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Decisione

15.2004.159

pignoramwento di reddito

21 ottobre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.

B. In

data 13 agosto 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del minimo

di esistenza:

Minimo di

esistenza

Introito fr.

3’932.--

minimo

base fr. 1'550.--

locazione

fr. 1’033.--

cassa

malati fr. 645.--

Totale fr.

3’228.--

Eccedenza

pignorabile fr. 704.--

C. Con

ricorso 19 agosto 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che il

calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’CO 1 non terrebbe conto della

reale composizione del nucleo famigliare, comprendente anche la figlia del

ricorrente, nonché del reddito percepito dalla moglie del debitore. Di

conseguenza nella determinazione del minimo di esistenza andrebbe inserito

anche il premio della cassa malati per la figlia, pagato dal ricorrente, nonché

il reale canone di locazione pari a fr. 1'700.--. Il ricorrente motiva tale

richiesta, affermando che la figlia, essendo ancora gli studi, non riesce a

sopperire al proprio sostentamento.

D. Con decisione 27 agosto 2004 l’CO 1

riconsiderava il provvedimento impugnato e allestiva il seguente calcolo del

minimo di esistenza a carico dell’escusso:

Introito

debitore fr. 3'932.--

Introito

moglie fr. 1'377.--

Totale

introiti fr. 5'309.--

minimo

base fr. 1'550.--

locazione

fr. 1’033.--

cassa

malati fr. 645.--

Totale

fr. 3’228.--

eccedenza

mensile pignorabile dei coniugi: fr.5'309.-- - fr. 3'288.--= fr. 2'081.—

eccedenza

mensile a carico del debitore: fr. 3'932.-- - fr. 2'391.-- = fr. 1'541.—

E.

Contro tale provvedimento si è nuovamente

aggravato l’escusso con ricorso 7 settembre 2004 sostenendo che il calcolo

effettuato dall’CO 1 sarebbe errato, in quanto dal 1° settembre 2004 la moglie

dell’escusso avrebbe cessato l’attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

Inoltre sarebbe stato totalmente ignorato il fatto che la figlia dell’escusso,

pur essendo maggiorenne, sta seguendo la formazione di infermiera ed il salario

percepito sarebbe insufficiente a coprire le proprie spese di mantenimento. Di

conseguenza tali costi e segnatamente le spese di locazione e di cassa malati

sarebbero assunte dall’escusso. In particolare il canone di locazione di fr.

1'700.-- sarebbe giustificato dal fatto che la figlia vive con i genitori. Di

conseguenza tenendo conto di tali circostanze il reddito del ricorrente sarebbe

impignorabile.

F.

Nelle sue osservazioni 4 ottobre 2004 l’CO 1

ribadisce la correttezza del proprio operato e postula la reiezione del

gravame.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il

provvedimento

impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare

una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di

vigilanza. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del

ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III

86.

cons. 3). Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le

richieste del ricorrente, il principio della celerità, ispirato all’art. 58 PA

al quale si rifà l’art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso

contro l’originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre

un ricorso contro la nuova decisione (Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17;

di altra opinione: Karl Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem

revidierten Schuldbetreibungs- und Konlkursgesetz, in: AJP 1996, p. 1346).

In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha

tuttavia rilevato che il legislatore, pur rifacendosi all’art. 58 cpv. 3 PA,

non ha modificato l’effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimenti; il silenzio dell’art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla

sorte di un ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall’organo

di esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l’autorità di vigilanza

è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le

richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione. Nel caso in esame lCO

1.

a seguito del ricorso 19 agosto 2004 di RI 1 ha modificato il calcolo del

pignoramento di reddito senza tuttavia accogliere le richieste del ricorrente.

L’eccedenza pignorabile è stata infatti fissata in fr. 1'541.-- in luogo di fr.

704.

--.

Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm

non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio di congiunzione, che

determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso

nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e

può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la

loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999

[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure

Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

Il

gravame 7 settembre 2004 riprende le medesime argomentazioni di cui al ricorso

19.

agosto 2004, si basa sul medesimo complesso di fatti ed è diretto contro il

medesimo pignoramento di reddito nell’esecuzione n. 618798 dell’CO 1. Pertanto

si giustifica la congiunzione delle procedure inc. 15.2004.140 e inc.

15.2004.159

2.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III

13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di

un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento

della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale

federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la

quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di

ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il

minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile

del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo

vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di

redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel

caso di specie il ricorrente ha comunicato che la moglie ha cessato l’attività

lavorativa a far tempo dal 1° settembre 2004. Di conseguenza il calcolo del

minimo di esistenza deve essere adattato alle mutate circostanze. Eventuali

ulteriori modifiche della situazione famigliare e reddituale dell’escusso

potranno essere fatte valere mediante riesame del pignoramento ai sensi

dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

4.

L’escusso

pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese per il

mantenimento della figlia agli studi. Orbene secondo il punto 2.6. della

Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito:

Tabella) emanata da questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione

dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.

Per

costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal

debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire

considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua

famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194).

Di conseguenza la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo

di esistenza il premio della cassa malati per la figlia maggiorenne non può

essere accolta.

5.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,

op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il

reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16

febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di

regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III

73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa

propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi

ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso

in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga

considerato l’intero importo di fr. 1'700.-- a titolo di locazione per un

appartamento di 4 locali, che l’escusso occupa a __________ unitamente alla

moglie, e alla figlia maggiorenne. Secondo il punto 5.2 della Tabella deve

essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei

figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono

di un reddito ( cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 71, n. 229/230). Nel

caso di specie nell’economia domestica del debitore vive la figlia, la quale

lavora come apprendista infermiera percependo un salario mensile netto di fr.

1'103.90. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in esame deve essere

considerata un’adeguata partecipazione della figlia alle spese di locazione

nella misura di fr. 367.--, pari ad un 1/3 circa del proprio reddito. Quindi

l’importo di fr. 1'033.-- riconosciuto dall’CO 1 a titolo di canone locatizio

deve essere aumentato a fr. 1'333.-- (fr. 1'700.-- - fr. 367.--).

Sulla

base delle considerazioni testé esposte il calcolo del minimo di esistenza a

carico di RI 1 risulta essere il seguente:

Minimo di

esistenza

Introito fr.

3’932.--

minimo

base fr. 1'550.--

locazione

fr. 1’333.--

cassa

malati fr.

645.

--

Totale fr.

3’528.--

Eccedenza

pignorabile fr. 404.--

6.

I

ricorsi di RI 1 vanno pertanto parzialmente accolti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

1.

Le procedure di cui agli inc.

15.2004.140

e inc. 15.2004.159 sono dichiarate congiunte.

2.

Il ricorso 19 agosto 2004 di RI 1, è

parzialmente accolto.

3.

Il ricorso 7 settembre 2004 di RI 1, è

parzialmente accolto.

4.

Di conseguenza il minimo di esistenza

a carico di RI 1, è determinato in fr. 3'528.-- in luogo di fr. 3'228.--

5.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

6.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

7.

Intimazione a: - avv. RA 1,

- PI

1,;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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