15.2004.160
tassazione nota professionale
27 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.160
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CEF
Titolo:
tassazione nota professionale
DELEGAZIONE DEI CREDITORI
art. 46 OTLEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2004.160
Lugano
27 settembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sull’istanza 17 settembre 2004 di
IS1
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività
svolta in sostituzione del defunto avv. __________ in seno alla delegazione dei
creditori nel fallimento PI1,
Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava
una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ __________;
che,
essendo deceduto l’avv. __________, la figlia e collega di studio avv. __________,
subentrata al padre in seno alla delegazione dei creditori, con istanza 17
settembre 2004 ha chiesto il riconoscimento della seguente nota di onorario per
prestazioni effettuate nel fallimento PI1
dal
giugno 1997 ad agosto 2000:
onorario fr. 1'500.--
spese
di cancelleria fr. 251.40
esborsi fr. 12.--
IVA fr. 133.10
Totale fr. 1’896.50;
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) la funzione di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituisce esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che per
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei
creditori e per il segretario, è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta;
che
se la procedura richiede indagini approfondite della
fattispecie
o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà
e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del
tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);
che
per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle
indennità
dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come
pure
dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF);
che
nel caso di specie si tratta di procedura tale da richiedere indagini complesse
sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);
che
l’attività svolta dall’IS1 ha permesso alla massa fallimentare di incassare
l’importo di fr. 12'500.-- a fronte di spese per fr. 1'900.-- circa;
che
Fatti
i valori indicati in termini di tempo e di onorario appaiono quindi congrui,
avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1PI1
che
per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA,
gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate
nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);
che
le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non
costituiscono pertanto una controprestazione imponibile;
che
lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a
terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito
dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza
dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF (cfr. BlSchK cit.,
pag. 38);
che
sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente
l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la
delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore (cfr. BlSchK cit.,
ibidem);
che
conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il
medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono
riscosse in base alla OTLEF;
che
nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’IS1, membro della delegazione
dei creditori, non sono soggette all’IVA;
che
pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato l’importo di fr. 133.10
relativo all’IVA.
Considerandi
richiamati
gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
17.
settembre 2004 dell’IS1 Lugano, è parzialmente accolta.
2.
La
rimunerazione dell’IS1 per l’attività svolta quale membro della delegazione dei
creditori nell’ambito del fallimento PI1, Lugano, dal giugno 1997 ad agosto
2000.
è determinata nel modo seguente:
onorario fr.
1'500.--
spese
di cancelleria fr. 251.40
esborsi fr.
12.
--
Totale fr.
1’763.40;
3.
Non
si prelevano spese.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
5.
Intimazione
a:
–
avv. IS1,
Comunicazione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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