15.2004.188
ricorso contro la graduatoria
6 dicembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2004.188
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, CEF
Titolo:
ricorso contro la graduatoria
CONTESTAZIONE DELLA GRADUATORIA
art. 249 LEF
art. 250 LEF
Incarto n.
15.2004.188
Lugano
6 dicembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
Nell’ambito del
fallimento della società
PI 1
PI 2
rappr. da RA 2
Viste
le osservazioni:
15
novembre 2004 della PI 2;
26
novembre 2004 dell’CO 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
il 2 agosto 2002 la Pretura __________
decretava
il fallimento della PI 1;
che
con pubblicazione sul FUSC e sul FUC del 28 marzo 2003 CO 1 comunicava che la
graduatoria del fallimPI 1
sarebbe
stata depositata a partire dal 31 marzo 2003;
con
scritto 24 ottobre 2003 l’CO 1 ha
messo
in cessione, conformemente all’art. 260 LEF, il diritto di agire nei confronti
degli organi della fallita;
che
tale diritto è stato ceduto alla creditrice PI 2, la quale ha inoltrato alla
Pretura __________, in data 24 marzo 2004, una petizione nei confronti della RI
1, già organo di revisione della fallita;
che
con scritto 5 ottobre 2004 la RI 1 chiedeva all’CO 1 la modifica della
graduatoria con conseguente stralcio del credito insinuato dalla creditrice PI
2;
che
l’CO 1 con decisione 12 ottobre 2004 respingeva tale richiesta sostenendo che
la graduatoria del fallimento PI 1 era già cresciuta in giudicato;
che
contro tale decisione si aggrava RI 1 postulandone l’annullamento;
che
la ricorrente sostiene che una graduatoria cresciuta in giudicato potrebbe
essere modificata, nel caso in cui una pretesa sia stata erroneamente ammessa;
che
delle osservazioni della PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in
seguito;
che
la graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, sia con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF;
che
con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali
nell’allestimento della graduatoria (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 46 n. 41 seg., pag. 369; Hierholzer,
Dieter, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
Fatti
8 ad art. 250);
che
invece con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del
diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in
graduatoria o l’ammissione di un creditore (Amonn/ walther, op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 370;
DTF 114 III 113, 119 III 84);
che
giusta l’art. 249 cpv. 1 LEF la graduatoria viene depositata per l’ispezione
presso l’ufficio;
che
Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati la
collocazione dei crediti in graduatoria, dando loro la possibilità d’impugnarla
- come s’è detto - con ricorso all’Autorità di vigilanza o mediante l’azione di
contestazione ai sensi dell’art. 250 LEF;
che
il termine di cui agli art. 17 e 250 LEF non decorre dal giorno in cui il
ricorrente ha avuto effettiva visione della graduatoria, bensì dal giorno del
suo deposito presso l’ufficio (cfr. Hieholzer,
op. cit., n. 41 ad art 250);
che,
secondo il Tribunale federale, ciò vale tuttavia unicamente se nel giorno in
cui ha luogo tale pubblicazione l’Ufficio dei fallimenti è accessibile al
pubblico (cfr. DTF 112 III 42), mentre, nel caso contrario entra in
considerazione, per il computo del termine di ricorso, il giorno feriale
successivo a quello della pubblicazione del deposito e in cui sia accessibile
al pubblico l’Ufficio dei fallimenti ove è depositata la graduatoria (cfr. DTF
112 III 42);
che
nel caso in esame la graduatoria del fallimento PI 1 è stata depositata il 31
marzo 2003 e quindi, a prescindere dalla natura della contestazione, la stessa
si rivela manifestamente tardiva, essendo stata formulata per la prima volta il
5 ottobre 2004, ossia oltre un anno dopo;
che
il ricorso, volto a impugnare la decisione dell’ufficio fondata sulla crescita
in giudicato della graduatoria, dev’essere pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 249, 250 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 25 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv.,
–
avv RA 2,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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