15.2004.191
dilazione
15 dicembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.191
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, CEF
Titolo:
dilazione
DIFFERIMENTO REALIZZAZIONE
art. 123 LEF
Incarto n.
15.2004.191
Lugano
15 dicembre
2004 FP/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
richiamata
l’ordinanza presidenziale 29 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo
viste
le osservazioni 25 ottobre/19 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
in data 13 dicembre 2002 la PI 1 inoltrava la domanda di vendita della part. __________
RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________
promossa nei confronti di RI 1;
che
il 19 ottobre 2004 la debitrice chiedeva all’CO 1 la concessione di una
dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF;
che
con scritto 20 ottobre 2004 l’CO 1 comunicava all’escussa che tale richiesta
veniva rifiutata, sulla base del preavviso negativo formulato dalla PI 1, e di
conseguenza sarebbe stato pubblicato l’incanto della part. __________ RFD di __________;
che
contro tale decisone si è aggravata, con ricorso 26 ottobre 2004, RI 1
sostenendo che l’CO 1 non avrebbe dovuto chiedere l’opinione della creditrice
per decidere se concedere o meno la dilazione;
che
inoltre la ricorrente sostiene di essere stata raggiunta dalla decisione dell’CO
1 senza essere stata messa nella condizione di poter versare la prima rata di fr.
100'000.-- , offerta da lei stessa;
che
delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che
in virtù dell’art. 123 cpv.1 LEF, applicabile anche della procedura in via di
realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il debitore
rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo
debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di
esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, può differire la
realizzazione di dodici mesi al massimo;
che
il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi
la propria capacità di estinguere il debito con pagamenti rateali, già al
momento della domanda di differimento della vendita (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 123 LEF);
che
l’ufficiale di esecuzione decide in merito alla concessione del differimento
della vendita secondo il proprio libero apprezzamento dopo una valutazione
sommaria degli elementi forniti dall’escusso (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit.,
n. 15 ad art. 123 LEF);
che
il differimento della realizzazione può essere validamente concesso unicamente
dopo il pagamento della prima rata del debito all’ufficio di esecuzione, tanto
che differimenti della realizzazione concessi prima di tale pagamento non sono
validi (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 25 ad art. 123 LEF);
che
il creditore non è coinvolto nella decisione di concessione della dilazione,
tuttavia ciò non esclude che egli possa esprimere preventivamente all’ufficio
le sue obiezioni contro l’eventuale accoglimento della domanda del debitore (cfr.
cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 27 ad art. 123 LEF);
che
nel caso in esame la creditrice, interpellata dall’CO 1, si è opposta alla
concessione della dilazione sostenendo che la debitrice, essendo trascorsi quasi
due anni dalla domanda di vendita, avrebbe già da tempo potuto regolare la
propria posizione debitoria;
che
tuttavia alla debitrice non è stata concessa la possibilità di dimostrare la
propria volontà di pagare l’acconto di fr. 100'000.--da lei offerto;
che
la decisione dell’CO 1 di rifiutare la concessione della dilazione appare
quindi prematura e deve essere annullata;
che,
viste le circostanze, appare adeguato che l’ufficio fissa alla ricorrente un
termine breve per procedere al pagamento dell’importo di fr. 100'000.--, in
caso contrario la domanda di dilazione sarà già per questo respinta e l’CO 1
procederà immediatamente alla pubblicazione del bando d’incanto della part. __________
RFD di __________;
che
il ricorso va pertanto accolto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
Considerandi
2.
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 123, 156 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
26.
ottobre 2004 di RI 1, è accolto.
1.1
Di conseguenza la decisione 20 ottobre 2004 dell’CO 1 è annullata.
1.2
E’
fatto ordine all’CO 1 di fissare a RI 1 un termine per versare l’importo di fr.
100'000.-- a titolo di acconto nell’esecuzione n. __________.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1;
– PI
1,.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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