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Decisione

15.2004.176

avviso di pignoramento

3 novembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.176

Data decisione, Autorità:

03.11.2004, CEF

Titolo:

avviso di pignoramento

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2004.176

Lugano

3 novembre

2004

FP/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n.

__________ promosso nei confronti della ricorrente da

PI 1

rappr. da: RA 1

Viste le

osservazioni 13 ottobre 2004 dell’CO 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la PI

1 procede nei confronti della RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che il 28

settembre 2004 veniva notificato alla presidente del consiglio di amministrazione

dell’escussa l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa

nei suoi confronti dalla creditrice;

che con

ricorso 4 ottobre 2004 la RI 1 si aggrava contro la notifica dell’avviso di

pignoramento, sostenendo che la stessa sarebbe nulla essendo avvenuta

all’indirizzo sbagliato;

che delle

osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per

l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il

giorno prima;

che,

secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo,

ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );

che

tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a

causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare

al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E.

Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);

che nel

caso di specie la ricorrente si duole del fatto che l’avviso di pignoramento è

stato inviato a __________, dove la società escussa non ha alcun recapito e

neppure risulta domiciliata la presidente del consiglio di amministrazione;

che

tuttavia a prescindere dal luogo in cui è stato notificato l’avviso di

pignoramento, lo stesso risulta essere pervenuto all’escussa, prova ne è il

presente gravame;

che di

conseguenza la ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 22

ottobre 2004, almeno il 4 ottobre 2004 e quindi ben prima del termine previsto

dall’art. 90 LEF;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 4 ottobre 2004 di RI 1, , è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1,;

– RA

1,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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