confermato di aver omesso di esporre le spese e onorari per

l’amministrazione e la realizzazione dei (27) fondi di __________ e di

rinunciare ad ogni compenso a questo titolo.

A prescindere da incongruenze nell’indicazione delle date e delle

operazioni compiute, è emerso dalle risposte fornite dall’avv. __________

all’udienza del 17 maggio 2005 e nel successivo scritto 31 maggio 2005 che le

prestazioni indicate nella nota dettagliata dal 25 novembre 1997 al 18 febbraio

2005 (mappetta 5 allegata allo scritto 28 febbraio 2005) sono effettivamente

state fornite, tranne per quanto concerne il “rapporto parziale __________”,

indicato in data 19 febbraio 2001 quale dispendio pari a 5 ore, mentre detto

rapporto, prodotto con lo scritto 31 maggio 2005, risulta essere in realtà

stato allestito dall’avv. __________. D’altronde, non possono essere messe a

carico dei creditori le poste indicate nel periodo dal 25 ottobre al 10

novembre 2004, poiché, come ammesso in udienza, si tratta non di operazioni

nuove ma di lavori di ricerca chiesti da questa Camera nell’ambito delle

diverse procedure aperte e che si sono rese necessarie a causa dei ritardi e

della carente organizzazione dell’amministratore speciale. Pertanto, dal

conteggio dell’avv. __________ vanno depennati 840 minuti (300+300+60+180),

pari a un onorario di fr. 2'380.-- (14 ore a fr. 170.--/ora). La rimunerazione

delle sue prestazioni personali va così ridotta da fr. 20'221.--

a fr. 17'841.--, la differenza (fr. 2'380.--)

dovendo essere sottratta dalla parte dei costi di amministrazione generale

(pari a fr. 58'945,35, erroneamente indicati nel progetto di stato di

ripartizione generale – doc. 2 allegato allo scritto 28 febbraio 2005 – in fr.

51'945,35, cfr. scritto 31 marzo 2005 dell’avv. IS 1), il cui rimborso gli

spetta.

Per il

resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, così come si

evince dalla tabella riprodotta qui sotto, in cui è stata indicata nell’ultima

colonna la percentuale degli onorari e spese rispetto al ricavo della

realizzazione.

Immobili

numero fondi

stima

ricavo

frutti

totale

spese e onorari

%

di competenza avv. PI 3

__________ n° (PPP)

16

3'711'800.00

2'260'000.00

520'810.85

2'780'810.85

17'000.00

0.61%

** n° (PPP)

40

4'010'000.00

3'000'000.00

539'490.90

3'539'490.90

10'000.00

0.28%

__________ n° (PPP)

18

4'498'200.00

3'420'000.00

606'541.00

4'026'541.00

10'000.00

0.25%

__________ n° (PPP)

7

2'250'000.00

1'630'000.00

622'466.25

2'252'466.25

14'000.00

0.62%

__________ n° (PPP)

21

4'379'193.00

4'510'000.00

925'792.00

5'435'792.00

14'000.00

0.26%

** n° (PPP)

18

1'980'000.00

1'770'000.00

312'475.60

2'082'475.60

10'000.00

0.48%

__________ n° (PPP)

29

6'528'552.00

5'510'000.00

1'235'869.00

6'745'869.00

14'000.00

0.21%

__________ n°

1

3'296'400.00

2'201'000.00

835'211.25

3'036'211.25

23'000.00

0.76%

150

30'654'145.00

24'301'000.00

5'598'656.85

29'899'656.85

112'000.00

0.37%

di competenza avv. IS 1

__________ n° (PPP)

5

865'000.00

435'000.00

25'232.45

460'232.45

18'555.40

4.03%

__________ n°

1

67'000.00

0.00

non ancora realizzato

** n° ss.

12

4'263'000.00

5'315'000.00

36'605.45

5'351'605.45

36'605.45

0.68%

__________ n° (1/2)

1

184'876.00

** n° (1/2)

1

508'480.00

__________ n° +__________ (1/2)

2

693'356.00

103'500.00

0

103'500.00

2'621.00

2.53%

__________ n° (PPP)

27

3'171'000.00

2'650'000.00

344'500.00

2'994'500.00

0.00

0.00%

__________ n°

1

2'000.00

5'000.00

0.00

5'000.00

5'000.00

100.00%

48

9'754'712.00

8'508'500.00

406'337.90

8'914'837.90

62'781.85

0.70%

Totale immobili

198

40'408'857.00

32'809'500.00

6'004'994.75

38'814'494.75

174'781.85

0.45%

Altri ricavi

267'934.70

Spese di massa

58'945.35

22.00%

di cui a favore avv. PI 3

44'647.20

di cui a favore avv. IS 1

14'298.15

Totali complessivi

33'077'434.70

38'814'494.75

233'727.20

0.60%

Per la

comprensione della tabella, occorre precisare che la cifra di fr. 460'232,45

indicata quale provento complesssivo della realizzazione dei fondi di

__________ corrisponde a quanto effettivamente versato alla creditrice

ipotecaria __________, così come risulta dall’estratto del conto __________

prodotto dall’avv. IS 1 con lo scritto 31 maggio 2005. La cifra di fr.

435'000.-- indicata nello stato di ripartizione provvisorio, peraltro non

ancora depositato, è pertanto errata, poiché si riferisce al prezzo di

aggiudicazione, escluse le pigioni incassate durante il fallimento fino al 30

novembre 1997. Lo stesso dicasi del ricavo complessivo della realizzazione dei

fondi di __________, la compensazione (a livello di contablità) degli affitti

incassati dalla creditrice ipotecaria come prevista nello stato di ripartizione

provvisorio (non ancora depositato) essendo contraria alle norme legali sul

riparto.

3.4. Correttamente,

gli amministratori speciali non hanno esposto costi per il pagamento dell’IVA

siccome, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non

sono assoggettati a tale imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio

della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 ss.).

Considerandi

II. Proroga

del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)

4.

Dalla

narrativa dei fatti e dalla documentazione assunta da questa Camera si evince

che in questi ultimi anni la liquidazione non è proceduta secondo i dettami di

celerità imposti dalla legge; addebito che non concerne l’attività dell’avv. PI

3.

Pertanto, occorre ora fissare all’amministrazione speciale delle scadenze

brevi per finalmente giungere alla chiusura del fallimento nel minor tempo

possibile.

Di

conseguenza, l’amministrazione speciale, conformemente alla ripartizione dei

compiti concordata internamente tra gli amministratori speciali:

1) entro

il 31 luglio 2005 procederà alla realizzazione del fondo part. n° 649 di Hundwil;

2) entro

il 15 settembre 2005 deporrà presso l’Ufficio dei fallimenti di __________ gli

stati di ripartizione definitivi relativi a tutti gli immobili della fallita,

lo stato di ripartizione riferito agli altri attivi (compresi eventuali

eccedenze dei ricavi ottenuti dalla realizzazione degli immobili) e il conto

finale (art. 263 LEF, 85 e 98 cpv. 1 RUF), avvisandone i singoli creditori

mediante lettera raccomandata (art. 87 RUF); a questo proposito, i progetti di

stati di ripartizione relativi ai fondi di __________ e __________ dovranno

essere modificati affinché indichino i frutti incassati dall’apertura del

fallimento all’aggiudicazione (cfr. supra cons. 3.3 i.f.) e si dovrà correggere

l’errore di calcolo circa il totale della somma ricavata dalla realizzazione

dei fondi __________; lo stato di ripartizione riferito agli attivi non immobiliari

dovrà poi essere allestito in modo da indicare il dividendo spettante ad ogni

creditore iscritto nella graduatoria e riportare quali spese

dell’amministrazione speciale la cifra determinata da questa Camera, ritenuto

che essa è omnicomprensiva di ogni ulteriore spesa riferita agli atti ancora da

effettuare (cfr. supra ad E);

3) entro

il 31 ottobre 2005, qualora sia scaduto inutilizzato il termine di ricorso,

procederà al pagamento dei dividendi che non sono già stati anticipati (art.

264.

LEF e 88 RUF) e notificherà ai creditori gli attestati di carenza di beni

(art. 265 LEF);

4) entro

il 30 novembre 2005 inoltrerà al giudice del fallimento competente

l’istanza di chiusura del fallimento, con la relativa relazione (art. 268 LEF e

92.

RUF).

A ogni

scadenza, l’amministrazione speciale informerà questa Camera sull’avanzamento

della procedura.

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

28.

febbraio 2005 degli avv. IS 1, __________, e PI 3, __________, è parzialmente

accolta.

1.1

Di

conseguenza, la rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del

fallimento di PI 1, __________, per l’intera liquidazione fallimentare, è

determinata come segue:

avv.dott. PI 3

onorario

per prestazioni personali (fr. 170/ora): fr. 98’582,60

onorario

per prestazioni del collaboratore (fr. 150/ora): fr. 53’182,20

spese fr. 4’882,40

Totale: fr. 156’647,20

avv.

IS 1

onorario

per prestazioni personali (fr. 170/ora): fr. 17’841,00

onorario

per prestazioni del collaboratore (fr. 150/ora): fr. 48’537,50

spese

(comprese quelle per la realizzazione dei

fondi

di __________) fr. 10’622,50

Totale: fr. 77’001,00

2.

Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato secondo le modalità indicate

al considerando 4.

3.

Non

si prelevano spese.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: - avv. IS 1, __________;

-

avv.dott. PI 3, __________;

Comunicazione

all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster