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Decisione

15.2004.178

pignoramento di redditi

11 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

data 11 ottobre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del

minimo di esistenza a carico di RI 1:

Introito

debitore fr.

3’287.-- (62%)

coniuge fr.

2'042.-- (38%)

Totale fr.

5'329.--

Minimo

di esistenza

minimo

base fr.1'550.--

cassa

malati fr. 605.--

riscaldamento

fr. 150.--

trasferte

moglie fr. 58.--

Totale fr.

2’363.-- 62% fr. 1'465.10

Eccedenza

pignorabile fr.3’287.-- - fr. 1465.10 = fr. 1821.90

C. Con

ricorso 14 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel

calcolo del minimo di esistenza andrebbero inserite le spese per l’utilizzo di

un’autovettura, che sarebbe necessaria all’escusso per la ricerca di un nuovo

posto di lavoro. Inoltre il ricorrente sostiene che l’importo riconosciuto a

titolo di premi della cassa malati sarebbe troppo basso, essendo tali costi

mensili pari a fr. 1'435.20. __________PI 1 la PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se del

caso, in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le

autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze

determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia

il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112

III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13).

Nel

caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito,

occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in

comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF

116.

III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito

pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i

coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo

vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del

reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale

dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese,

Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’CO 1 ha quindi agito

correttamente conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti

dalla moglie .

3.

E’

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti

connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF,

ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione

(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). Nel caso

in esame il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa,

essendo disoccupato. Di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente non

riconoscendo alcun importo a titolo di spese di trasferta. Eventuali modifiche

della situazione reddituale del ricorrente, potranno, se del caso, essere

oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

Secondo

il punto II 3 della Tabella dei minimi di esistenza, edita da questa Camera (di

seguito: Tabella), vanno computati nel calcolo del minimo di esistenza i premi

della cassa malati secondo la LA

Mal,

mentre i premi per le assicurazioni complementari non possono essere presi in

considerazione. Nel caso di specie dall’esame dei certificati di assicurazione

prodotti dal ricorrente si evince che il premio mensile per la copertura

secondo la LAMal ammonta a fr. 302.10 per ciascun coniuge (cfr. doc. E e F). Di

conseguenza l’importo di fr. 605.--,riconosciuto dall’CO 1 a titolo di premi

della cassa malati, è da ritenere conforme a quanto previsto dalla Tabella.

Il

ricorso di RI 1 va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17,

20a e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso 14 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

-avv.

RA 1,;

__________

Comunicazione

all’CO 1

Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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