15.2004.178
pignoramento di redditi
11 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2004.178
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, CEF
Titolo:
pignoramento di redditi
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.178
Lugano
11 novembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n__________
promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1
rappr. dall’ RA 2
richiamata l’ordinanza presidenziale 18 ottobre 2004 con la quale al
ricorso veniva concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni
21 ottobre 2004 della PI
1;
25 ottobre 2004 dell’CO
1
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto: A. La PI 1, procede nei confronti di RI
1 per l’incasso del proprio credito.
Fatti
B. In
data 11 ottobre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del
minimo di esistenza a carico di RI 1:
Introito
debitore fr.
3’287.-- (62%)
coniuge fr.
2'042.-- (38%)
Totale fr.
5'329.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr.1'550.--
cassa
malati fr. 605.--
riscaldamento
fr. 150.--
trasferte
moglie fr. 58.--
Totale fr.
2’363.-- 62% fr. 1'465.10
Eccedenza
pignorabile fr.3’287.-- - fr. 1465.10 = fr. 1821.90
C. Con
ricorso 14 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel
calcolo del minimo di esistenza andrebbero inserite le spese per l’utilizzo di
un’autovettura, che sarebbe necessaria all’escusso per la ricerca di un nuovo
posto di lavoro. Inoltre il ricorrente sostiene che l’importo riconosciuto a
titolo di premi della cassa malati sarebbe troppo basso, essendo tali costi
mensili pari a fr. 1'435.20. __________PI 1 la PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116.
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese,
Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’CO 1 ha quindi agito
correttamente conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti
dalla moglie .
3.
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF,
ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione
(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). Nel caso
in esame il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa,
essendo disoccupato. Di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente non
riconoscendo alcun importo a titolo di spese di trasferta. Eventuali modifiche
della situazione reddituale del ricorrente, potranno, se del caso, essere
oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.
Secondo
il punto II 3 della Tabella dei minimi di esistenza, edita da questa Camera (di
seguito: Tabella), vanno computati nel calcolo del minimo di esistenza i premi
della cassa malati secondo la LA
Mal,
mentre i premi per le assicurazioni complementari non possono essere presi in
considerazione. Nel caso di specie dall’esame dei certificati di assicurazione
prodotti dal ricorrente si evince che il premio mensile per la copertura
secondo la LAMal ammonta a fr. 302.10 per ciascun coniuge (cfr. doc. E e F). Di
conseguenza l’importo di fr. 605.--,riconosciuto dall’CO 1 a titolo di premi
della cassa malati, è da ritenere conforme a quanto previsto dalla Tabella.
Il
ricorso di RI 1 va pertanto respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
20a e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso 14 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
-avv.
RA 1,;
__________
Comunicazione
all’CO 1
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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