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Decisione

15.2004.161

comminatoria di fallimento. Ricorso

23 novembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.161

Data decisione, Autorità:

23.11.2004, CEF

Titolo:

comminatoria di fallimento. Ricorso

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2004.161

Lugano

23 novembre

2004

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di

fallimento emessa il 6 settembre 2004 nell’esecuzione n° __________ promossa

contro il ricorrente da

PI 1

viste le

osservazioni 27 settembre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad

es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutoria;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto il ricorrente afferma unicamente di

attraversare un momento difficile, di essere titolare di diversi crediti verso

terzi per i quali ha promosso esecuzione e di essere disposto a saldare il

debito appena possibile;

che

questi motivi non consentono l’annullamento della comminatoria di fallimento,

che risulta conforme ai prescritti di diritto esecutivo;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 15 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è

respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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