15.2004.165
pignoramento di reddito
21 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2004.165
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, CEF
Titolo:
pignoramento di reddito
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.165
Lugano
21 ottobre
2004
FP/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 1 settembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promosso nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 29 settembre 2004 dell'CO 1CO 1
ritenuto
in
fatto: A. La PI 1
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.
Fatti
B. In
data 26 agosto 2002 l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escussa:
Minimo
di esistenza
Introito
fr.
2'881.--
minimo
base fr. 990.--
locazione
fr. 1’040.--
riscaldamento fr.
100.--
imposte
alla fonte fr.
188.--
trasferte fr.
139.--
pasti
fuori domicilio fr.
220.--
assicurazioni
diverse fr. 100.--
Totale fr. 2'777.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 104.--
C. Con ricorso 1° settembre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo
sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi
alle spese mediche, il cui ammontare sarebbe pari a ca. 200 euro mensili, in
quanto l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’CO 1 (ndr. alla voce
assicurazioni diverse) non sarebbe sufficiente a coprire tali costi.
D. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in
diritto: 1. Nel procedere
al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
2.
La
ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga tenuto conto
delle spese mediche che l’escussa è costretta a sopportare regolarmente.
Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve
riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute
che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo
di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche
rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento
(spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per
le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.203,
p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti
giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai certificati
medici del dott. __________, del dott__________ e del dott. __________ si
evince che l’escussa soffre di una forma di eczema e di lombalgia e necessita
di cure mediche regolari. Sulla base dei documenti prodotti il costo di tali
cure può essere determinato in euro 200 mensili. Di conseguenza, applicando un
tasso di cambio di fr. 1,50 per 1 euro, si ottiene una spesa mensile di fr.
300.
--.
Avendo
l’CO 1 già riconosciuto all’escussa l’importo mensile di fr. 100.-- al minimo
di esistenza devono essere aggiunti ulteriori fr. 200.--.Da ultimo si ricorda
all’CO 1 che nel calcolo del minimo di esistenza le voci di spesa vanno
indicate chiaramente, evitando definizioni generiche quali “assicurazioni
diverse” come nel caso di specie.
3.
Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo
di esistenza si presenta come segue:
Minimo
di esistenza
Introito
fr.
2'881.--
minimo
base fr. 990.--
locazione
fr. 1’040.--
riscaldamento fr.
100.
--
imposte
alla fonte fr.
188.
--
trasferte fr.
139.
--
pasti
fuori domicilio fr.
220.
--
spese
mediche fr. 300.--
Totale fr. 2'977.--
Eccedenza
pignorabile: fr. --
5.
Il ricorso di RI 1, va pertanto accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° settembre 2004 di RI 1, è accolto.
2.
Di
conseguenza il minimo di esistenza di RI 1, è determinato in fr. 2'977.-- in
luogo di fr. 2'777.--.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione a:
- RI 1;
- PI 1,;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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