15.2004.185
realizzazione di beni della massa
6 dicembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.185
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, CEF
Titolo:
realizzazione di beni della massa
AGGIUDICAZIONE
art. 256 LEF
Incarto n.
15.2004.185
Lugano
6 dicembre
2004
FP/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
Nell’ambito del
fallimento della
PI 2
procedura
concernente anche
avv.,
PI 3
rappr. da: RA 1
richiamata
l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo
viste le
osservazioni:
15 novembre 2004
della PI 3;
22 novembre 2004
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell'ambito
del fallimento della PI 2 il dott. RI 1 e l’avv. hanno inoltrato, in data 20
luglio 2004, all’CO 1 un’offerta di fr. 5'000.-- per l’acquisto in blocco
dell’inventario della fallita;
che con
lettera circolare 26 luglio 2004 l’CO 1 ha quindi invitato i creditori a
formulare ulteriori offerte entro il 9 agosto 2004;
che in
data 9 agosto 2004 la società PI 3 formulava un’offerta di fr. 6'000.-- per
l’acquisto dell’inventario;
che l’CO
1 informava i creditori con lettera circolare 26 agosto 2004 dell’esistenza di
tali offerte, comunicando inoltre che l’11 ottobre 2004 sarebbe stata indetta
una licitazione privata tra le parti interessate;
che i
beni sono stati aggiudicati, nel corso di tale licitazione privata, alla
società PI 3 per l’importo di fr. 6'000.--;
che con
ricorso 20 ottobre 2004 il dott. RI 1 insorge contro tale aggiudicazione,
sostenendo di non essere stato a conoscenza della data della licitazione
privata e di non aver ricevuto alcuna delle circolari inviate dall’CO 1 ai creditori;
che egli
asserisce inoltre che l’offerta per l’acquisto dell’inventario della fallita
era stata formulata a titolo personale e che l’avv. non era abilitato a
rappresentarlo;
che egli
postula quindi l’annullamento della licitazione privata;
delle
osservazioni della PI 3 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per
l’art. 255a cpv.1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire
una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai
creditori per mezzo di circolare;
che tale
metodo di consultazione dei creditori risulta essere la norma nell’ambito della
liquidazione fallimentare in procedura sommaria, come nel caso di specie (cfr.
art. 231 cpv.3 n. 3 LEF; Urs Lustenberger, Balser Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ada rt. 231);
che di
conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente consultando i creditori per mezzo di
circolare in merito alle modalità di vendita dell’inventario della fallita;
che i
beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai
pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (cfr.
art. 256 cpv.1 LEF);
che in
concreto i creditori hanno accettato la proposta di realizzazione a trattative
private dei beni della fallita, formulata dall’CO 1 con circolare 26 luglio
2004 quindi alla fattispecie non tornano applicabili, come erroneamente
asserito dal ricorrente, né l’art. 257 LEF, né la circolare n. 7/1996 della
CEF, non trattandosi di vendita ai pubblici incanti;
che le
circolari 26 luglio e 26 agosto 2004 risultano essere state inviate all’avv. il
quale ha formulato l’offerta d’acquisto dell’inventario unitamente al
ricorrente;
che tale
offerta è stata allestita con la carta da lettere dello studio legale del quale
l’avv. è consulente, ed è stata firmata da entrambi gli offerenti;
che il
ricorrente e l’avv. hanno quindi agito congiuntamente come si evince dal testo
dell’offerta (“… i sottoscritti offrono l’importo di franchi cinquemila per
l’acquisto dell’inventario del fallimento della società.”);
che
l’unico recapito fornito dal ricorrente all’CO 1 è quello dello studio legale
dell’avv.
che
quindi l’CO 1 ha inviato le comunicazioni concernenti la vendita
dell’inventario della fallita all’indirizzo fornito dagli offerenti in comune,
avv. e dott. RI 1;
che di
conseguenza l’organo di esecuzione forzata ha agito correttamente, né il
ricorrente pretende di aver in qualche modo indicato all’ufficio un proprio
recapito personale o professionale diverso dallo __________;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 231, 255a, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 20 ottobre 2004 del dott. RI 1, , è respinto
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: - dott. RI 1,;
- avv.
- avv.
RA 1,.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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