15.2004.172
pignoramento di reddito
26 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.172
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, CEF
Titolo:
pignoramento di reddito
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.172
Lugano
26 ottobre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di
RI1
rappr. da RA1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione n.
__________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI1
viste le
osservazioni 8 ottobre 2004 dell’CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto
Fatti
A. RI1
procede nei confronti di PI1 per l’incasso del proprio credito.
B. In
data 8 settembre 2004 l’CO1 emetteva un attestato di carenza beni
nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1 nei confronti di PI1, sulla
base del seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di
esistenza
Introito
debitore fr. 3’913.45
minimo
base fr. 1'550.--
locazione fr.
1’430.--
riscaldamento
fr. 80.--
alimenti fr.
564.55
trasferte fr.
150.--
pasti
fuori domicilio fr. 220.--
lavori
faticosi fr. 140.--
supplemento
per pulizia vestiti fr. 60.--
Totale fr.
4'194.--
Nessuna
eccedenza pignorabile.
C. Con
ricorso 15 settembre 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo contestando
l’importo riconosciuto dall’CO1 a titolo di canone di locazione e
riscaldamento, ritenendolo elevato per un appartamento situato ad
D. Con
osservazioni 8 ottobre 2004 l’CO1 conferma la correttezza del proprio operato e
chiede la reiezione del ricorso
Considerandi
in diritto:
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
2.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119.
III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
3.
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’430.--, nonché
fr.80.-- per spese di riscaldamento, per un appartamento di 4 locali che
l’escusso occupa ad unitamente alla moglie. Orbene, l’alloggio occupato
dall’escusso risulta sproporzionato alle sue effettive esigenze e possibilità,
pur tenendo conto che egli ospita saltuariamente il figlio durante l’esercizio
del proprio diritto di visita. L’importo riconosciuto dall’CO1 andrebbe quindi
ridotto. Una decurtazione in tal senso non viene tuttavia attuata, essendo il
contratto di locazione stato stipulato il 10 aprile 2001 per una durata
determinata di 5 anni (scadenza il 31 marzo 2006), ma potrà, se del caso,
trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.
4.
Il ricorso di RI1 va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1.
Il ricorso 15 settembre 2004 di RI1, , è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a: - RA1, ;
-
PI1,
Comunicazione
all’CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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