15.2004.174
ricorso contro la comminatoria di fallimento
26 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.174
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, CEF
Titolo:
ricorso contro la comminatoria di fallimento
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2004.174
Lugano
26 ottobre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 16 settembre 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona
CO1
nell’esecuzione n.__________
promosso nei confronti della ricorrente da
PI1
rappr. da: RA1
viste le
osservazioni
28 settembre 2004
della PI1;
11 ottobre 2004
dell’CO1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n____________________ il 26 agosto 2004 l’CO1 ha emesso, su
richiesta __________ella PI1, contro RI1 la comminatoria di fallimento per un
credito di fr. 1'357.35 oltre accessori.
L’atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice l’8 settembre 2004.
Fatti
B.
Con tempestivo atto 16 settembre 2004 RI1 ha
interposto ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento,
contestando parte del credito posto in esecuzione. La ricorrente sostiene che
l’importo di fr. 730.55 non sarebbe da lei dovuto alla PI1, in quanto già
oggetto di contestazione verbale.
C. Delle
osservazioni della PI1 e dell’CO1 si dirà, per quanto necessario ai fini del
giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità
di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. Ottomann, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6
ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n.
18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
Considerandi
3.
La debitrice
allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta inesistenza del
credito della PI1, perché quest’ultima avrebbe effettuato delle riparazioni ad
un impianto di riscaldamento noleggiato all’escussa, addebitando tali costi
alla ricorrente. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di
competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
4.
Il
ricorso 16 settembre 2004 di RI1 va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi;
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 16 settembre 2004 di RI1, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
-
RI1,
-
RA1,
Comunicazione
all'CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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