15.2004.187
pagamento del prezzo di aggiudicazione
19 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.187
Data decisione, Autorità:
19.11.2004, CEF
Titolo:
pagamento del prezzo di aggiudicazione
MODALITÀ DI PAGAMENTO
art. 143 LEF
art. 63 RFF
Incarto n.
15.2004.187
Lugano
19 novembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
procedura
concernente anche
PI 1
PI 2
rappr. da RA 2
PI 3
PI 4
PI 5
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2004
con la quale al ricorso veniva accordato effetto sospensivo
viste le osservazioni:
5 novembre 2004 di e PI 1;
15 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 5
agosto 2004 nell’ambito della realizzazione immobiliare nelle esecuzioni in via
di pignoramento promosse nei confronti di PI 1, veniva venduto a pubblico
incanto il fondo part. __________ RFD di __________;
che
l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 301'000.-- a RI 1;
che al
momento della delibera RI 1 versava fr. 50'000.-- quale acconto sul prezzo di
aggiudicazione,
che,
conformemente alla condizioni d’incanto, la rimanenza del prezzo di
aggiudicazione doveva essere versata entro 30 giorni dalla data dell’incanto,
vale a dire entro il 5 settembre 2004;
che con
bonifico bancario 10 settembre 2004, giunto all’CO 1 il 16 settembre 2004, RI 1
procedeva al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;
Considerandi
che a
seguito del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di delibera, l’CO 1 con
decisione 13 ottobre 2004, in applicazione degli art. 143 LEF e 63 RFF e su
richiesta della creditrice ipotecaria PI 1, annullava l’aggiudicazione della
part. __________ RFD di __________;
che con
ricorso 21 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale decisone postulandone
l’annullamento, in quanto la creditrice ipotecaria con la sua richiesta di
annullamento dell’asta avrebbe violato il principio della buona fede;
che delle
osservazioni di ed PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in
seguito;
che in
base all’art. 143 cpv.1 LEF se il pagamento non avviene nel termine prescritto,
l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio di esecuzione ordina immediatamente un
nuovo incanto;
che, in
conformità con questa norma, l’art. 63 cpv. 1 RFF prevede che ove
l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate
non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa,
l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto;
che, malgrado
il chiaro testo di queste disposizioni, il Tribunale federale ha deciso
recentemente che contraddirebbe il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF
il fatto di restituire il pagamento tardivo, ma effettivamente eseguito, della
rimanenza del prezzo e di procedere a un nuovo incanto (cfr. DTF 128 III 468);
che
infatti, viene considerato scopo delle citate norme, la semplicità della
liquidazione e la rapida recitazione del creditore (DTF cit., 469);
che nel
caso di specie il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione pari a fr.
251'000.--, seppure in ritardo, è effettivamente giunto all’CO 1;
che di
conseguenza, la decisione impugnata che implicherebbe la restituzione
dell’importo pagato al ricorrenteCO 1;
che
s’impone quindi l’annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale l’CO
1.
annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 143 LEF; 63 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 21 ottobre 2004 di RI 1, , è accolto.
1.1
Di
conseguenza è annullata la decisione 13 ottobre 2004 con la quale CO 1
annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1 2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
–
avv. RA 1, avv. RA 2,
–
PI 3,;
–
PI 4,
–
PI 5,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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