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Decisione

15.2004.164

Fallimento. Differimento della sentenza. Debitore domiciliato all'estero. Foro dell'azienda. Società a garanzia limitata.

3 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

dott. __________ PI 1 procede contro __________ PI 2 per l’incasso di fr.

316,90 oltre interessi dal 18 dicembre 2001, sulla base di una fattura per cure

veterinarie.

B. Il

28 maggio 2004, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento.

C. Il

23 settembre 2004 il procedente ha chiesto il fallimento dell’escusso.

D. Con

ordinanza 28 settembre 2004, il Pretore IS 1 ha trasmesso gli atti dell’incarto

a questa Camera ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, affinché statuisca sulla

validità della comminatoria di fallimento sotto il profilo della competenza

territoriale dell’CO 1, ordinando nel contempo il differimento della decisione

sull’istanza di fallimento sino a detta decisione.

Il

Pretore ha infatti rilevato come l’escusso – che quale socio gerente di una

società a garanzia limitata è in sé soggetto personalmente alla procedura di

fallimento anche per i debiti non attinenti alla ditta – sia domiciliato

all’estero, donde l’assenza di foro esecutivo in Svizzera e la nullità della

comminatoria di fallimento.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 173 cpv. 2 LEF, il giudice del fallimento, se ritiene

che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla,

differisce la propria decisione sul fallimento e sottopone il caso all’autorità

di vigilanza. D’altra parte, la comminatoria di fallimento emanata da un

ufficio territorialmente incompetente è nulla (cfr. DTF 118 III 6; Ottomann, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 159; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 159). A prima vista, si

potrebbe però ritenere che il giudice del fallimento sia esclusivamente competente

per stabilire la propria competenza territoriale e debba d’ufficio dichiarare

irricevibile la domanda di fallimento promossa a un foro sbagliato. Solo che in

materia di fallimento foro esecutivo e foro giudiziario si confondono (cfr. Gilliéron, vol. I, n. 19 ad art.

46-55). Se la sua incompetenza non è manifesta, il giudice del fallimento ha

pertanto sempre la facoltà di differire la propria decisione e sottoporre il

caso all’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 96

III 34; Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 173; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art.

46-55 e n. 18 ad art. 173, con rif.; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 39

ad § 36). Il vantaggio di questa soluzione è di evitare decisioni

contraddittorie. Questa Camera è pertanto competente per esaminare la validità

della comminatoria di fallimento sotto il profilo della competenza territoriale

dell’CO 1.

2.

Da

un estratto recente del registro di commercio si evince che ancora il 1°

settembre 2004 (data dell’ultima iscrizione) l’escusso era domiciliato a __________

(o __________), in Italia. Al momento dell’emanazione della comminatoria di

fallimento (il 26 maggio 2004), non era pertanto dato un foro esecutivo

generale in Svizzera (cfr. art. 46 LEF).

Occorre

tuttavia esaminare se, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LEF, l’escusso non poteva

essere escusso e dichiarato in fallimento alla sede – locarnese – della società

__________ Sagl, di cui egli è socio e gerente. Infatti, poiché il Tribunale

federale ha considerato che sia i soci di una società in nome collettivo sia i soci

illimitatamente responsabili di una società in accomandita semplice possono, se

sono domiciliati all’estero, essere escussi a tale foro (cfr. DTF 78 I 119,

cons. 3), non vi sono motivi per trattare diversamente i soci gerenti di una

società a garanzia limitata non domiciliati in Svizzera, sebbene la loro

responsabilità non sia illimitata (cfr. art. 772 cpv. 2 e 802 CO), visto che

l’art. 39 LEF sottopone questi tre tipi di soci alla via del fallimento senza

distinzione di sorta (in tal senso: Gilliéron,

op. cit., n. 37 ad art. 50). L’art. 50 cpv. 1 LEF è tuttavia applicabile solo

per “le obbligazioni assunte a conto dell’azienda”, ossia per i debiti

aziendali (cfr. Schmid, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 11 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 50; Amonn/Walther, op. cit., n. 27 ad § 10).

Nel caso concreto, il credito posto in esecuzione non è manifestamente

riferito all’attività aziendale dell’escusso – lo scopo sociale di __________ Sagl

è “lo svolgimento di attività di qualsiasi genere nell’ambito

dell’abbigliamento e accessori, come pure lo svolgimento di qualsiasi altra attività

commerciale in relazione diretta con lo scopo sociale” –, trattandosi di un

debito per prestazioni veterinarie. L’CO 1 non era pertanto competente per

emanare la comminatoria di fallimento, la quale va annullata in virtù dell’art.

22.

LEF.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 50, 173 LEF; 772, 802 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emanata dall’CO 1 il 26 maggio

2004.

nell’esecuzione n° __________.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – dott. __________ PI 1, __________;

– __________

PI 2, c/o __________, __________.

Comunicazione

alla IS 1 e all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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