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Decisione

15.2004.180

Realizzazione di un usufrutto su una casa.

12 luglio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 febbraio 2004, l’IS 1 ha pignorato a favore di diversi

creditori (dei gruppi n° 1 e 2) il diritto di usufrutto spettante all’escusso

sulla part. __________; sono oggi tuttora pendenti solo le esecuzioni del primo

gruppo n° __________, __________, __________, __________ e __________.

Il 30

agosto 2004, rispettivamente il 10 gennaio 2005, il 10 marzo 2005, il 5 aprile

2005, il 26 settembre 2005, il 22 novembre 2005 e il 30 gennaio 2006, lo stesso

diritto è poi stato nuovamente pignorato a favore di sette ulteriori gruppi (n°

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9); risultano tuttora pendenti solo le esecuzioni n° __________,

__________ (gr. 4), n° __________ (gr. 5), n° __________, __________, __________

(gr. 6), n° __________, __________ (gr. 7), n° __________, __________

(gr. 8) e n° __________, __________ (gr. 9).

Al 1° giugno 2006, l’importo totale delle esecuzioni a favore delle

quali è stato pignorato l’usufrutto ammontava a fr. 18'157,60.

Il

diritto d’usufrutto è stato iscritto a favore dell’escusso il 29 aprile 1987 in

base a un contratto di donazione con il quale egli ha ceduto alla sorellastra PI

1 la propria quota di comproprietà di ½ della part. n° __________, riservandosi

un diritto di usufrutto postergato a quello allora iscritto a favore della

madre. PI 1, il 13 giugno 1991, è poi diventata unica proprietaria del fondo in

seguito a transazione giudiziale nell’ambito di una causa di scioglimento di

comproprietà, l’altro comproprietario, __________, avendole ceduto la sua quota

per fr. 37'000.--.

B. Con

istanza 13 ottobre 2004, l'IS 1 ha chiesto a questa Camera, in applicazione

dell'art. 132 LEF, di comunicargli le istruzioni relative alle modalità della

realizzazione del diritto di usufrutto, rispettivamente di ordinare

l'annullamento delle procedure esecutive qualora tale diritto fosse da ritenere

impignorabile.

C. Su

istanza 19 gennaio 2005 di questa Camera, l’IS 1, il 7 marzo 2005, ha trasmesso

il rapporto 17 febbraio 2005 dell’ing. __________, secondo cui il valore

locativo massimo dell’usufrutto è di fr. 300.--/mese. L’Ufficio ha precisato

che la stima non era stata contestata dai creditori.

D. All’udienza

7 aprile 2005 indetta da questa Camera è comparsa unicamente la proprietaria

del fondo, PI 1, mentre l’escusso, debitamente citato, non si è presentato.

La

signora PI 1 ha confermato che il fratellastro abita da solo nella casa di __________.

Non hanno quasi più contatti personali. La signora Zucchi ha riferito di aver

provato a far intervenire in favore del fratello la Commissione tutoria, però

senza successo. CO 1 percepisce una rendita AI e prestazioni della

Rentenanstalt. La signora PI 1 ha inoltre precisato che la casa - costruita nel

1844 - è stata interamente svuotata dall’escusso: egli si conserva solo il suo

letto. La proprietaria si è detta disposta ad acquisire il diritto di usufrutto

sulla base di una stima peritale aggiornata della casa che vent’anni fa valeva

fr. 130'000.--.

E. Con

scritti 7, 8 e 15 aprile 2005, questa Camera ha chiesto alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG e a La Suisse (Rentenanstalt) informazioni sui redditi

dell’escusso. Dalle risposte ricevute risulta che quest’ultimo percepisce una

rendita intera d’invalidità mensile pari a fr. 2'150.-- nonché prestazioni

assicurative di fonte indeterminata per un importo annuale totale di fr.

5'222.--. Non riceve per contro prestazioni da La Suisse.

F. Il

20 giugno 2005, questa Camera ha designato l’avv. PA 1 quale patrocinatrice

d’ufficio di CO 1 e le ha trasmesso gli atti di causa. Il 31 agosto 2005, è

stato concesso all’escusso il beneficio dell’assistenza giudiziaria.

G. Lo

stesso 31 agosto 2005, la Camera ha notificato ai creditori i principali atti

di causa, fissando loro un termine per presentare osservazioni conclusive e

avvertendoli che la sentenza sarebbe stata emessa dopo la nomina di un tutore a

favore dell’escusso, che sembrava allora imminente. Nessun creditore si è fatto

avanti.

H. Il

26 aprile 2006, l’avv. PA 1 ha comunicato che secondo verifiche effettuate

personalmente presso la Commissione tutoria regionale __________, un tutore era

stato nominato all’escusso già il 12 dicembre 2005 nella persona di __________.

I. Il

3 maggio 2006, questa Camera ha comunicato ai rappresentanti dell’escusso e ad PI

1 che avrebbe emesso la sentenza entro la fine del mese se le parti non fossero

pervenute ad un accordo sul modo di realizzare l’usufrutto.

Il 19

maggio 2006, l’avv. PA 1 ha informato la Camera della rinuncia di PI 1

all’acquisto dell’usufrutto e della disponibilità del tutore a versare ai

creditori fr. 600.--/mese fino all’estinzione totale dei loro crediti, ossia su

un arco di tempo valutato in 48 mesi.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l'art. 132

cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli usufrutti viene determinato

dall'autorità di vigilanza su richiesta dell'ufficiale. Uditi gli interessati, in particolare il nudo proprietario (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132),

detta autorità può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un

amministratore o prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF). Non è

vincolata al modo di realizzazione indicato dagli interessati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 132,

con rif.). Nel caso concreto, questa Camera ha sentito la proprietaria

– PI 1 – e le ha concesso, così come all’escusso e ai procedenti, la facoltà di

esprimersi sul modo di realizzazione dell'usufrutto. Nessuna proposta è stata

avanzata, tranne quella (sostitutiva della realizzazione dell’usufrutto) formulata

il 19 maggio 2006 dai rappresentanti dell’escusso, che hanno proposto un

pagamento rateale di fr. 600.--/mese, su cui si tornerà al considerando 5.3.

2.

La questione della

pignorabilità dell'usufrutto è controversa.

2.1

La dottrina di diritto

civile considera l'usufrutto in sé ("Stammrecht") impignorabile

siccome non può essere né ceduto né trasmesso a causa di morte (art. 758 cpv. 1

CC a contrario e DTF 113 II 125, cons. 2b/aa; art. 749 CC); la maggioranza degli

autori ammette però che possa essere pignorato l’esercizio del diritto di

usufrutto e nessuno nega la pignorabilità – relativa (ai sensi dell'art. 93

LEF) – dei frutti e dei redditi dell'usufrutto (cfr. ad es. Baumann, Zürcher Kommentar IV.2a, 3.

ed., Zurigo 1999, n. 14 ad art. 758; Farine

Fabbro, L'usufruit immobilier, tesi Friborgo 2000, p. 254 ss. e i

numerosi rif. in p. 252 s.; Steinauer,

Les droits réels, vol. III, 3. ed., Berna 2003, n. 2403a e

nota 4; Müller, Basler Kommentar

zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2003, n. 6 ad art.

758).

La dottrina di diritto

esecutivo è invece propensa ad ammettere il pignoramento anche del diritto di

usufrutto stesso (cfr. Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 93 [al n. 7 ad

art. 92 quest'autore sembra tuttavia limitare la pignorabilità all'esercizio

dell'usufrutto]; Gilliéron, op.

cit., n. 24 ad art. 92 e n. 44 ad art. 93 [all'atto pratico, pare però

ipotizzare il pignoramento solo del diritto di esercitare l'usufrutto, cfr. n.

20-22 ad art. 132]; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 49

ad § 23; cfr. pure gli altri autori citati da Farine

Fabbro, op. cit., p. 254).

La giurisprudenza del

Tribunale federale non è univoca (cfr. i rif. citati da Gilliéron, op. cit., n. 42 s. ad art. 93).

2.2

Né l'art. 758 cpv. 1 CC né l'art. 92 LEF prevedono esplicitamente l'impignorabilità del diritto di

usufrutto in sé. Tale impignorabilità risulta per contro implicitamente

dall’art. 93 LEF, che prescrive la pignorabilità – relativa – solo dei redditi,

non dei rapporti giuridici all’origine del reddito. Alla stregua del contratto

di lavoro, l’usufrutto in sé non è quindi pignorabile, sebbene tale

impignorabilità non sia esplicitamente menzionata all’art. 92 cpv. 4 LEF

(comunque non esaustivo: cfr. Gilliéron, op. cit., n. 23 ss. e 219 ad art. 92). Si evince però dall’art.

758.

cpv. 1 CC che l’esercizio del diritto di usufrutto, in quanto cedibile, è

pure pignorabile, qualora non abbia carattere strettamente personale. Ciò trova

conferma nella menzione dell’usufrutto all’art. 132 cpv. 1 LEF che non avrebbe

senso se fossero pignorabili soltanto i redditi dell’usufrutto in virtù

dell’art. 93 LEF.

3.

La

realizzazione del diritto di esercitare l'usufrutto entra in considerazione

solo se il pignoramento dei redditi e dei frutti è insufficiente ai sensi

dell'art. 97 cpv. 2 LEF (cfr. art. 95 cpv. 1 LEF e vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art.

93; Farine Fabbro, op. cit., p.

257; Steinauer, op. cit., nota 4

ad n. 2403a). È il caso nella fattispecie in esame, siccome la casa gravata da

usufrutto non è locata, né lo potrebbe essere a causa del suo stato di

abbandono.

4.

Vi

è (apparentemente) unanimità sul fatto che anche il pignoramento del diritto di

esercitare l'usufrutto – che oltre al diritto di percepire frutti e redditi

(diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al possesso,

all'uso e alla gestione della cosa gravata dall'usufrutto nonché il diritto di

cederne l'esercizio (cfr. Farine Fabbro,

op. cit., p. 134 ss. e 251 ad 2; Steinauer,

op. cit., n. 2428 ss.) – è limitato dalle restrizioni previste all'art. 93 LEF

(cfr. 51 III 220 ss.; Farine Fabbro,

op. cit., p. 258 s. e 261 ad 3; Steinauer,

op. cit., n. 2403a e nota 4; Gilliéron,

op. cit., n. 21 ad art. 132; Baumann,

op. cit., n. 14 s. ad art. 758; Jaeger

et al., op. cit., n. 14 ad art. 93). In effetti, da una parte, l'usufrutto

serve in generale al mantenimento (in senso ampio, comprese le prestazioni in

natura quale la messa a disposizione di un'abitazione) del suo beneficiario: è

quindi corretto restringerne la pignorabilità a quanto eccede il suo minimo di

esistenza, rispettivamente è giusto, a dipendenza delle circostanze, rinunciare

al pignoramento dell'usufrutto immobiliare relativo all’abitazione dell’escusso,

prendendo però in considerazione nel calcolo del suo minimo di esistenza il

fatto che egli non paga alcun canone di locazione, ciò che ha quale effetto l’aumento

della quota pignorabile dei suoi altri attivi (cfr. infra cons. 5). D'altra

parte, sarebbe iniquo concedere ad alcuni creditori la facoltà di privare gli

altri definitivamente – e non solo per un anno (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF) –

della possibilità di partecipare al pignoramento, scegliendo di chiedere il

pignoramento dell'esercizio dell'usufrutto invece di quello dei suoi redditi e

frutti: vi sarebbe altrimenti elusione dello scopo principale dell'art. 93 cpv.

2.

LEF (cfr. Jaeger et al., op.

cit., n. 16 ad art. 93; sulla ratio legis della norma: Gilliéron, op. cit., n. 126-128 ad art. 93).

5.

Se

– come nel caso in esame – l’usufrutto viene effettivamente e personalmente

esercitato dall'usufruttuario e se il valore locativo del fondo gravato (sul

mercato immobiliare) non supera l'importo che potrebbe essere riconosciuto nel

minimo di esistenza quale spese di abitazione, l'ufficio di esecuzione può

prescindere dal pignorarlo, limitandosi a non computare nel calcolo del minimo

di esistenza nessun importo a titolo di spese di abitazione (in questo senso: Farine Fabbro, op. cit., p. 257 s.).

5.1

Nel

caso concreto, il valore locativo della casa (fr. 300.--/mese) è ovviamente

inferiore a quanto l’escusso dovrebbe pagare per prendere in locazione un altro

alloggio nelle vicinanze. I creditori procedenti non ne traggono però nessun

vantaggio, in quanto l’intera rendita d’invalidità è assolutamente

impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF). D’altra parte, tale rendita, pari a

fr. 2'150.--/mese, copre il minimo di esistenza di un debitore che vive da solo

(fr. 1'100.--), pur tenuto conto del canone di locazione per un’altra

abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (ritenuto che non ha spese

professionali e non paga i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria). D’altronde,

le prestazioni assicurative complementari (pari a fr. 5'222.--/anno) non

coprono i crediti posti in esecuzione.

5.2

Ciò posto, appare in concreto inevitabile la vendita all’asta o a

trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto pignorato. Infatti, è praticamente

escluso di poter locare a terzi la casa di __________ nel suo stato attuale: la

casa è vecchia, al limite dell’abitabilità, ed è priva di riscaldamento (cfr.

la perizia 17 febbraio 2005 dell’ing. __________ e la testimonianza 7 aprile

2005.

della signora PI 1).

5.3

Ma

proprio a causa dello stato della casa sussiste pure il rischio concreto che

l’asta del diritto di esercitare l’usufrutto vada deserta o comunque dia un

ricavo molto esiguo.

a) In

queste condizioni, la proposta dei rappresentanti dell’escusso di sostituire la

realizzazione dell’usufrutto con un versamento mensile di fr. 600.-- è

sicuramente più interessante per i creditori. Il fatto che tale versamento

rateale possa essere effettuato soltanto attingendo a una rendita assolutamente

impignorabile (cfr. cons. 5.1) non rende la proposta inattuabile, perché la

rinuncia al beneficio dell’impignorabilità è ammessa se la stessa non è in urto

col principio dell’umanità o con l’ordine pubblico (cfr. DTF 99 III 52; Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 58 ad art. 92). Orbene, nel caso di specie, il prelevamento di una quota

mensile di fr. 600.-- sulla rendita d’invalidità di fr. 2'150.-- che percepisce

l’escusso non intacca il suo minimo di esistenza di base, pari a fr. 1'100.--

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74

ss]). Tale quota corrisponde peraltro al minimo che egli dovrebbe sborsare per

un alloggio qualora il suo diritto d’usufrutto venisse realizzato. La soluzione

prospettata dal tutore dell’escusso costituisce quindi il modo più adeguato di

realizzazione dell’usufrutto.

b) Come

visto sopra (cons. 4), il pignoramento del diritto di usufrutto è sottoposto

alle limitazioni previste all’art. 93 LEF. Lo stesso principio deve valere per

le quote mensili di fr. 600.-- promesse dall’escusso. Nella loro ripartizione

tra i diversi gruppi di pignoramento, l’Ufficio terrà quindi conto del limite

di un anno di cui all’art. 93 cpv. 2 LEF, nel senso che verserà al massimo 12

mensilità per ogni gruppo.

6.

L'istanza

dell'IS 1 va pertanto evasa nel senso dei considerandi.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93, 132 LEF, 758

CC, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

L'istanza

26.

gennaio 2004 dell'UEF di Locarno è evasa nel senso del considerando 5.3

(lett. a e b).

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

– IS 1;

– avv.

PA 1, __________;

– __________,

c/ __________, __________;

– RA

2, __________;

– PI

3, __________;

– PI

5, __________;

– __________, __________;

– PI

8, __________;

– __________, __________;

– __________,

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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