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Decisione

15.2004.160

tassazione nota professionale

27 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i valori indicati in termini di tempo e di onorario appaiono quindi congrui,

avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1PI1

che

per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA,

gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate

nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);

che

le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non

costituiscono pertanto una controprestazione imponibile;

che

lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a

terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito

dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza

dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF (cfr. BlSchK cit.,

pag. 38);

che

sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente

l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la

delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore (cfr. BlSchK cit.,

ibidem);

che

conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il

medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono

riscosse in base alla OTLEF;

che

nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’IS1, membro della delegazione

dei creditori, non sono soggette all’IVA;

che

pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato l’importo di fr. 133.10

relativo all’IVA.

Considerandi

richiamati

gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza

17.

settembre 2004 dell’IS1 Lugano, è parzialmente accolta.

2.

La

rimunerazione dell’IS1 per l’attività svolta quale membro della delegazione dei

creditori nell’ambito del fallimento PI1, Lugano, dal giugno 1997 ad agosto

2000.

è determinata nel modo seguente:

onorario fr.

1'500.--

spese

di cancelleria fr. 251.40

esborsi fr.

12.

--

Totale fr.

1’763.40;

3.

Non

si prelevano spese.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF

5.

Intimazione

a:

avv. IS1,

Comunicazione __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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