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Decisione

15.2004.188

ricorso contro la graduatoria

6 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

8 ad art. 250);

che

invece con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del

diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in

graduatoria o l’ammissione di un creditore (Amonn/ walther, op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 370;

DTF 114 III 113, 119 III 84);

che

giusta l’art. 249 cpv. 1 LEF la graduatoria viene depositata per l’ispezione

presso l’ufficio;

che

Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati la

collocazione dei crediti in graduatoria, dando loro la possibilità d’impugnarla

- come s’è detto - con ricorso all’Autorità di vigilanza o mediante l’azione di

contestazione ai sensi dell’art. 250 LEF;

che

il termine di cui agli art. 17 e 250 LEF non decorre dal giorno in cui il

ricorrente ha avuto effettiva visione della graduatoria, bensì dal giorno del

suo deposito presso l’ufficio (cfr. Hieholzer,

op. cit., n. 41 ad art 250);

che,

secondo il Tribunale federale, ciò vale tuttavia unicamente se nel giorno in

cui ha luogo tale pubblicazione l’Ufficio dei fallimenti è accessibile al

pubblico (cfr. DTF 112 III 42), mentre, nel caso contrario entra in

considerazione, per il computo del termine di ricorso, il giorno feriale

successivo a quello della pubblicazione del deposito e in cui sia accessibile

al pubblico l’Ufficio dei fallimenti ove è depositata la graduatoria (cfr. DTF

112 III 42);

che

nel caso in esame la graduatoria del fallimento PI 1 è stata depositata il 31

marzo 2003 e quindi, a prescindere dalla natura della contestazione, la stessa

si rivela manifestamente tardiva, essendo stata formulata per la prima volta il

5 ottobre 2004, ossia oltre un anno dopo;

che

il ricorso, volto a impugnare la decisione dell’ufficio fondata sulla crescita

in giudicato della graduatoria, dev’essere pertanto respinto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 249, 250 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 25 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv.,

avv RA 2,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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