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Decisione

15.2004.177

ricorso. Legittimazione attiva del coniuge dell'escusso. Realizzazione dell'abitazione coniugale

25 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.177

Data decisione, Autorità:

25.11.2004, CEF

Titolo:

ricorso. Legittimazione attiva del coniuge dell'escusso. Realizzazione dell'abitazione coniugale

PROCEDURA DI RICORSO

art. 169 CC

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2004.177

Lugano

25 novembre 2004

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa,

presidente,

Pellegrini

e Walser

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 12 ottobre 2004 di

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

l’operato

dell’CO 1, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 6

ottobre 2004 emessa nelle esecuzioni in via di pignoramento n° __________ e __________

promosse da

PI 2

rappr. da: RA 2

contro il marito della

ricorrente

PI 1

esaminati atti e

documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

1. In virtù dell'art. 9

cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile

(recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è

(manifestamente) infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001

[15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il

ricorso è evidentemente irricevibile per un motivo formale o perché privo di

oggetto (CEF 18 ottobre 2004 [15.04.113], cons. 1). Nell’ipotesi – in concreto

realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi

pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Pertanto, il ricorso in esame non è stato

notificato alla controparte.

Considerandi

2.

La

ricorrente, moglie dell’escusso, chiede la sospensione delle esecuzioni oggetto

del ricorso. Essa sostiene che la banca creditrice non sarebbe legittimata,

nell’ambito delle esecuzioni in esame (ordinarie e non cambiarie come da essa

erroneamente indicato), ad ottenere la vendita forzata del fondo part. n° __________

RFD di __________, sul quale sorge l’abitazione coniugale, poiché tale fondo è oggetto

di parallela esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________),

promossa dalla stessa creditrice, sempre contro il marito, in cui vi sarebbero

concrete possibilità che le cartelle ipotecarie sui cui la banca fonda il

proprio diritto debbano essere restituite all’escusso in virtù della decisione

5.

aprile 2004 del Pretore __________, __________, di reiezione dell’istanza di

rigetto dell’opposizione, attualmente al vaglio di questa Camera (inc.

14.2004

).

2.1

Legittimata

a ricorrere ex art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale,

pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrecht–liche Beschwerde und Nichtigkeit,

n. 168 ad art. 17).

Nel

caso concreto, la ricorrente non è parte al procedimento esecutivo e il suo

solo interesse consiste nel fatto che su uno dei fondi oggetto delle esecuzioni

in esame sorge l’abitazione coniugale. Orbene, è appena il caso di ricordare

che nell'esecuzione ordinaria non è stata riconosciuta al coniuge dell'escusso

la facoltà – fondata sull’art. 169 CC – di eccepire il fatto che i diritti

inerenti all'abitazione familiare sono stati limitati senza il suo esplicito

consenso, principio stabilito da questa Camera in due sentenze note alla

ricorrente (CEF 30 ottobre 2002 [15.02.112]; 12 agosto 2004 [15.04.85]). Non

sorretto da un interesse degno di protezione, il ricorso si rivela

irricevibile.

2.2

In ogni caso – a

titolo abbondanziale –, l’argomentazione ricorsuale non convince. L’esecuzione

in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e le esecuzioni in

via di pignoramento in esame sono indipendenti e hanno un loro destino proprio.

Il fatto che la prima esecuzione possa non giungere a termine non ha influsso

alcuno sulle altre due esecuzioni. La ricorrente non cita peraltro alcuna norma

legale a favore della propria tesi. L’eventuale nullità della cessione delle

cartelle ipotecarie prodotte nell’esecuzione n. __________ per mancato consenso

della moglie dell’escusso (e qui ricorrente) ai sensi dell’art. 169 CC avrebbe

effetti solo sul pegno e non sul credito fatto valere dalla banca. Orbene, i

titoli su cui si fondano le esecuzioni in esame non sono le cartelle bensì

vaglia cambiari avallati dall’escusso. Che poi la società a favore della quale

è stato dato l’avallo sia fallita è nella presente procedura ininfluente: anzi

la ragione di essere dell’avallo è proprio quella di poter essere escusso in

caso d’insolvibilità del debitore cambiario principale.

3.

Il ricorso è

pertanto irricevibile.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 153 LEF; 169 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 12

ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è irricevibile.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ __________ RA 1, __________

– RA

2, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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