15.2004.180
Realizzazione di un usufrutto su una casa.
12 luglio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2004.180
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, CEF
Titolo:
Realizzazione di un usufrutto su una casa.
PROCEDURA SPECIALE DI REALIZZAZIONE
art. 758 cpv. 1 CC
art. 92 LEF
art. 93 LEF
art. 132 LEF
Incarto n.
15.2004.180
Lugano
12 luglio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull'istanza 13 ottobre 2004 dell'
IS 1
tendente alla determinazione delle modalità di
realizzazione ex art. 132 LEF dell'usufrutto spettante vita natural durante a
__________ CO 1, __________
rappr. dall’avv. PA 1, __________
e dal suo tutore, signor __________, __________
e gravante la
particella n° __________ RFD di __________ di proprietà di
__________ PI
1, __________
nelle esecuzioni
promosse contro l'usufruttuario da
1. PI 2
rappr. da: RA 1 , per
l’esecuzione n° __________
e dall’RA 2 per le esecuzioni
n° __________, __________
2. PI 3 (esecuzioni n.__________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________)
3. PI 5 (esecuzioni
n. __________ e __________)
4. PI 6 (esecuzione
n. __________, __________, __________)
rappr. dall’RA 2, __________
5. __________, __________ (esecuzione
n. __________)
6. PI 8 (esecuzioni
n. __________, __________, 663’260)
7. __________, __________ (esecuzione
n. __________)
rappr. da __________ __________
8. __________, __________
(esecuzione n. __________)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 16 febbraio 2004, l’IS 1 ha pignorato a favore di diversi
creditori (dei gruppi n° 1 e 2) il diritto di usufrutto spettante all’escusso
sulla part. __________; sono oggi tuttora pendenti solo le esecuzioni del primo
gruppo n° __________, __________, __________, __________ e __________.
Il 30
agosto 2004, rispettivamente il 10 gennaio 2005, il 10 marzo 2005, il 5 aprile
2005, il 26 settembre 2005, il 22 novembre 2005 e il 30 gennaio 2006, lo stesso
diritto è poi stato nuovamente pignorato a favore di sette ulteriori gruppi (n°
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9); risultano tuttora pendenti solo le esecuzioni n° __________,
__________ (gr. 4), n° __________ (gr. 5), n° __________, __________, __________
(gr. 6), n° __________, __________ (gr. 7), n° __________, __________
(gr. 8) e n° __________, __________ (gr. 9).
Al 1° giugno 2006, l’importo totale delle esecuzioni a favore delle
quali è stato pignorato l’usufrutto ammontava a fr. 18'157,60.
Il
diritto d’usufrutto è stato iscritto a favore dell’escusso il 29 aprile 1987 in
base a un contratto di donazione con il quale egli ha ceduto alla sorellastra PI
1 la propria quota di comproprietà di ½ della part. n° __________, riservandosi
un diritto di usufrutto postergato a quello allora iscritto a favore della
madre. PI 1, il 13 giugno 1991, è poi diventata unica proprietaria del fondo in
seguito a transazione giudiziale nell’ambito di una causa di scioglimento di
comproprietà, l’altro comproprietario, __________, avendole ceduto la sua quota
per fr. 37'000.--.
B. Con
istanza 13 ottobre 2004, l'IS 1 ha chiesto a questa Camera, in applicazione
dell'art. 132 LEF, di comunicargli le istruzioni relative alle modalità della
realizzazione del diritto di usufrutto, rispettivamente di ordinare
l'annullamento delle procedure esecutive qualora tale diritto fosse da ritenere
impignorabile.
C. Su
istanza 19 gennaio 2005 di questa Camera, l’IS 1, il 7 marzo 2005, ha trasmesso
il rapporto 17 febbraio 2005 dell’ing. __________, secondo cui il valore
locativo massimo dell’usufrutto è di fr. 300.--/mese. L’Ufficio ha precisato
che la stima non era stata contestata dai creditori.
D. All’udienza
7 aprile 2005 indetta da questa Camera è comparsa unicamente la proprietaria
del fondo, PI 1, mentre l’escusso, debitamente citato, non si è presentato.
La
signora PI 1 ha confermato che il fratellastro abita da solo nella casa di __________.
Non hanno quasi più contatti personali. La signora Zucchi ha riferito di aver
provato a far intervenire in favore del fratello la Commissione tutoria, però
senza successo. CO 1 percepisce una rendita AI e prestazioni della
Rentenanstalt. La signora PI 1 ha inoltre precisato che la casa - costruita nel
1844 - è stata interamente svuotata dall’escusso: egli si conserva solo il suo
letto. La proprietaria si è detta disposta ad acquisire il diritto di usufrutto
sulla base di una stima peritale aggiornata della casa che vent’anni fa valeva
fr. 130'000.--.
E. Con
scritti 7, 8 e 15 aprile 2005, questa Camera ha chiesto alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG e a La Suisse (Rentenanstalt) informazioni sui redditi
dell’escusso. Dalle risposte ricevute risulta che quest’ultimo percepisce una
rendita intera d’invalidità mensile pari a fr. 2'150.-- nonché prestazioni
assicurative di fonte indeterminata per un importo annuale totale di fr.
5'222.--. Non riceve per contro prestazioni da La Suisse.
F. Il
20 giugno 2005, questa Camera ha designato l’avv. PA 1 quale patrocinatrice
d’ufficio di CO 1 e le ha trasmesso gli atti di causa. Il 31 agosto 2005, è
stato concesso all’escusso il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
G. Lo
stesso 31 agosto 2005, la Camera ha notificato ai creditori i principali atti
di causa, fissando loro un termine per presentare osservazioni conclusive e
avvertendoli che la sentenza sarebbe stata emessa dopo la nomina di un tutore a
favore dell’escusso, che sembrava allora imminente. Nessun creditore si è fatto
avanti.
H. Il
26 aprile 2006, l’avv. PA 1 ha comunicato che secondo verifiche effettuate
personalmente presso la Commissione tutoria regionale __________, un tutore era
stato nominato all’escusso già il 12 dicembre 2005 nella persona di __________.
I. Il
3 maggio 2006, questa Camera ha comunicato ai rappresentanti dell’escusso e ad PI
1 che avrebbe emesso la sentenza entro la fine del mese se le parti non fossero
pervenute ad un accordo sul modo di realizzare l’usufrutto.
Il 19
maggio 2006, l’avv. PA 1 ha informato la Camera della rinuncia di PI 1
all’acquisto dell’usufrutto e della disponibilità del tutore a versare ai
creditori fr. 600.--/mese fino all’estinzione totale dei loro crediti, ossia su
un arco di tempo valutato in 48 mesi.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo l'art. 132
cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli usufrutti viene determinato
dall'autorità di vigilanza su richiesta dell'ufficiale. Uditi gli interessati, in particolare il nudo proprietario (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132),
detta autorità può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un
amministratore o prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF). Non è
vincolata al modo di realizzazione indicato dagli interessati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 132,
con rif.). Nel caso concreto, questa Camera ha sentito la proprietaria
– PI 1 – e le ha concesso, così come all’escusso e ai procedenti, la facoltà di
esprimersi sul modo di realizzazione dell'usufrutto. Nessuna proposta è stata
avanzata, tranne quella (sostitutiva della realizzazione dell’usufrutto) formulata
il 19 maggio 2006 dai rappresentanti dell’escusso, che hanno proposto un
pagamento rateale di fr. 600.--/mese, su cui si tornerà al considerando 5.3.
2.
La questione della
pignorabilità dell'usufrutto è controversa.
2.1
La dottrina di diritto
civile considera l'usufrutto in sé ("Stammrecht") impignorabile
siccome non può essere né ceduto né trasmesso a causa di morte (art. 758 cpv. 1
CC a contrario e DTF 113 II 125, cons. 2b/aa; art. 749 CC); la maggioranza degli
autori ammette però che possa essere pignorato l’esercizio del diritto di
usufrutto e nessuno nega la pignorabilità – relativa (ai sensi dell'art. 93
LEF) – dei frutti e dei redditi dell'usufrutto (cfr. ad es. Baumann, Zürcher Kommentar IV.2a, 3.
ed., Zurigo 1999, n. 14 ad art. 758; Farine
Fabbro, L'usufruit immobilier, tesi Friborgo 2000, p. 254 ss. e i
numerosi rif. in p. 252 s.; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 3. ed., Berna 2003, n. 2403a e
nota 4; Müller, Basler Kommentar
zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2003, n. 6 ad art.
758).
La dottrina di diritto
esecutivo è invece propensa ad ammettere il pignoramento anche del diritto di
usufrutto stesso (cfr. Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 93 [al n. 7 ad
art. 92 quest'autore sembra tuttavia limitare la pignorabilità all'esercizio
dell'usufrutto]; Gilliéron, op.
cit., n. 24 ad art. 92 e n. 44 ad art. 93 [all'atto pratico, pare però
ipotizzare il pignoramento solo del diritto di esercitare l'usufrutto, cfr. n.
20-22 ad art. 132]; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 49
ad § 23; cfr. pure gli altri autori citati da Farine
Fabbro, op. cit., p. 254).
La giurisprudenza del
Tribunale federale non è univoca (cfr. i rif. citati da Gilliéron, op. cit., n. 42 s. ad art. 93).
2.2
Né l'art. 758 cpv. 1 CC né l'art. 92 LEF prevedono esplicitamente l'impignorabilità del diritto di
usufrutto in sé. Tale impignorabilità risulta per contro implicitamente
dall’art. 93 LEF, che prescrive la pignorabilità – relativa – solo dei redditi,
non dei rapporti giuridici all’origine del reddito. Alla stregua del contratto
di lavoro, l’usufrutto in sé non è quindi pignorabile, sebbene tale
impignorabilità non sia esplicitamente menzionata all’art. 92 cpv. 4 LEF
(comunque non esaustivo: cfr. Gilliéron, op. cit., n. 23 ss. e 219 ad art. 92). Si evince però dall’art.
758.
cpv. 1 CC che l’esercizio del diritto di usufrutto, in quanto cedibile, è
pure pignorabile, qualora non abbia carattere strettamente personale. Ciò trova
conferma nella menzione dell’usufrutto all’art. 132 cpv. 1 LEF che non avrebbe
senso se fossero pignorabili soltanto i redditi dell’usufrutto in virtù
dell’art. 93 LEF.
3.
La
realizzazione del diritto di esercitare l'usufrutto entra in considerazione
solo se il pignoramento dei redditi e dei frutti è insufficiente ai sensi
dell'art. 97 cpv. 2 LEF (cfr. art. 95 cpv. 1 LEF e vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art.
93; Farine Fabbro, op. cit., p.
257; Steinauer, op. cit., nota 4
ad n. 2403a). È il caso nella fattispecie in esame, siccome la casa gravata da
usufrutto non è locata, né lo potrebbe essere a causa del suo stato di
abbandono.
4.
Vi
è (apparentemente) unanimità sul fatto che anche il pignoramento del diritto di
esercitare l'usufrutto – che oltre al diritto di percepire frutti e redditi
(diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al possesso,
all'uso e alla gestione della cosa gravata dall'usufrutto nonché il diritto di
cederne l'esercizio (cfr. Farine Fabbro,
op. cit., p. 134 ss. e 251 ad 2; Steinauer,
op. cit., n. 2428 ss.) – è limitato dalle restrizioni previste all'art. 93 LEF
(cfr. 51 III 220 ss.; Farine Fabbro,
op. cit., p. 258 s. e 261 ad 3; Steinauer,
op. cit., n. 2403a e nota 4; Gilliéron,
op. cit., n. 21 ad art. 132; Baumann,
op. cit., n. 14 s. ad art. 758; Jaeger
et al., op. cit., n. 14 ad art. 93). In effetti, da una parte, l'usufrutto
serve in generale al mantenimento (in senso ampio, comprese le prestazioni in
natura quale la messa a disposizione di un'abitazione) del suo beneficiario: è
quindi corretto restringerne la pignorabilità a quanto eccede il suo minimo di
esistenza, rispettivamente è giusto, a dipendenza delle circostanze, rinunciare
al pignoramento dell'usufrutto immobiliare relativo all’abitazione dell’escusso,
prendendo però in considerazione nel calcolo del suo minimo di esistenza il
fatto che egli non paga alcun canone di locazione, ciò che ha quale effetto l’aumento
della quota pignorabile dei suoi altri attivi (cfr. infra cons. 5). D'altra
parte, sarebbe iniquo concedere ad alcuni creditori la facoltà di privare gli
altri definitivamente – e non solo per un anno (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF) –
della possibilità di partecipare al pignoramento, scegliendo di chiedere il
pignoramento dell'esercizio dell'usufrutto invece di quello dei suoi redditi e
frutti: vi sarebbe altrimenti elusione dello scopo principale dell'art. 93 cpv.
2.
LEF (cfr. Jaeger et al., op.
cit., n. 16 ad art. 93; sulla ratio legis della norma: Gilliéron, op. cit., n. 126-128 ad art. 93).
5.
Se
– come nel caso in esame – l’usufrutto viene effettivamente e personalmente
esercitato dall'usufruttuario e se il valore locativo del fondo gravato (sul
mercato immobiliare) non supera l'importo che potrebbe essere riconosciuto nel
minimo di esistenza quale spese di abitazione, l'ufficio di esecuzione può
prescindere dal pignorarlo, limitandosi a non computare nel calcolo del minimo
di esistenza nessun importo a titolo di spese di abitazione (in questo senso: Farine Fabbro, op. cit., p. 257 s.).
5.1
Nel
caso concreto, il valore locativo della casa (fr. 300.--/mese) è ovviamente
inferiore a quanto l’escusso dovrebbe pagare per prendere in locazione un altro
alloggio nelle vicinanze. I creditori procedenti non ne traggono però nessun
vantaggio, in quanto l’intera rendita d’invalidità è assolutamente
impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF). D’altra parte, tale rendita, pari a
fr. 2'150.--/mese, copre il minimo di esistenza di un debitore che vive da solo
(fr. 1'100.--), pur tenuto conto del canone di locazione per un’altra
abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (ritenuto che non ha spese
professionali e non paga i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria). D’altronde,
le prestazioni assicurative complementari (pari a fr. 5'222.--/anno) non
coprono i crediti posti in esecuzione.
5.2
Ciò posto, appare in concreto inevitabile la vendita all’asta o a
trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto pignorato. Infatti, è praticamente
escluso di poter locare a terzi la casa di __________ nel suo stato attuale: la
casa è vecchia, al limite dell’abitabilità, ed è priva di riscaldamento (cfr.
la perizia 17 febbraio 2005 dell’ing. __________ e la testimonianza 7 aprile
2005.
della signora PI 1).
5.3
Ma
proprio a causa dello stato della casa sussiste pure il rischio concreto che
l’asta del diritto di esercitare l’usufrutto vada deserta o comunque dia un
ricavo molto esiguo.
a) In
queste condizioni, la proposta dei rappresentanti dell’escusso di sostituire la
realizzazione dell’usufrutto con un versamento mensile di fr. 600.-- è
sicuramente più interessante per i creditori. Il fatto che tale versamento
rateale possa essere effettuato soltanto attingendo a una rendita assolutamente
impignorabile (cfr. cons. 5.1) non rende la proposta inattuabile, perché la
rinuncia al beneficio dell’impignorabilità è ammessa se la stessa non è in urto
col principio dell’umanità o con l’ordine pubblico (cfr. DTF 99 III 52; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 58 ad art. 92). Orbene, nel caso di specie, il prelevamento di una quota
mensile di fr. 600.-- sulla rendita d’invalidità di fr. 2'150.-- che percepisce
l’escusso non intacca il suo minimo di esistenza di base, pari a fr. 1'100.--
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74
ss]). Tale quota corrisponde peraltro al minimo che egli dovrebbe sborsare per
un alloggio qualora il suo diritto d’usufrutto venisse realizzato. La soluzione
prospettata dal tutore dell’escusso costituisce quindi il modo più adeguato di
realizzazione dell’usufrutto.
b) Come
visto sopra (cons. 4), il pignoramento del diritto di usufrutto è sottoposto
alle limitazioni previste all’art. 93 LEF. Lo stesso principio deve valere per
le quote mensili di fr. 600.-- promesse dall’escusso. Nella loro ripartizione
tra i diversi gruppi di pignoramento, l’Ufficio terrà quindi conto del limite
di un anno di cui all’art. 93 cpv. 2 LEF, nel senso che verserà al massimo 12
mensilità per ogni gruppo.
6.
L'istanza
dell'IS 1 va pertanto evasa nel senso dei considerandi.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93, 132 LEF, 758
CC, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
L'istanza
26.
gennaio 2004 dell'UEF di Locarno è evasa nel senso del considerando 5.3
(lett. a e b).
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
– IS 1;
– avv.
PA 1, __________;
– __________,
c/ __________, __________;
– RA
2, __________;
– PI
3, __________;
– PI
5, __________;
– __________, __________;
– PI
8, __________;
– __________, __________;
– __________,
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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