Lexipedia

Decisione

15.2004.174

ricorso contro la comminatoria di fallimento

26 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con tempestivo atto 16 settembre 2004 RI1 ha

interposto ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento,

contestando parte del credito posto in esecuzione. La ricorrente sostiene che

l’importo di fr. 730.55 non sarebbe da lei dovuto alla PI1, in quanto già

oggetto di contestazione verbale.

C. Delle

osservazioni della PI1 e dell’CO1 si dirà, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità

di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando

(cfr. Ottomann, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6

ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n.

18 ad art. 160 LEF):

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.

2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

Considerandi

3.

La debitrice

allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta inesistenza del

credito della PI1, perché quest’ultima avrebbe effettuato delle riparazioni ad

un impianto di riscaldamento noleggiato all’escussa, addebitando tali costi

alla ricorrente. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di

competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

4.

Il

ricorso 16 settembre 2004 di RI1 va pertanto respinto.

Non

si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi;

richiamati

gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 16 settembre 2004 di RI1, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

-

RI1,

-

RA1,

Comunicazione

all'CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster