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Decisione

15.2004.165

pignoramento di reddito

21 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

data 26 agosto 2002 l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza

pignorabile a carico dell’escussa:

Minimo

di esistenza

Introito

fr.

2'881.--

minimo

base fr. 990.--

locazione

fr. 1’040.--

riscaldamento fr.

100.--

imposte

alla fonte fr.

188.--

trasferte fr.

139.--

pasti

fuori domicilio fr.

220.--

assicurazioni

diverse fr. 100.--

Totale fr. 2'777.--

Eccedenza

pignorabile: fr. 104.--

C. Con ricorso 1° settembre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo

sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi

alle spese mediche, il cui ammontare sarebbe pari a ca. 200 euro mensili, in

quanto l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’CO 1 (ndr. alla voce

assicurazioni diverse) non sarebbe sufficiente a coprire tali costi.

D. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto: 1. Nel procedere

al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono

tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108

III 13).

2.

La

ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga tenuto conto

delle spese mediche che l’escussa è costretta a sopportare regolarmente.

Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve

riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute

che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo

di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche

rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento

(spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per

le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.203,

p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti

giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai certificati

medici del dott. __________, del dott__________ e del dott. __________ si

evince che l’escussa soffre di una forma di eczema e di lombalgia e necessita

di cure mediche regolari. Sulla base dei documenti prodotti il costo di tali

cure può essere determinato in euro 200 mensili. Di conseguenza, applicando un

tasso di cambio di fr. 1,50 per 1 euro, si ottiene una spesa mensile di fr.

300.

--.

Avendo

l’CO 1 già riconosciuto all’escussa l’importo mensile di fr. 100.-- al minimo

di esistenza devono essere aggiunti ulteriori fr. 200.--.Da ultimo si ricorda

all’CO 1 che nel calcolo del minimo di esistenza le voci di spesa vanno

indicate chiaramente, evitando definizioni generiche quali “assicurazioni

diverse” come nel caso di specie.

3.

Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo

di esistenza si presenta come segue:

Minimo

di esistenza

Introito

fr.

2'881.--

minimo

base fr. 990.--

locazione

fr. 1’040.--

riscaldamento fr.

100.

--

imposte

alla fonte fr.

188.

--

trasferte fr.

139.

--

pasti

fuori domicilio fr.

220.

--

spese

mediche fr. 300.--

Totale fr. 2'977.--

Eccedenza

pignorabile: fr. --

5.

Il ricorso di RI 1, va pertanto accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 1° settembre 2004 di RI 1, è accolto.

2.

Di

conseguenza il minimo di esistenza di RI 1, è determinato in fr. 2'977.-- in

luogo di fr. 2'777.--.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione a:

- RI 1;

- PI 1,;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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