15.2004.164
Fallimento. Differimento della sentenza. Debitore domiciliato all'estero. Foro dell'azienda. Società a garanzia limitata.
3 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.164
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, CEF
Titolo:
Fallimento. Differimento della sentenza. Debitore domiciliato all'estero. Foro dell'azienda. Società a garanzia limitata.
FORO DEL DEBITORE DOMICILIATO ALL'ESTERO
art. 50 cpv. 1 LEF
art. 173 LEF
Incarto n.
15.2004.164
Lugano
3 febbraio
2005
CJ/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla segnalazione 28 settembre 2004 della
IS 1
relativa
all’operato dell’CO 1 e meglio alla validità della
comminatoria di fallimento 28 maggio 2004 emanata nell’esecuzione n° __________
promossa da
__________ PI 1, __________
contro
PI 2 (Italia)
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il
dott. __________ PI 1 procede contro __________ PI 2 per l’incasso di fr.
316,90 oltre interessi dal 18 dicembre 2001, sulla base di una fattura per cure
veterinarie.
B. Il
28 maggio 2004, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento.
C. Il
23 settembre 2004 il procedente ha chiesto il fallimento dell’escusso.
D. Con
ordinanza 28 settembre 2004, il Pretore IS 1 ha trasmesso gli atti dell’incarto
a questa Camera ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, affinché statuisca sulla
validità della comminatoria di fallimento sotto il profilo della competenza
territoriale dell’CO 1, ordinando nel contempo il differimento della decisione
sull’istanza di fallimento sino a detta decisione.
Il
Pretore ha infatti rilevato come l’escusso – che quale socio gerente di una
società a garanzia limitata è in sé soggetto personalmente alla procedura di
fallimento anche per i debiti non attinenti alla ditta – sia domiciliato
all’estero, donde l’assenza di foro esecutivo in Svizzera e la nullità della
comminatoria di fallimento.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 173 cpv. 2 LEF, il giudice del fallimento, se ritiene
che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla,
differisce la propria decisione sul fallimento e sottopone il caso all’autorità
di vigilanza. D’altra parte, la comminatoria di fallimento emanata da un
ufficio territorialmente incompetente è nulla (cfr. DTF 118 III 6; Ottomann, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 159; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 159). A prima vista, si
potrebbe però ritenere che il giudice del fallimento sia esclusivamente competente
per stabilire la propria competenza territoriale e debba d’ufficio dichiarare
irricevibile la domanda di fallimento promossa a un foro sbagliato. Solo che in
materia di fallimento foro esecutivo e foro giudiziario si confondono (cfr. Gilliéron, vol. I, n. 19 ad art.
46-55). Se la sua incompetenza non è manifesta, il giudice del fallimento ha
pertanto sempre la facoltà di differire la propria decisione e sottoporre il
caso all’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 96
III 34; Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 173; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art.
46-55 e n. 18 ad art. 173, con rif.; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 39
ad § 36). Il vantaggio di questa soluzione è di evitare decisioni
contraddittorie. Questa Camera è pertanto competente per esaminare la validità
della comminatoria di fallimento sotto il profilo della competenza territoriale
dell’CO 1.
2.
Da
un estratto recente del registro di commercio si evince che ancora il 1°
settembre 2004 (data dell’ultima iscrizione) l’escusso era domiciliato a __________
(o __________), in Italia. Al momento dell’emanazione della comminatoria di
fallimento (il 26 maggio 2004), non era pertanto dato un foro esecutivo
generale in Svizzera (cfr. art. 46 LEF).
Occorre
tuttavia esaminare se, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LEF, l’escusso non poteva
essere escusso e dichiarato in fallimento alla sede – locarnese – della società
__________ Sagl, di cui egli è socio e gerente. Infatti, poiché il Tribunale
federale ha considerato che sia i soci di una società in nome collettivo sia i soci
illimitatamente responsabili di una società in accomandita semplice possono, se
sono domiciliati all’estero, essere escussi a tale foro (cfr. DTF 78 I 119,
cons. 3), non vi sono motivi per trattare diversamente i soci gerenti di una
società a garanzia limitata non domiciliati in Svizzera, sebbene la loro
responsabilità non sia illimitata (cfr. art. 772 cpv. 2 e 802 CO), visto che
l’art. 39 LEF sottopone questi tre tipi di soci alla via del fallimento senza
distinzione di sorta (in tal senso: Gilliéron,
op. cit., n. 37 ad art. 50). L’art. 50 cpv. 1 LEF è tuttavia applicabile solo
per “le obbligazioni assunte a conto dell’azienda”, ossia per i debiti
aziendali (cfr. Schmid, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 11 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 50; Amonn/Walther, op. cit., n. 27 ad § 10).
Nel caso concreto, il credito posto in esecuzione non è manifestamente
riferito all’attività aziendale dell’escusso – lo scopo sociale di __________ Sagl
è “lo svolgimento di attività di qualsiasi genere nell’ambito
dell’abbigliamento e accessori, come pure lo svolgimento di qualsiasi altra attività
commerciale in relazione diretta con lo scopo sociale” –, trattandosi di un
debito per prestazioni veterinarie. L’CO 1 non era pertanto competente per
emanare la comminatoria di fallimento, la quale va annullata in virtù dell’art.
22.
LEF.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 50, 173 LEF; 772, 802 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
È
dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emanata dall’CO 1 il 26 maggio
2004.
nell’esecuzione n° __________.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – dott. __________ PI 1, __________;
– __________
PI 2, c/o __________, __________.
Comunicazione
alla IS 1 e all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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