15.2004.159
pignoramwento di reddito
21 ottobre 2004Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.159
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, CEF
Titolo:
pignoramwento di reddito
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.140
15.2004.159
Lugano
21 ottobre
2004
FP/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sui ricorsi 19 agosto e 7 settembre 2004 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
Nell’esecuzione n.
618798 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
richiamate le
ordinanze presidenziali 25 agosto e 20 settembre 2004 con le quali ai ricorso
veniva negato l’effetto sospensivo
esaminati atti e documenti
ritenuto
Fatti
A. PI 1
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.
B. In
data 13 agosto 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del minimo
di esistenza:
Minimo di
esistenza
Introito fr.
3’932.--
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1’033.--
cassa
malati fr. 645.--
Totale fr.
3’228.--
Eccedenza
pignorabile fr. 704.--
C. Con
ricorso 19 agosto 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che il
calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’CO 1 non terrebbe conto della
reale composizione del nucleo famigliare, comprendente anche la figlia del
ricorrente, nonché del reddito percepito dalla moglie del debitore. Di
conseguenza nella determinazione del minimo di esistenza andrebbe inserito
anche il premio della cassa malati per la figlia, pagato dal ricorrente, nonché
il reale canone di locazione pari a fr. 1'700.--. Il ricorrente motiva tale
richiesta, affermando che la figlia, essendo ancora gli studi, non riesce a
sopperire al proprio sostentamento.
D. Con decisione 27 agosto 2004 l’CO 1
riconsiderava il provvedimento impugnato e allestiva il seguente calcolo del
minimo di esistenza a carico dell’escusso:
Introito
debitore fr. 3'932.--
Introito
moglie fr. 1'377.--
Totale
introiti fr. 5'309.--
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1’033.--
cassa
malati fr. 645.--
Totale
fr. 3’228.--
eccedenza
mensile pignorabile dei coniugi: fr.5'309.-- - fr. 3'288.--= fr. 2'081.—
eccedenza
mensile a carico del debitore: fr. 3'932.-- - fr. 2'391.-- = fr. 1'541.—
E.
Contro tale provvedimento si è nuovamente
aggravato l’escusso con ricorso 7 settembre 2004 sostenendo che il calcolo
effettuato dall’CO 1 sarebbe errato, in quanto dal 1° settembre 2004 la moglie
dell’escusso avrebbe cessato l’attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
Inoltre sarebbe stato totalmente ignorato il fatto che la figlia dell’escusso,
pur essendo maggiorenne, sta seguendo la formazione di infermiera ed il salario
percepito sarebbe insufficiente a coprire le proprie spese di mantenimento. Di
conseguenza tali costi e segnatamente le spese di locazione e di cassa malati
sarebbero assunte dall’escusso. In particolare il canone di locazione di fr.
1'700.-- sarebbe giustificato dal fatto che la figlia vive con i genitori. Di
conseguenza tenendo conto di tali circostanze il reddito del ricorrente sarebbe
impignorabile.
F.
Nelle sue osservazioni 4 ottobre 2004 l’CO 1
ribadisce la correttezza del proprio operato e postula la reiezione del
gravame.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il
provvedimento
impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare
una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di
vigilanza. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del
ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III
86.
cons. 3). Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le
richieste del ricorrente, il principio della celerità, ispirato all’art. 58 PA
al quale si rifà l’art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso
contro l’originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre
un ricorso contro la nuova decisione (Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17;
di altra opinione: Karl Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem
revidierten Schuldbetreibungs- und Konlkursgesetz, in: AJP 1996, p. 1346).
In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha
tuttavia rilevato che il legislatore, pur rifacendosi all’art. 58 cpv. 3 PA,
non ha modificato l’effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimenti; il silenzio dell’art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla
sorte di un ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall’organo
di esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l’autorità di vigilanza
è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le
richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione. Nel caso in esame lCO
1.
a seguito del ricorso 19 agosto 2004 di RI 1 ha modificato il calcolo del
pignoramento di reddito senza tuttavia accogliere le richieste del ricorrente.
L’eccedenza pignorabile è stata infatti fissata in fr. 1'541.-- in luogo di fr.
704.
--.
Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm
non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Il giudizio di congiunzione, che
determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso
nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e
può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la
loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999
[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure
Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
Il
gravame 7 settembre 2004 riprende le medesime argomentazioni di cui al ricorso
19.
agosto 2004, si basa sul medesimo complesso di fatti ed è diretto contro il
medesimo pignoramento di reddito nell’esecuzione n. 618798 dell’CO 1. Pertanto
si giustifica la congiunzione delle procedure inc. 15.2004.140 e inc.
15.2004.159
2.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di
un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento
della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la
quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di
ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il
minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile
del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo
vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di
redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel
caso di specie il ricorrente ha comunicato che la moglie ha cessato l’attività
lavorativa a far tempo dal 1° settembre 2004. Di conseguenza il calcolo del
minimo di esistenza deve essere adattato alle mutate circostanze. Eventuali
ulteriori modifiche della situazione famigliare e reddituale dell’escusso
potranno essere fatte valere mediante riesame del pignoramento ai sensi
dell’art. 93 cpv. 3 LEF.
4.
L’escusso
pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese per il
mantenimento della figlia agli studi. Orbene secondo il punto 2.6. della
Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito:
Tabella) emanata da questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione
dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.
Per
costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal
debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire
considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua
famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194).
Di conseguenza la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo
di esistenza il premio della cassa malati per la figlia maggiorenne non può
essere accolta.
5.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,
op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa
propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi
ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso
in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga
considerato l’intero importo di fr. 1'700.-- a titolo di locazione per un
appartamento di 4 locali, che l’escusso occupa a __________ unitamente alla
moglie, e alla figlia maggiorenne. Secondo il punto 5.2 della Tabella deve
essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei
figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono
di un reddito ( cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 71, n. 229/230). Nel
caso di specie nell’economia domestica del debitore vive la figlia, la quale
lavora come apprendista infermiera percependo un salario mensile netto di fr.
1'103.90. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in esame deve essere
considerata un’adeguata partecipazione della figlia alle spese di locazione
nella misura di fr. 367.--, pari ad un 1/3 circa del proprio reddito. Quindi
l’importo di fr. 1'033.-- riconosciuto dall’CO 1 a titolo di canone locatizio
deve essere aumentato a fr. 1'333.-- (fr. 1'700.-- - fr. 367.--).
Sulla
base delle considerazioni testé esposte il calcolo del minimo di esistenza a
carico di RI 1 risulta essere il seguente:
Minimo di
esistenza
Introito fr.
3’932.--
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1’333.--
cassa
malati fr.
645.
--
Totale fr.
3’528.--
Eccedenza
pignorabile fr. 404.--
6.
I
ricorsi di RI 1 vanno pertanto parzialmente accolti.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1.
Le procedure di cui agli inc.
15.2004.140
e inc. 15.2004.159 sono dichiarate congiunte.
2.
Il ricorso 19 agosto 2004 di RI 1, è
parzialmente accolto.
3.
Il ricorso 7 settembre 2004 di RI 1, è
parzialmente accolto.
4.
Di conseguenza il minimo di esistenza
a carico di RI 1, è determinato in fr. 3'528.-- in luogo di fr. 3'228.--
5.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
7.
Intimazione a: - avv. RA 1,
- PI
1,;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster