15.2004.176
avviso di pignoramento
3 novembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.176
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, CEF
Titolo:
avviso di pignoramento
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2004.176
Lugano
3 novembre
2004
FP/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promosso nei confronti della ricorrente da
PI 1
rappr. da: RA 1
Viste le
osservazioni 13 ottobre 2004 dell’CO 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che la PI
1 procede nei confronti della RI 1 per l’incasso del proprio credito;
che il 28
settembre 2004 veniva notificato alla presidente del consiglio di amministrazione
dell’escussa l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa
nei suoi confronti dalla creditrice;
che con
ricorso 4 ottobre 2004 la RI 1 si aggrava contro la notifica dell’avviso di
pignoramento, sostenendo che la stessa sarebbe nulla essendo avvenuta
all’indirizzo sbagliato;
che delle
osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per
l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il
giorno prima;
che,
secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo,
ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );
che
tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a
causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare
al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E.
Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);
che nel
caso di specie la ricorrente si duole del fatto che l’avviso di pignoramento è
stato inviato a __________, dove la società escussa non ha alcun recapito e
neppure risulta domiciliata la presidente del consiglio di amministrazione;
che
tuttavia a prescindere dal luogo in cui è stato notificato l’avviso di
pignoramento, lo stesso risulta essere pervenuto all’escussa, prova ne è il
presente gravame;
che di
conseguenza la ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 22
ottobre 2004, almeno il 4 ottobre 2004 e quindi ben prima del termine previsto
dall’art. 90 LEF;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 4 ottobre 2004 di RI 1, , è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1,;
– RA
1,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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