15.2004.173
sequestro. Avviso al terzo comproprietario. Nullità notifica
17 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.173
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, CEF
Titolo:
sequestro. Avviso al terzo comproprietario. Nullità notifica
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 275 LEF
art. 23a RFF
Incarto n.
15.2004.173
Lugano
17 dicembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 agosto 2004 di
RI 1 (D)
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro le modalità di
notifica dell’avviso 4 agosto 2004 relativo al sequestro n° __________
decretato dal Pretore __________ nei confronti del debitore __________ __________,
padre della ricorrente, su istanza di
PI
1 (D)
rappr.
dall’ RA 1
viste le
osservazioni 8 ottobre 2004 della PI 1 e 11 ottobre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Con
scritto 20 agosto 2004, poi tradotto in italiano il 18 settembre 2004, la
ricorrente ha interposto opposizione (“Einspruch”) contro il sequestro 4 agosto
2004 di diversi fondi intestati a suo nome, chiedendo che fosse dichiarato nullo.
La
ricorrente allega che la persona alla quale è stato recapitato l’avviso di
sequestro – tale __________ – non è persona presso la quale essa avrebbe eletto
domicilio per procedure giudiziarie, precisando –almeno nella versione
italiana- che l’intimazione sarebbe avvenuta anche al suo domicilio di
Welschneudorf mediante invio giudiziario del 14 settembre 2004 (ma –per quanto
risulta in questa sede- lo stesso invio concerneva il decreto di sequestro). La
ricorrente considera nondimeno che la notifica non sia avvenuta in modo
conforme. Essa censura poi anche il fatto che il decreto di sequestro non
indichi i mezzi d’impugnazione e non sia tradotto, contrariamente a quanto
previsto dall’art. 5 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa
alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). Per tutti
questi motivi ritiene che il sequestro sia nullo.
Il 4
ottobre 2004, il Pretore __________ –trattando la procedura di opposizione al
sequestro- ha trasmesso a questo Camera per “parziale” competenza lo scritto 20
agosto 2004 della ricorrente.
Considerandi
2.
Lo
scritto 20 agosto 2004 è indirizzato alla “Pretura __________”, è denominato
“opposizione” (“Einspruch”), è diretto contro il decreto di sequestro e accenna
solo vagamente e non esplicitamente all’operato dell’CO 1. Potrebbe pertanto
essere considerato irricevibile quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF: lo è
sicuramente per quanto riguarda le censure riferite direttamente al decreto di
sequestro (mancata indicazione dei mezzi d’impugnazione, carente traduzione e
notifica).
3.
Non
può invece essere esclusa la competenza di questa autorità di vigilanza
relativamente alla questione della notifica dell’«avviso di sequestro».
Sennonché, a prescindere dal fatto che la ricorrente non contesta
esplicitamente che __________ __________ sia il suo rappresentante ai fini
esecutivi, occorre comunque evidenziare come un’eventuale nullità dell’avviso
non abbia alcun influsso sulla validità del sequestro. In effetti, il modulo
RFF n° 4 sul quale l’CO 1 ha steso l’avviso di sequestro ha quale unico scopo
di costringere gli altri comproprietari a versare all’ufficio di esecuzione la
parte dei redditi dell’intero immobile di pertinenza della quota pignorata
(cfr. art. 23a lett. c RFF); lo stesso vale per analogia in materia di
sequestro (art. 275 LEF e DTF 83 III 108 ss.). Ci si può del resto chiedere se
nel caso concreto fosse veramente necessaria la notifica del modulo RFF n° 4,
siccome la ricorrente non è un’«altra»
comproprietaria bensì la titolare della quota di comproprietà sequestrata, che
ha già avuto conoscenza del provvedimento esecutivo tramite la notifica
personale di un esemplare del decreto di sequestro. In ogni caso, il ricorso,
in quanto tende all’annullamento del sequestro, è votato all’insuccesso.
4.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 275 LEF; 23a RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 agosto 2004 di __________ RI 1, __________
(D), è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI 1, __________, in via rogatoriale;
– __________
__________ RA 1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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