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Decisione

15.2004.172

pignoramento di reddito

26 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI1

procede nei confronti di PI1 per l’incasso del proprio credito.

B. In

data 8 settembre 2004 l’CO1 emetteva un attestato di carenza beni

nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1 nei confronti di PI1, sulla

base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

Minimo di

esistenza

Introito

debitore fr. 3’913.45

minimo

base fr. 1'550.--

locazione fr.

1’430.--

riscaldamento

fr. 80.--

alimenti fr.

564.55

trasferte fr.

150.--

pasti

fuori domicilio fr. 220.--

lavori

faticosi fr. 140.--

supplemento

per pulizia vestiti fr. 60.--

Totale fr.

4'194.--

Nessuna

eccedenza pignorabile.

C. Con

ricorso 15 settembre 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo contestando

l’importo riconosciuto dall’CO1 a titolo di canone di locazione e

riscaldamento, ritenendolo elevato per un appartamento situato ad

D. Con

osservazioni 8 ottobre 2004 l’CO1 conferma la correttezza del proprio operato e

chiede la reiezione del ricorso

Considerandi

in diritto:

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le

autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze

determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia

il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112

III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13).

2.

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio

conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che

l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.

40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito

dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;

CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può

però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF

119.

III 73; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del

canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei

minimi di esistenza, punto 2.1.2).

3.

Nel

caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di

esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’430.--, nonché

fr.80.-- per spese di riscaldamento, per un appartamento di 4 locali che

l’escusso occupa ad unitamente alla moglie. Orbene, l’alloggio occupato

dall’escusso risulta sproporzionato alle sue effettive esigenze e possibilità,

pur tenendo conto che egli ospita saltuariamente il figlio durante l’esercizio

del proprio diritto di visita. L’importo riconosciuto dall’CO1 andrebbe quindi

ridotto. Una decurtazione in tal senso non viene tuttavia attuata, essendo il

contratto di locazione stato stipulato il 10 aprile 2001 per una durata

determinata di 5 anni (scadenza il 31 marzo 2006), ma potrà, se del caso,

trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.

4.

Il ricorso di RI1 va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

1.

Il ricorso 15 settembre 2004 di RI1, , è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: - RA1, ;

-

PI1,

Comunicazione

all’CO1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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