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Decisione

15.2004.182

contestazione stato di ripartizione

4 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori

PI 2

PI 3

PI 4

PI 5

PI 6

tutti rappr. da: RA 2

PI 7

PI 8

PI 9

PI 10

PI 11

PI 12

PI 13

viste le

osservazioni

29 settembre 2004

di PI 2, PI 3, PI 4, PI 5 e del dott. PI 6;

19 ottobre 2004

dell’CO 1

esaminati

atti e documenti

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che in

seguito a gravi difetti verificatisi nelle case di abitazione in cui era stato

installato dalla fallita il sistema di riscaldamento “__________”, la ____________________

(in seguito “la ____________________”), assicurazione contro la responsabilità

civile della fallita sino all’importo massimo di fr. 2'000'000.--, ha

risarcito, per l’importo complessivo di fr. 1'956'000.--, tutti i committenti

dell'istallazione salvo __________ PI 2, __________ PI 3, __________ PI 4, __________

PI 5 e __________ PI 6;

che dopo

l’apertura del fallimento di PI 1., avvenuta il 4 agosto 1999, la __________ il

22 febbraio 2001, ha bonificato sul conto dell’Ufficio l’importo residuo di fr.

44'000.-- (fr. 2'000'000.-- – fr. 1'956'000.--);

che in

occasione della seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 7 agosto 2001, la

maggioranza dei creditori ha chiesto all’Ufficio quale amministrazione del

fallimento di “iniziare i contatti per eventuali transazioni con la __________”

tramite l’avv. __________ PI 1;

che in

seguito all'intervento di quest'ultimo, la __________ ha versato un ulteriore

importo di fr. 138'000.-- a favore dell'avv. RA 2;

che il 9

gennaio 2003, l’avv. PI 1, a nome proprio e per conto di __________ PI 2, __________

PI 3, __________ PI 4, __________ PI 5 e __________ PI 6i, si è aggravato

contro l'ordine dell'CO 0 di riversare tale importo sul conto dell'Ufficio;

che con

sentenza 12 marzo 2003 (inc. __________), questa Camera ha respinto tutti i

ricorsi tranne quello inoltrato dall’avv. __________ a proprio nome, che è

stato dichiarato irricevibile, facendo valere in sostanza che spettava

all'Ufficio procedere alla ripartizione delle indennità tra i creditori;

che il 17

settembre 2004 l’CO 1 ha depositato lo stato di ripartizione nel fallimento PI

1;

che da

tale atto si evince che tutti i creditori, ad eccezione di PI 2, PI 3, PI 4, PI

5 e del dott. PI 6, tutti patrocinati dall’avv. RA 2, risultano totalmente

perdenti;

che con

ricorso 29 settembre 2004 RI 1, creditore della fallita, si aggrava contro lo

stato di ripartizione, sostenendo che l’importo di fr. 182'000.-- incassato

dalla massa fallimentare da parte della __________ andrebbe ripartito tra tutti

i creditori;

che il

ricorrente sostiene che dalla graduatoria depositata e cresciuta in giudicato

risulta che i crediti notificati dai clienti dell’avv. RA 2 sono stati tutti

collocati in terza classe, così come il suo;

che non

avendo tali creditori richiesto che il loro credito fosse garantito da pegno ai

sensi dell’art. 60 LCA, il riparto dell’importo di fr. 182'000.-- dovrebbe

avvenire proporzionalmente tra tutti i creditori;

che delle

osservazioni di PI 2, PI 3, PI 4 PI 5 e del dott. PI 6, nonché di quelle dell’CO

1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per

l’art. 261 LEF incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta

definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione

ed il conto finale;

che la

graduatoria non impugnata entro il termine legale dell’art.

250 LEF acquista forza di cosa giudicata ed essa non può essere

corretta più tardi per un errore scoperto in seguito (cfr. DTF 87 III 79);

che la

graduatoria cresciuta in giudicato costituisce la base dello stato di

ripartizione, dalla quale quest’ultimo non può divergere (cfr. Matthias Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 261);

che per

l’art. 60 cpv. 1 LCA, nel caso di assicurazione contro le conseguenze della

responsabilità civile, il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del

risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sull’indennità dovuta allo

stipulante (1° periodo);

che

l’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al terzo danneggiato (2°

periodo);

che

secondo la dottrina (cfr. Roelli/Jaeger, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz

über den Versicherungsvertrag, vol. II, Berna 1932, n. 68 ad art. 59 e n. 7 ad

art. 60; Benoît Carron, Kommentar

zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 7-12 ad art. 59 e n. 6-8 ad art. 60), l’art. 60

LCA si applica anche quando l’assicurazione copre le conseguenze di una

responsabilità contrattuale stabilita dalla legge, ad esempio in caso

d’inadempimento o di cattivo adempimento di un contratto (cfr. art. 97 cpv. 1

CO), anche da parte di un appaltatore (cfr. art. 364 ss. CO);

che

l’art. 60 LCA risulta quindi applicabile nel caso in esame;

che

secondo la dottrina (Roelli/Jaeger,

op. cit., n. 20 ad art. 60; Alfred Maurer,

Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. ed., Berna 1995, p. 543 ad 3),

l’assicuratore può, in caso di fallimento dello stipulante, pagare l’indennità

all’amministrazione fallimentare per conto del terzo danneggiato oppure

direttamente in mano di quest’ultimo anche senza il consenso della massa

fallimentare;

che se

l’art. 60 LCA ha sì quale scopo di evitare che l’indennità dovuta

dall’assicurazione sia sottratta al danneggiato dai creditori dell’assicurato (cfr.

Roelli/Jaeger, op. cit.,

n. 1 ad art. 60; Carron,

op. cit., n. 2 ad art. 60), il legislatore non pare aver inteso conferire al

danneggiato un diritto diretto contro l’assicuratore (ad es. DTF 87 I

98, cons. 1; Roelli/Jaeger,

op. cit., n. 28 ad art. 60; Carron,

op. cit., n. 13 ad art. 60) – contrariamente a quanto prevede ad esempio l’art.

65 cpv. 1 LCStr – e nemmeno un diritto di distrazione – come invece statuito ad

esempio all’art. 401 cpv. 3 CO – bensì un semplice diritto di pegno legale,

alla stregua dei diritti di ritenzione (art. 895 ss. CC);

che nel

caso concreto le pretese dei danneggiati PI 2, PI 3, PI 4 PI 5 e del dott. PI 6

avrebbero potuto essere notificate quali crediti garantiti da pegno manuale;

che

tuttavia le stesse sono state collocate nella terza classe della graduatoria

del fallimento PI 1 senza provocare contestazioni;

che la

collocazione insieme agli altri creditori chirografari determina la

ripartizione proporzionale dell’importo incassato dalla massa fallimentare tra

tutti i creditori del fallimento secondo le modalità dell’art. 85 RUF;

che di

conseguenza l’CO 1, ripartendo l’importo incassato dalla __________ unicamente

tra i creditori PI 2, PI 3, PI 4, PI 5 e dott. PI 6, ha violato gli art. 261

LEF e 85 RUF;

che si

impone quindi l’annullamento dello stato di ripartizione 17 settembre 2004

depositato dall’CO 1 nel fallimento PI 1;

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 261 LEF; 85 RUF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 23 settembre 2004 di __________

RI 1, __________, è accolto.

Considerandi

2.

E’ annullato lo stato di ripartizione

17.

settembre 2004 nel fallimento PI 1.

3.

E’ fatto ordine all’CO 1 di allestire

un nuovo stato di ripartizione nel fallimento PI 1 sulla base dei disposti

degli art. 261 LEF e 85 RUF.

4.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

6.

Intimazione

a: - __________ RA 1,

__________

PI 1,

__________

Comunicazione

all'CO 0 per il tramite dell'__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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