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Decisione

15.2004.175

atti esecutivi. Firma

11 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Lo PI 1 procede contro il ricorrente per l'incasso di diversi crediti,

in particolare oggetto delle esecuzioni n. __________, __________ e __________.

B. In

occasione di un precedente ricorso interposto da __________ RI 1 (inc.

15.04.54), questa Camera ha annullato la decisione 1° marzo 2004 dell'CO 1 di

pignorare d'ufficio la rendita dell'escusso nell'ambito delle esecuzioni

menzionate sopra, in base ai dati di un verbale di pignoramento del 13 giugno

2003. L'Ufficio è stato invitato a sospendere l'esecuzione in virtù dell'art.

61 LEF, fissando nel contempo a __________ RI 1 un breve termine per designarsi

un rappresentante.

C. Con

provvedimento 29 settembre 2004 a firma di __________ __________, cursore

presso l'CO 1, al ricorrente è stata concessa una sospensione delle procedure a

suo carico fino al 30 ottobre 2004, termine entro il quale è stato invitato a

nominarsi un rappresentante.

D. __________

RI 1 contesta questo provvedimento, facendo valere che competente per decidere

la sospensione delle esecuzioni è l'Ufficiale o il suo supplente e non il

funzionario che l'ha firmato.

E. Nelle

sue osservazioni, il Supplente ufficiale, __________ __________, si è opposto

al ricorso, ritenendo che l'Ufficiale o il suo sostituto potesse delegare a un

suo collaboratore la firma degli atti dell'Ufficio.

F. Con

scritto 13 ottobre 2004 pervenuto all'CO 1 il 18 ottobre 2004, l'RA 1 ha

ritirato le esecuzioni n. __________ e __________. Il ricorso in esame è

pertanto diventato privo di oggetto per queste due esecuzioni, ma non per le

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ tuttora in corso.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

il testo dell'art. 61 LEF, "in caso di grave malattia del debitore,

l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato". Come

per altre norme della LEF (ad es. art. 132 cpv. 1 e 140), il fatto che il

legislatore abbia indicato l'ufficiale invece dell'ufficio non significa che

egli sia tenuto ad adempiere personalmente il compito affidatogli (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 10). Infatti, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni (cfr.

art. 2 cpv. 5 LEF). In particolare, il diritto di firma degli atti esecutivi va

disciplinato dal diritto cantonale (cfr. art. 6 Rform.; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 2; Roth, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 2).

2.

La

Legge cantonale ticinese di applicazione della LEF (LALEF, RL 3.5.1.1) non

prevede alcunché in merito al diritto di firma, limitandosi a un generico

rinvio alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

(LORD, RL 2.5.4.1) per la definizione delle attribuzioni dell'ufficiale, del

supplente e dei funzionari (art. 2 cpv. 3). Ma anche questa legge cantonale non

regola la questione del diritto di firma. Essa è invece oggetto dell'art. 3 del

Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 2.4.1.8) che si basa

sulla Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e

dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6). Di queste disposizioni l'art. 4 prevede che

il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali

delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità

amministrative subordinate: gli uffici di esecuzione e fallimento non fanno

parte di questa gerarchia amministrativa. Si deve pertanto concludere che

l'ordinamento giuridico cantonale -a fronte della delega contenuta nell'art. 2

cpv. 5 LEF- appare lacunoso, segnatamente in merito al diritto di firma degli

uffici. La lacuna dev'essere colmata applicando per analogia l'art. 1 cpv. 2

CC.

3.

Corrisponde

a un uso prolungato e ininterrotto negli uffici di esecuzione e fallimenti del

Canton Ticino che il singolo funzionario sia abilitato a firmare gli atti che

rientrano nella propria funzione, determinata in parte dall'autorità di nomina

e in parte dall'Ufficiale. Il valore giuridico di quest'usanza è riconosciuto

sia dagli stessi uffici, sia dall'autorità di vigilanza, sia dall'utenza,

tant'è vero che a conoscenza di questa Camera è la prima volta che viene contestata

la facoltà di un funzionario a firmare atti esecutivi. Si può pertanto ritenere

che l'uso in questione sia diventato diritto consuetudinario ai sensi dell'art.

1.

cpv. 2 CC (cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 169).

Nel

caso concreto, risulta inutile esaminare se la decisione impugnata rientrasse o

no nelle funzioni del funzionario che l'ha firmata. In effetti, si può

considerare che con le sue osservazioni, il supplente ufficiale ne ha in ogni

caso ratificato l'operato.

4.

Il

ricorrente, oltre a dichiararsi disponibile per una conciliazione, alludendo

alla disciplina della mediazione, chiede di essere citato per un preliminare

colloquio informale. Sennonché, come già esposto in altra occasione, va

ricordato che né la LEF, né la LALEF e nemmeno la LPR prevedono il ricorso

all'istituto della mediazione, o la possibilità di interventi conciliativi così

come richiesti dal ricorrente. D'altra parte, è facilmente comprensibile che

uno degli scopi per i quali il giudice deve attenersi ai disposti sostanziali e

processuali (federali e cantonali) è proprio anche quello di garantire ai

cittadini un trattamento uguale per tutti.

5.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 2, 17, 20a, 61 LEF, 6 Rform.,

1.

cpv. 2 CC, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 2 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, __________

RA 1, __________

__________, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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