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Decisione

15.2004.181

fallimento. Proroga termine chiusura

20 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.181

Data decisione, Autorità:

20.12.2004, CEF

Titolo:

fallimento. Proroga termine chiusura

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2004.181

Lugano

20 dicembre

2004

/CJ/sc/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 ottobre 2004 di proroga del termine di cui

all’art. 270 LEF presentata da

IS 1

composta di

1. AM 1

Considerandi

2.

AM 2

3.

AM 3

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto e

considerato

in diritto che

la liquidazione del fallimento IS 1, __________, è aperta dal 1996;

che

ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno

dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può

essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

che

la vertenza penale che impediva la chiusura del fallimento e aveva motivato la

proroga del termine dell’art. 270 LEF (cfr. CEF 5 dicembre 2003 [15.03.140]) è

ora risolta, nel senso che è stato emesso un decreto di non luogo a procedere

il 21 giugno 2004 e l’amministrazione del fallimento, in accordo con la

delegazione dei creditori, ha rinunciato a presentare un’istanza di promozione

dell’accusa;

che

l’amministrazione speciale chiede nondimeno un’ulteriore proroga per porre

all’asta tre armi e un attestato di carenza di beni, allestire lo stato di

riparto finale, procedere ai riparti a favore dei creditori chirografari e

chiedere la chiusura del fallimento;

che

gli istanti non spiegano perché le prospettate realizzazioni, non menzionate

nella precedente istanza di proroga, non sono già state compiute;

che

l’istanza in esame deve nondimeno essere accolta, con il rilievo che visto il

lungo tempo trascorso dall’apertura del fallimento la procedura dovrà

imperativamente essere terminata nel corso dell’anno prossimo;

Dispositivo

per questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF;

decreta: 1. L’istanza

7 ottobre 2004 tendente alla proroga del termine previsto all’art. 270 cpv. 1

LEF per la chiusura del fallimento IS 1, __________, è accolta.

1.1. Il termine

di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato di 12 (dodici) mesi.

2. Intimazione

a:

__________ __________ AM 1, __________;

– Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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