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Decisione

15.2004.170

pignoramento di reddito

27 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il PI

1 procede nei confronti di RI 2 per l’incasso dei propri crediti.

B. In

data 13 settembre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del

minimo di esistenza:

Introito

debitore fr. 1'897.-- (27,5%)

Introito

coniuge fr. 5’000.-- (72,5%)

Totale

introiti fr. 5'309.--

Minimo

di esistenza

minimo

base fr. 1'550.--

locazione

fr. 1’200.--

cassa

malati fr. 638.--

trasferte fr.

400.--

Totale

fr. 3’788.--

Minimo di

esistenza del debitore: 27,5% di fr.3’788= fr. 1'042.--

Eccedenza

mensile a carico del debitore: fr. 1’897.-- - fr. 1'042.-- = fr. 855.--.

D.

Contro tale provvedimento si sono aggravati

i coniugi RI 2 con ricorso 19 settembre 2004 sostenendo che il calcolo

effettuato dall’CO 1 sarebbe errato, in quanto non terrebbe conto dei pagamenti

mensili di fr. 500.-- effettuati dall’escusso a saldo di imposte arretrate.

Inoltre non sarebbero stati considerati il pignoramento di reddito pendente nei

confronti della moglie dell’escusso, nonché i costi di riscaldamento ammontanti

a fr. 300.-- mensili. Da ultimo andrebbe inserito nel minimo vitale l’importo

mensile di fr. 1'072.-- per il mantenimento agli studi universitari del figlio

della moglie dell’escusso.

E.

Delle osservazioni del PI 1 e dell’CO 1 si

dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III

13).

2.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale non solo il debitore ma anche il suo

coniuge può far valere che il pignoramento di reddito incide sul minimo vitale

della famiglia e quindi interporre ricorso contro il verbale di pignoramento

(cfr. DTF 116 III 75 consid. 1a).

Di

conseguenza la moglie del debitore, pur non essendo escussa, è legittimata ad

interporre ricorso contro il verbale di pignoramentCO 1.

3.

Nel

caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito,

occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in

comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF

116.

III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito

pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i

coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo

vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del

reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale

dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi

ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di

specie l’CO 1 ha quindi agito correttamente considerando nella determinazione

del minimo vitale il reddito conseguito dal coniuge dell’escusso. Tuttavia la

richiesta della moglie del debitore di considerare nel calcolo del minimo di

esistenza l’importo di fr. 300.-- ,oggetto di pignoramento di reddito nei suoi

confronti, non può essere accolta non trattandosi di una voce di spesa

addebitabile al minimo vitale comune della famiglia secondo la tabella dei

minimi di esistenza.

4.

Il

ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti a titolo di

imposte comunali e cantonali.

Perché si

diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma

di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il

rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono

privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di

redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie

obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il

venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza

o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali

indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112

III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).

Siffatto

indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare

all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92.

e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di

tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei

debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del

minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla

giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al

Cantone.

5.

I

ricorrenti postulano che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le

spese per il mantenimento agli studi del figlio venticinquenne. Orbene secondo

il punto 2.6. della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo (nel seguito: Tabella) emanata da questa Autorità, le spese

supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore

età.

Per

costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal

debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire

considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua

famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194).

Di conseguenza la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo

di esistenza i costi per gli studi del figlio maggiorenne non può essere

accolta.

6.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,

op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il

reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere

ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo

per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989

su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola,

essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del

canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei

minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso

in esame CO 1 ha considerato nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di

fr. 1'200.-- a titolo di locazione per un appartamento di 4 locali, che

l’escusso occupa a __________ unitamente alla moglie. Come si evince dal

contratto di locazione prodotto agli atti, tale importo risulta già comprensivo

dei costi accessori, pari a fr. 300.-- mensili. Di conseguenza la richiesta dei

ricorrenti di considerare nel calcolo del minimo vitale l’importo mensile di

fr. 300.-- per spese di riscaldamento, non può essere accolta. Va rilevato che

eventuali spese supplementari di riscaldamento, ad esempio a titolo di

conguaglio spese, potranno, se del caso e se documentate, essere oggetto di

riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

7.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

1.

Il

ricorso 19 settembre 2004 di RI 1 e RI 2, , è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

- PI

1,;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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