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Decisione

15.2004.187

pagamento del prezzo di aggiudicazione

19 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.187

Data decisione, Autorità:

19.11.2004, CEF

Titolo:

pagamento del prezzo di aggiudicazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

art. 143 LEF

art. 63 RFF

Incarto n.

15.2004.187

Lugano

19 novembre

2004

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di

RI 1

rappr. da RA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

procedura

concernente anche

PI 1

PI 2

rappr. da RA 2

PI 3

PI 4

PI 5

richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2004

con la quale al ricorso veniva accordato effetto sospensivo

viste le osservazioni:

5 novembre 2004 di e PI 1;

15 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 5

agosto 2004 nell’ambito della realizzazione immobiliare nelle esecuzioni in via

di pignoramento promosse nei confronti di PI 1, veniva venduto a pubblico

incanto il fondo part. __________ RFD di __________;

che

l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 301'000.-- a RI 1;

che al

momento della delibera RI 1 versava fr. 50'000.-- quale acconto sul prezzo di

aggiudicazione,

che,

conformemente alla condizioni d’incanto, la rimanenza del prezzo di

aggiudicazione doveva essere versata entro 30 giorni dalla data dell’incanto,

vale a dire entro il 5 settembre 2004;

che con

bonifico bancario 10 settembre 2004, giunto all’CO 1 il 16 settembre 2004, RI 1

procedeva al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;

Considerandi

che a

seguito del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di delibera, l’CO 1 con

decisione 13 ottobre 2004, in applicazione degli art. 143 LEF e 63 RFF e su

richiesta della creditrice ipotecaria PI 1, annullava l’aggiudicazione della

part. __________ RFD di __________;

che con

ricorso 21 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale decisone postulandone

l’annullamento, in quanto la creditrice ipotecaria con la sua richiesta di

annullamento dell’asta avrebbe violato il principio della buona fede;

che delle

osservazioni di ed PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in

seguito;

che in

base all’art. 143 cpv.1 LEF se il pagamento non avviene nel termine prescritto,

l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio di esecuzione ordina immediatamente un

nuovo incanto;

che, in

conformità con questa norma, l’art. 63 cpv. 1 RFF prevede che ove

l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate

non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa,

l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto;

che, malgrado

il chiaro testo di queste disposizioni, il Tribunale federale ha deciso

recentemente che contraddirebbe il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF

il fatto di restituire il pagamento tardivo, ma effettivamente eseguito, della

rimanenza del prezzo e di procedere a un nuovo incanto (cfr. DTF 128 III 468);

che

infatti, viene considerato scopo delle citate norme, la semplicità della

liquidazione e la rapida recitazione del creditore (DTF cit., 469);

che nel

caso di specie il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione pari a fr.

251'000.--, seppure in ritardo, è effettivamente giunto all’CO 1;

che di

conseguenza, la decisione impugnata che implicherebbe la restituzione

dell’importo pagato al ricorrenteCO 1;

che

s’impone quindi l’annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale l’CO

1.

annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1;

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 143 LEF; 63 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 21 ottobre 2004 di RI 1, , è accolto.

1.1

Di

conseguenza è annullata la decisione 13 ottobre 2004 con la quale CO 1

annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1 2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

avv. RA 1, avv. RA 2,

PI 3,;

PI 4,

PI 5,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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