15.2004.177
ricorso. Legittimazione attiva del coniuge dell'escusso. Realizzazione dell'abitazione coniugale
25 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.177
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CEF
Titolo:
ricorso. Legittimazione attiva del coniuge dell'escusso. Realizzazione dell'abitazione coniugale
PROCEDURA DI RICORSO
art. 169 CC
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2004.177
Lugano
25 novembre 2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini
e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 12 ottobre 2004 di
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 6
ottobre 2004 emessa nelle esecuzioni in via di pignoramento n° __________ e __________
promosse da
PI 2
rappr. da: RA 2
contro il marito della
ricorrente
PI 1
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
1. In virtù dell'art. 9
cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile
(recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è
(manifestamente) infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001
[15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il
ricorso è evidentemente irricevibile per un motivo formale o perché privo di
oggetto (CEF 18 ottobre 2004 [15.04.113], cons. 1). Nell’ipotesi – in concreto
realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi
pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Pertanto, il ricorso in esame non è stato
notificato alla controparte.
Considerandi
2.
La
ricorrente, moglie dell’escusso, chiede la sospensione delle esecuzioni oggetto
del ricorso. Essa sostiene che la banca creditrice non sarebbe legittimata,
nell’ambito delle esecuzioni in esame (ordinarie e non cambiarie come da essa
erroneamente indicato), ad ottenere la vendita forzata del fondo part. n° __________
RFD di __________, sul quale sorge l’abitazione coniugale, poiché tale fondo è oggetto
di parallela esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________),
promossa dalla stessa creditrice, sempre contro il marito, in cui vi sarebbero
concrete possibilità che le cartelle ipotecarie sui cui la banca fonda il
proprio diritto debbano essere restituite all’escusso in virtù della decisione
5.
aprile 2004 del Pretore __________, __________, di reiezione dell’istanza di
rigetto dell’opposizione, attualmente al vaglio di questa Camera (inc.
14.2004
).
2.1
Legittimata
a ricorrere ex art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale,
pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrecht–liche Beschwerde und Nichtigkeit,
n. 168 ad art. 17).
Nel
caso concreto, la ricorrente non è parte al procedimento esecutivo e il suo
solo interesse consiste nel fatto che su uno dei fondi oggetto delle esecuzioni
in esame sorge l’abitazione coniugale. Orbene, è appena il caso di ricordare
che nell'esecuzione ordinaria non è stata riconosciuta al coniuge dell'escusso
la facoltà – fondata sull’art. 169 CC – di eccepire il fatto che i diritti
inerenti all'abitazione familiare sono stati limitati senza il suo esplicito
consenso, principio stabilito da questa Camera in due sentenze note alla
ricorrente (CEF 30 ottobre 2002 [15.02.112]; 12 agosto 2004 [15.04.85]). Non
sorretto da un interesse degno di protezione, il ricorso si rivela
irricevibile.
2.2
In ogni caso – a
titolo abbondanziale –, l’argomentazione ricorsuale non convince. L’esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e le esecuzioni in
via di pignoramento in esame sono indipendenti e hanno un loro destino proprio.
Il fatto che la prima esecuzione possa non giungere a termine non ha influsso
alcuno sulle altre due esecuzioni. La ricorrente non cita peraltro alcuna norma
legale a favore della propria tesi. L’eventuale nullità della cessione delle
cartelle ipotecarie prodotte nell’esecuzione n. __________ per mancato consenso
della moglie dell’escusso (e qui ricorrente) ai sensi dell’art. 169 CC avrebbe
effetti solo sul pegno e non sul credito fatto valere dalla banca. Orbene, i
titoli su cui si fondano le esecuzioni in esame non sono le cartelle bensì
vaglia cambiari avallati dall’escusso. Che poi la società a favore della quale
è stato dato l’avallo sia fallita è nella presente procedura ininfluente: anzi
la ragione di essere dell’avallo è proprio quella di poter essere escusso in
caso d’insolvibilità del debitore cambiario principale.
3.
Il ricorso è
pertanto irricevibile.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 153 LEF; 169 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 12
ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è irricevibile.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ __________ RA 1, __________
– RA
2, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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