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Decisione

15.2004.166

istanza di realizzazione

4 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.166

Data decisione, Autorità:

04.10.2004, CEF

Titolo:

istanza di realizzazione

PROCEDURA SPECIALE DI REALIZZAZIONE

art. 132 LEF

Incarto n.

15.2004.166

Lugano

4 ottobre

2004 /PF/fc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sull’istanza 30 settembre 2004 dell’UEF di __________

tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante

all’escusso

, __________

nell’eredità

indivisa relitta dalla defunta

già in __________, composta di:

pignorata nelle diverse esecuzioni dell’UEF di __________ promosse

da

__________

rappr da Esazione comunale ,

Considerandi

__________, __________

patr. dall’avv. __________

rappr.da __________

preso

atto delle domande di vendita presentate il 26 maggio, 31 maggio e 16 luglio

2004;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione

tenutosi in data 23 agosto 2004 in conformità della citazione del 9 agosto

2004;

rilevato che nel termine fissato in data 26 agosto 2004 agli

interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è

giunta all’UEF di __________ alcuna proposta da parte dei creditori;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici

incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in

comunione (RDC)

pronuncia: 1. È ordinata

la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________,

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla ____________________

composta di __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni dell’UEF

di __________, promosse dai creditori :

__________); __________

__________); __________

2.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in

conformità dell'art. 19 LEF.

3.

Intimazione

all'UEF di __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il

presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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