15.2004.175
atti esecutivi. Firma
11 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.175
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, CEF
Titolo:
atti esecutivi. Firma
RAPPRESENTANZA
art. 1 cpv. 2 CC
art. 61 LEF
art. 6 RFORM
Incarto n.
15.2004.175
Lugano
11 novembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione 29
settembre 2004 di sospensione delle esecuzioni in corso promosse contro il
ricorrente da
PI 1
rappr. dal __________, __________ (es. n. __________
e __________) e dall'RA 1 (es. n. __________, __________, __________ e __________)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Lo PI 1 procede contro il ricorrente per l'incasso di diversi crediti,
in particolare oggetto delle esecuzioni n. __________, __________ e __________.
B. In
occasione di un precedente ricorso interposto da __________ RI 1 (inc.
15.04.54), questa Camera ha annullato la decisione 1° marzo 2004 dell'CO 1 di
pignorare d'ufficio la rendita dell'escusso nell'ambito delle esecuzioni
menzionate sopra, in base ai dati di un verbale di pignoramento del 13 giugno
2003. L'Ufficio è stato invitato a sospendere l'esecuzione in virtù dell'art.
61 LEF, fissando nel contempo a __________ RI 1 un breve termine per designarsi
un rappresentante.
C. Con
provvedimento 29 settembre 2004 a firma di __________ __________, cursore
presso l'CO 1, al ricorrente è stata concessa una sospensione delle procedure a
suo carico fino al 30 ottobre 2004, termine entro il quale è stato invitato a
nominarsi un rappresentante.
D. __________
RI 1 contesta questo provvedimento, facendo valere che competente per decidere
la sospensione delle esecuzioni è l'Ufficiale o il suo supplente e non il
funzionario che l'ha firmato.
E. Nelle
sue osservazioni, il Supplente ufficiale, __________ __________, si è opposto
al ricorso, ritenendo che l'Ufficiale o il suo sostituto potesse delegare a un
suo collaboratore la firma degli atti dell'Ufficio.
F. Con
scritto 13 ottobre 2004 pervenuto all'CO 1 il 18 ottobre 2004, l'RA 1 ha
ritirato le esecuzioni n. __________ e __________. Il ricorso in esame è
pertanto diventato privo di oggetto per queste due esecuzioni, ma non per le
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ tuttora in corso.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
il testo dell'art. 61 LEF, "in caso di grave malattia del debitore,
l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato". Come
per altre norme della LEF (ad es. art. 132 cpv. 1 e 140), il fatto che il
legislatore abbia indicato l'ufficiale invece dell'ufficio non significa che
egli sia tenuto ad adempiere personalmente il compito affidatogli (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 10). Infatti, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni (cfr.
art. 2 cpv. 5 LEF). In particolare, il diritto di firma degli atti esecutivi va
disciplinato dal diritto cantonale (cfr. art. 6 Rform.; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 2; Roth, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 2).
2.
La
Legge cantonale ticinese di applicazione della LEF (LALEF, RL 3.5.1.1) non
prevede alcunché in merito al diritto di firma, limitandosi a un generico
rinvio alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
(LORD, RL 2.5.4.1) per la definizione delle attribuzioni dell'ufficiale, del
supplente e dei funzionari (art. 2 cpv. 3). Ma anche questa legge cantonale non
regola la questione del diritto di firma. Essa è invece oggetto dell'art. 3 del
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 2.4.1.8) che si basa
sulla Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e
dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6). Di queste disposizioni l'art. 4 prevede che
il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali
delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità
amministrative subordinate: gli uffici di esecuzione e fallimento non fanno
parte di questa gerarchia amministrativa. Si deve pertanto concludere che
l'ordinamento giuridico cantonale -a fronte della delega contenuta nell'art. 2
cpv. 5 LEF- appare lacunoso, segnatamente in merito al diritto di firma degli
uffici. La lacuna dev'essere colmata applicando per analogia l'art. 1 cpv. 2
CC.
3.
Corrisponde
a un uso prolungato e ininterrotto negli uffici di esecuzione e fallimenti del
Canton Ticino che il singolo funzionario sia abilitato a firmare gli atti che
rientrano nella propria funzione, determinata in parte dall'autorità di nomina
e in parte dall'Ufficiale. Il valore giuridico di quest'usanza è riconosciuto
sia dagli stessi uffici, sia dall'autorità di vigilanza, sia dall'utenza,
tant'è vero che a conoscenza di questa Camera è la prima volta che viene contestata
la facoltà di un funzionario a firmare atti esecutivi. Si può pertanto ritenere
che l'uso in questione sia diventato diritto consuetudinario ai sensi dell'art.
1.
cpv. 2 CC (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 169).
Nel
caso concreto, risulta inutile esaminare se la decisione impugnata rientrasse o
no nelle funzioni del funzionario che l'ha firmata. In effetti, si può
considerare che con le sue osservazioni, il supplente ufficiale ne ha in ogni
caso ratificato l'operato.
4.
Il
ricorrente, oltre a dichiararsi disponibile per una conciliazione, alludendo
alla disciplina della mediazione, chiede di essere citato per un preliminare
colloquio informale. Sennonché, come già esposto in altra occasione, va
ricordato che né la LEF, né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono il ricorso
all'istituto della mediazione, o la possibilità di interventi conciliativi così
come richiesti dal ricorrente. D'altra parte, è facilmente comprensibile che
uno degli scopi per i quali il giudice deve attenersi ai disposti sostanziali e
processuali (federali e cantonali) è proprio anche quello di garantire ai
cittadini un trattamento uguale per tutti.
5.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 2, 17, 20a, 61 LEF, 6 Rform.,
1.
cpv. 2 CC, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 2 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI 1, __________
–
RA 1, __________
–
__________, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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