15.2004.170
pignoramento di reddito
27 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2004.170
Data decisione, Autorità:
27.10.2004, CEF
Titolo:
pignoramento di reddito
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.170
Lugano
27 ottobre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2004 di
RI 1
RI 2
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle esecuzioni
n. __________ promosse nei confronti di
RI
2,
da
PI 1
viste le osservazioni
24 settembre 2004 del PI 1;
5 ottobre 2004 dell’CO 1
esaminati atti e
documenti
ritenuto
Fatti
A. Il PI
1 procede nei confronti di RI 2 per l’incasso dei propri crediti.
B. In
data 13 settembre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del
minimo di esistenza:
Introito
debitore fr. 1'897.-- (27,5%)
Introito
coniuge fr. 5’000.-- (72,5%)
Totale
introiti fr. 5'309.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1’200.--
cassa
malati fr. 638.--
trasferte fr.
400.--
Totale
fr. 3’788.--
Minimo di
esistenza del debitore: 27,5% di fr.3’788= fr. 1'042.--
Eccedenza
mensile a carico del debitore: fr. 1’897.-- - fr. 1'042.-- = fr. 855.--.
D.
Contro tale provvedimento si sono aggravati
i coniugi RI 2 con ricorso 19 settembre 2004 sostenendo che il calcolo
effettuato dall’CO 1 sarebbe errato, in quanto non terrebbe conto dei pagamenti
mensili di fr. 500.-- effettuati dall’escusso a saldo di imposte arretrate.
Inoltre non sarebbero stati considerati il pignoramento di reddito pendente nei
confronti della moglie dell’escusso, nonché i costi di riscaldamento ammontanti
a fr. 300.-- mensili. Da ultimo andrebbe inserito nel minimo vitale l’importo
mensile di fr. 1'072.-- per il mantenimento agli studi universitari del figlio
della moglie dell’escusso.
E.
Delle osservazioni del PI 1 e dell’CO 1 si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale non solo il debitore ma anche il suo
coniuge può far valere che il pignoramento di reddito incide sul minimo vitale
della famiglia e quindi interporre ricorso contro il verbale di pignoramento
(cfr. DTF 116 III 75 consid. 1a).
Di
conseguenza la moglie del debitore, pur non essendo escussa, è legittimata ad
interporre ricorso contro il verbale di pignoramentCO 1.
3.
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116.
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi
ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di
specie l’CO 1 ha quindi agito correttamente considerando nella determinazione
del minimo vitale il reddito conseguito dal coniuge dell’escusso. Tuttavia la
richiesta della moglie del debitore di considerare nel calcolo del minimo di
esistenza l’importo di fr. 300.-- ,oggetto di pignoramento di reddito nei suoi
confronti, non può essere accolta non trattandosi di una voce di spesa
addebitabile al minimo vitale comune della famiglia secondo la tabella dei
minimi di esistenza.
4.
Il
ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti a titolo di
imposte comunali e cantonali.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92.
e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di
tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei
debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al
Cantone.
5.
I
ricorrenti postulano che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le
spese per il mantenimento agli studi del figlio venticinquenne. Orbene secondo
il punto 2.6. della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (nel seguito: Tabella) emanata da questa Autorità, le spese
supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore
età.
Per
costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal
debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire
considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua
famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194).
Di conseguenza la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo
di esistenza i costi per gli studi del figlio maggiorenne non può essere
accolta.
6.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,
op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere
ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo
per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola,
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso
in esame CO 1 ha considerato nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di
fr. 1'200.-- a titolo di locazione per un appartamento di 4 locali, che
l’escusso occupa a __________ unitamente alla moglie. Come si evince dal
contratto di locazione prodotto agli atti, tale importo risulta già comprensivo
dei costi accessori, pari a fr. 300.-- mensili. Di conseguenza la richiesta dei
ricorrenti di considerare nel calcolo del minimo vitale l’importo mensile di
fr. 300.-- per spese di riscaldamento, non può essere accolta. Va rilevato che
eventuali spese supplementari di riscaldamento, ad esempio a titolo di
conguaglio spese, potranno, se del caso e se documentate, essere oggetto di
riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.
7.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1.
Il
ricorso 19 settembre 2004 di RI 1 e RI 2, , è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
- PI
1,;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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