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Decisione

15.2004.173

sequestro. Avviso al terzo comproprietario. Nullità notifica

17 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.173

Data decisione, Autorità:

17.12.2004, CEF

Titolo:

sequestro. Avviso al terzo comproprietario. Nullità notifica

ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

art. 275 LEF

art. 23a RFF

Incarto n.

15.2004.173

Lugano

17 dicembre

2004

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 20 agosto 2004 di

RI 1 (D)

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le modalità di

notifica dell’avviso 4 agosto 2004 relativo al sequestro n° __________

decretato dal Pretore __________ nei confronti del debitore __________ __________,

padre della ricorrente, su istanza di

PI

1 (D)

rappr.

dall’ RA 1

viste le

osservazioni 8 ottobre 2004 della PI 1 e 11 ottobre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Con

scritto 20 agosto 2004, poi tradotto in italiano il 18 settembre 2004, la

ricorrente ha interposto opposizione (“Einspruch”) contro il sequestro 4 agosto

2004 di diversi fondi intestati a suo nome, chiedendo che fosse dichiarato nullo.

La

ricorrente allega che la persona alla quale è stato recapitato l’avviso di

sequestro – tale __________ – non è persona presso la quale essa avrebbe eletto

domicilio per procedure giudiziarie, precisando –almeno nella versione

italiana- che l’intimazione sarebbe avvenuta anche al suo domicilio di

Welschneudorf mediante invio giudiziario del 14 settembre 2004 (ma –per quanto

risulta in questa sede- lo stesso invio concerneva il decreto di sequestro). La

ricorrente considera nondimeno che la notifica non sia avvenuta in modo

conforme. Essa censura poi anche il fatto che il decreto di sequestro non

indichi i mezzi d’impugnazione e non sia tradotto, contrariamente a quanto

previsto dall’art. 5 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa

alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e

extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). Per tutti

questi motivi ritiene che il sequestro sia nullo.

Il 4

ottobre 2004, il Pretore __________ –trattando la procedura di opposizione al

sequestro- ha trasmesso a questo Camera per “parziale” competenza lo scritto 20

agosto 2004 della ricorrente.

Considerandi

2.

Lo

scritto 20 agosto 2004 è indirizzato alla “Pretura __________”, è denominato

“opposizione” (“Einspruch”), è diretto contro il decreto di sequestro e accenna

solo vagamente e non esplicitamente all’operato dell’CO 1. Potrebbe pertanto

essere considerato irricevibile quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF: lo è

sicuramente per quanto riguarda le censure riferite direttamente al decreto di

sequestro (mancata indicazione dei mezzi d’impugnazione, carente traduzione e

notifica).

3.

Non

può invece essere esclusa la competenza di questa autorità di vigilanza

relativamente alla questione della notifica dell’«avviso di sequestro».

Sennonché, a prescindere dal fatto che la ricorrente non contesta

esplicitamente che __________ __________ sia il suo rappresentante ai fini

esecutivi, occorre comunque evidenziare come un’eventuale nullità dell’avviso

non abbia alcun influsso sulla validità del sequestro. In effetti, il modulo

RFF n° 4 sul quale l’CO 1 ha steso l’avviso di sequestro ha quale unico scopo

di costringere gli altri comproprietari a versare all’ufficio di esecuzione la

parte dei redditi dell’intero immobile di pertinenza della quota pignorata

(cfr. art. 23a lett. c RFF); lo stesso vale per analogia in materia di

sequestro (art. 275 LEF e DTF 83 III 108 ss.). Ci si può del resto chiedere se

nel caso concreto fosse veramente necessaria la notifica del modulo RFF n° 4,

siccome la ricorrente non è un’«altra»

comproprietaria bensì la titolare della quota di comproprietà sequestrata, che

ha già avuto conoscenza del provvedimento esecutivo tramite la notifica

personale di un esemplare del decreto di sequestro. In ogni caso, il ricorso,

in quanto tende all’annullamento del sequestro, è votato all’insuccesso.

4.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 275 LEF; 23a RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 agosto 2004 di __________ RI 1, __________

(D), è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, __________, in via rogatoriale;

– __________

__________ RA 1, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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