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Decisione

15.2004.185

realizzazione di beni della massa

6 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.185

Data decisione, Autorità:

06.12.2004, CEF

Titolo:

realizzazione di beni della massa

AGGIUDICAZIONE

art. 256 LEF

Incarto n.

15.2004.185

Lugano

6 dicembre

2004

FP/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

Nell’ambito del

fallimento della

PI 2

procedura

concernente anche

avv.,

PI 3

rappr. da: RA 1

richiamata

l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato

concesso effetto sospensivo

viste le

osservazioni:

15 novembre 2004

della PI 3;

22 novembre 2004

dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell'ambito

del fallimento della PI 2 il dott. RI 1 e l’avv. hanno inoltrato, in data 20

luglio 2004, all’CO 1 un’offerta di fr. 5'000.-- per l’acquisto in blocco

dell’inventario della fallita;

che con

lettera circolare 26 luglio 2004 l’CO 1 ha quindi invitato i creditori a

formulare ulteriori offerte entro il 9 agosto 2004;

che in

data 9 agosto 2004 la società PI 3 formulava un’offerta di fr. 6'000.-- per

l’acquisto dell’inventario;

che l’CO

1 informava i creditori con lettera circolare 26 agosto 2004 dell’esistenza di

tali offerte, comunicando inoltre che l’11 ottobre 2004 sarebbe stata indetta

una licitazione privata tra le parti interessate;

che i

beni sono stati aggiudicati, nel corso di tale licitazione privata, alla

società PI 3 per l’importo di fr. 6'000.--;

che con

ricorso 20 ottobre 2004 il dott. RI 1 insorge contro tale aggiudicazione,

sostenendo di non essere stato a conoscenza della data della licitazione

privata e di non aver ricevuto alcuna delle circolari inviate dall’CO 1 ai creditori;

che egli

asserisce inoltre che l’offerta per l’acquisto dell’inventario della fallita

era stata formulata a titolo personale e che l’avv. non era abilitato a

rappresentarlo;

che egli

postula quindi l’annullamento della licitazione privata;

delle

osservazioni della PI 3 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per

l’art. 255a cpv.1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire

una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai

creditori per mezzo di circolare;

che tale

metodo di consultazione dei creditori risulta essere la norma nell’ambito della

liquidazione fallimentare in procedura sommaria, come nel caso di specie (cfr.

art. 231 cpv.3 n. 3 LEF; Urs Lustenberger, Balser Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ada rt. 231);

che di

conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente consultando i creditori per mezzo di

circolare in merito alle modalità di vendita dell’inventario della fallita;

che i

beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai

pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (cfr.

art. 256 cpv.1 LEF);

che in

concreto i creditori hanno accettato la proposta di realizzazione a trattative

private dei beni della fallita, formulata dall’CO 1 con circolare 26 luglio

2004 quindi alla fattispecie non tornano applicabili, come erroneamente

asserito dal ricorrente, né l’art. 257 LEF, né la circolare n. 7/1996 della

CEF, non trattandosi di vendita ai pubblici incanti;

che le

circolari 26 luglio e 26 agosto 2004 risultano essere state inviate all’avv. il

quale ha formulato l’offerta d’acquisto dell’inventario unitamente al

ricorrente;

che tale

offerta è stata allestita con la carta da lettere dello studio legale del quale

l’avv. è consulente, ed è stata firmata da entrambi gli offerenti;

che il

ricorrente e l’avv. hanno quindi agito congiuntamente come si evince dal testo

dell’offerta (“… i sottoscritti offrono l’importo di franchi cinquemila per

l’acquisto dell’inventario del fallimento della società.”);

che

l’unico recapito fornito dal ricorrente all’CO 1 è quello dello studio legale

dell’avv.

che

quindi l’CO 1 ha inviato le comunicazioni concernenti la vendita

dell’inventario della fallita all’indirizzo fornito dagli offerenti in comune,

avv. e dott. RI 1;

che di

conseguenza l’organo di esecuzione forzata ha agito correttamente, né il

ricorrente pretende di aver in qualche modo indicato all’ufficio un proprio

recapito personale o professionale diverso dallo __________;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 231, 255a, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 20 ottobre 2004 del dott. RI 1, , è respinto

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: - dott. RI 1,;

- avv.

- avv.

RA 1,.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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