15.2004.161
comminatoria di fallimento. Ricorso
23 novembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.161
Data decisione, Autorità:
23.11.2004, CEF
Titolo:
comminatoria di fallimento. Ricorso
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2004.161
Lugano
23 novembre
2004
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di
fallimento emessa il 6 settembre 2004 nell’esecuzione n° __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 27 settembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad
es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutoria;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2);
che per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto il ricorrente afferma unicamente di
attraversare un momento difficile, di essere titolare di diversi crediti verso
terzi per i quali ha promosso esecuzione e di essere disposto a saldare il
debito appena possibile;
che
questi motivi non consentono l’annullamento della comminatoria di fallimento,
che risulta conforme ai prescritti di diritto esecutivo;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 15 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è
respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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