15.2004.186
Diritto all'informazione. Termine quinquennale. Cancellazione società procedente dal registro di commercio.
12 gennaio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.186
Data decisione, Autorità:
12.01.2005, CEF
Titolo:
Diritto all'informazione. Termine quinquennale. Cancellazione società procedente dal registro di commercio.
INFORMAZIONE
art. 8a cpv. 3 LEF
art. 8a cpv. 4 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2004.186
Lugano
12 gennaio
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. dal lic. iur. __________, studio legale dell’
RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 4
ottobre 2004 di reiezione della richiesta di stralcio dell’esecuzione n° __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1 , ora radiata dal Registro di commercio
viste le
osservazioni 25 ottobre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
18 marzo 1998, l’CO 1, su domanda della ditta PI 1, ha emesso contro il
ricorrente il precetto esecutivo n° __________, al quale è stata interposta
opposizione il 25 marzo 1998. Con scritto 27 settembre 2004, il ricorrente,
allegando l’estratto dal registro di commercio relativo alla procedente, dal
quale risultava che la stessa era stata radiata d’ufficio dal registro il 28
giugno 2004 in applicazione dell’art. 89 ORC, ha chiesto all’CO 1 di stralciare
l’esecuzione n° __________. Il 4 ottobre 2004, l’Ufficio ha respinto la
richiesta, “siccome non si può escludere che i crediti in questione siano stati
ceduti a terzi prima della cancellazione della società”.
Considerandi
2.
__________
RI 1 ricorre contro questa decisione, facendo valere come l’esecuzione sia
decaduta, poiché la società escutente non ha chiesto la continuazione
dell’esecuzione nel termine di un anno stabilito all’art. 88 cpv. 2 LEF, né
promosso una procedura giudiziaria per far rigettare l’opposizione. Inoltre, la
cancellazione della procedente dal registro di commercio comporterebbe
necessariamente e di principio la decadenza dell’esecuzione stessa. Non vi
sarebbe poi alcun riscontro effettivo che il credito posto in esecuzione sia
stato ceduto a terzi. Infine, il ricorrente non avrebbe la possibilità di promuovere
contro la ditta PI 1 azione di accertamento dell’inesistenza del credito posto
in esecuzione, siccome la società non esiste più.
3.
Secondo l’art. 8a cpv. 3 LEF, “gli
uffici non possono dar notizia circa procedimenti esecutivi nulli o annullati
in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale” (lett. a), o “per i quali
il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito”
(lett. b), oppure “per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione” (lett.
c). Giusta l’art. 8a cpv. 4, primo periodo LEF, “per i terzi, il diritto di
consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento”. Nel
caso di specie, il ricorrente non precisa il fondamento normativo della sua
richiesta di “cancellazione” dell’esecuzione n° __________.
3.1
Questa
Camera, fondandosi sui lavori preparatori relativi all’art. 8a LEF (cfr. FF
1991.
III 25 ad n. 201.14, in cui il Consiglio federale ha esplicitamente
elencato tra le ipotesi nelle quali un terzo avrebbe potuto ottenere
informazioni le “esecuzioni perente [cfr. in particolare art. 88]”), ha avuto modo di precisare che la scadenza del termine di un
anno per chiedere la prosecuzione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF) non era
un motivo di limitazione del diritto all’informazione sancito all’art. 8a LEF
(cfr. CEF 25 febbraio 2003 [15.03.32]; 21 maggio 2001 [15.01.14]). Il primo
motivo del ricorso si rivela pertanto infondato.
3.2
Secondo
Gilliéron (Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 67), se una persona giuridica o una società
cessa di esistere in corso di esecuzione, l'esecuzione decade (“la poursuite
tombe”). Qualora tale ipotesi fosse da considerare un caso di nullità ai sensi
dell’art. 22 LEF, l’esecuzione non andrebbe più comunicata ai terzi in
applicazione dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF. Salvo che nella sentenza (DTF 73
III 62) citata da Gilliéron a
sostegno della sua affermazione, il Tribunale federale si limita a considerare
nulli gli atti successivi alla radiazione della società escutente dal registro
di commercio, ma nondimeno ritiene che l'esecuzione non sia caduca (cfr. cons.
2) e possa riprendere il suo corso in caso di reiscrizione della società o di
cessione del credito (anteriore alla radiazione) a terzi.
Orbene, solo
la nullità dell’intera procedura esecutiva, sin dall’inizio, può giustificare
la limitazione del diritto all’informazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a
LEF. Un’esecuzione regolarmente promossa, che successivamente decade senza che
sia stata constatata o pronunciata la sua nullità “in seguito a impugnazione o
a decisione giudiziale”, deve continuare ad essere comunicata ai terzi. A
titolo di esempio, oltre all’ipotesi della perenzione dell’esecuzione in virtù
dell’art. 88 cpv. 2 LEF (supra cons. 3.1), si possono anche citare i casi in cui
l’esecuzione è decaduta in seguito all’integrale pagamento del credito o alla
sua estinzione consecutiva all’omologazione di un concordato a favore
dell’escusso, ipotesi in cui il Tribunale federale ha esplicitamente escluso la
limitazione del diritto all’informazione qualora il procedente non avesse
ritirato l’esecuzione (cfr. BlSchK 2000, p. 89 ss.; DTF 129 III 284 ss). Ora,
non vi sono motivi per trattare diversamente il caso in esame. Anzi, a
prescindere dal fatto che l’escutente sia una persona fisica o giuridica, il
principio di uguaglianza impone che l’escusso che intenda impedire la
comunicazione a terzi di una determinata esecuzione aspetti la scadenza del
termine quinquennale dell’art. 8a cpv. 4 LEF o faccia accertare giudizialmente l’inesistenza
del credito (e la consecutiva nullità dell’esecuzione ai sensi dell’art. 8a
cpv. 3 lett. a LEF), indipendentemente dal fatto – puramente fortuito – che la
società escutente sia stata nel frattempo cancellata dal registro di commercio.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la promozione di un’azione di
accertamento dell’inesistenza del credito non appare poi esclusa in concreto. È
infatti ammessa la reiscrizione di una società se l’istante rende verosimile un
interesse degno di protezione. Finora questa facoltà sembra essere stata
riconosciuta solo ai creditori e ai soci a scopo di realizzazione degli attivi
della società (cfr. Eckert,
Basler Kommentar zum OR, vol. II, 2. ed. Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 10 ad
art. 939), ma non vi sono motivi per negarla ad un escusso, il cui interesse a
poter presentare estratti esecutivi vergini è innegabile.
Il
secondo motivo del ricorso è di conseguenza pure infondato.
3.3
Rimane
da esaminare se il ricorso può essere accolto in virtù dell’art. 8a cpv. 4 LEF,
siccome sono passati più di 6 anni dalla notifica del precetto esecutivo
(avvenuta il 25 marzo 1998). In effetti, vi è chi considera che il termine
quinquennale dell’art. 8a cpv. 4 LEF decorra dalla scadenza del termine di un
anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. James T. Peter,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 30
ad art. 8a; Tribunale cantonale friborghese, 29 novembre 2000,
in JdT 2001 II 67 s.; questa Camera ha lasciato la questione aperta in CEF 25
febbraio 2003 [15.03.32]).
Per
“chiusura del procedimento” ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF, si intende una
chiusura formale (cfr. Peter, op.
cit., loc. cit.). È condivisibile l’opinione di Gilliéron (op. cit., n. 60 ad art. 8a), secondo la quale la
“chiusura del procedimento” coincide con il “risultato dell’esecuzione”, che
l’Ufficio deve accertare nella colonna 20 del registro delle esecuzioni mediante
indicazione di una delle iniziali prescritte all’art. 10 del Regolamento sui
formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla
contabilità (Rform, RS 281.31). Sarà pertanto da considerare
chiusa non solo l’esecuzione sfociata in una realizzazione che ha permesso il
pagamento integrale o parziale del credito (da indicare con le iniziali “RP” o
“RS”), ma anche quella estinta in seguito a pagamento del debitore all’Ufficio
(“P”) oppure estinta per un altro motivo (“E”). Corrisponde infatti sia alla
lettera che allo spirito dell’art. 8a cpv. 4 LEF che ogni procedimento
esecutivo debba potersi chiudere anche – e soprattutto – se il procedente se ne
disinteressa durante un determinato, prolungato periodo di tempo. Del resto, i
termini di perenzione degli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1, 133 e 154 LEF hanno
precisamente lo scopo di evitare che procedure esecutive rimangano indefinitamente
aperte. Quando sono scaduti, l’Ufficio deve apporre la lettera “E” nel registro
delle esecuzioni (ritenuto che le ipotesi d’impiego indicate all’art. 10 Rform
– ritiro dell’esecuzione e prescrizione – non sono esaustive, cfr. DTF 129 III
298, cons. 3.4) e da quel momento cominciare a computare il termine di
perenzione del diritto d’informazione (art. 8a cpv. 4 LEF) e di conservazione
dei documenti relativi all’esecuzione (art. 2 cpv. 1 RCDoc, RS 281.33).
Nel caso
di specie, avendo il ricorrente dimostrato che l’escutente non ha intrapreso alcunchè
per ottenere il rigetto dell’opposizione nel termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF(cfr.
doc. 5 allegato al ricorso), il termine quinquennale di cui all’art. 8a cpv. 4,
1° periodo LEF deve reputarsi scaduto, sicché l’CO 1 non deve più darne notizia
ai terzi fuori dalle ipotesi di cui all’art. 8a cpv. 4, 2° periodo LEF.
4.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’esecuzione n° __________,
seppure non debba essere “cancellata”, non deve più essere comunicata ai terzi
ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 18 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di non più comunicare l’esecuzione n° __________
a terzi in conformità dell’art. 8a cpv. 4 LEF.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: lic. iur. __________, st. legale dell’__________ __________ RA 1, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 04.05.2026
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