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Decisione

15.2004.191

dilazione

15 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.191

Data decisione, Autorità:

15.12.2004, CEF

Titolo:

dilazione

DIFFERIMENTO REALIZZAZIONE

art. 123 LEF

Incarto n.

15.2004.191

Lugano

15 dicembre

2004 FP/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2004 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n.

__________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

richiamata

l’ordinanza presidenziale 29 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato

concesso effetto sospensivo

viste

le osservazioni 25 ottobre/19 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

in data 13 dicembre 2002 la PI 1 inoltrava la domanda di vendita della part. __________

RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________

promossa nei confronti di RI 1;

che

il 19 ottobre 2004 la debitrice chiedeva all’CO 1 la concessione di una

dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF;

che

con scritto 20 ottobre 2004 l’CO 1 comunicava all’escussa che tale richiesta

veniva rifiutata, sulla base del preavviso negativo formulato dalla PI 1, e di

conseguenza sarebbe stato pubblicato l’incanto della part. __________ RFD di __________;

che

contro tale decisone si è aggravata, con ricorso 26 ottobre 2004, RI 1

sostenendo che l’CO 1 non avrebbe dovuto chiedere l’opinione della creditrice

per decidere se concedere o meno la dilazione;

che

inoltre la ricorrente sostiene di essere stata raggiunta dalla decisione dell’CO

1 senza essere stata messa nella condizione di poter versare la prima rata di fr.

100'000.-- , offerta da lei stessa;

che

delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che

in virtù dell’art. 123 cpv.1 LEF, applicabile anche della procedura in via di

realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il debitore

rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo

debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di

esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, può differire la

realizzazione di dodici mesi al massimo;

che

il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi

la propria capacità di estinguere il debito con pagamenti rateali, già al

momento della domanda di differimento della vendita (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 123 LEF);

che

l’ufficiale di esecuzione decide in merito alla concessione del differimento

della vendita secondo il proprio libero apprezzamento dopo una valutazione

sommaria degli elementi forniti dall’escusso (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit.,

n. 15 ad art. 123 LEF);

che

il differimento della realizzazione può essere validamente concesso unicamente

dopo il pagamento della prima rata del debito all’ufficio di esecuzione, tanto

che differimenti della realizzazione concessi prima di tale pagamento non sono

validi (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 25 ad art. 123 LEF);

che

il creditore non è coinvolto nella decisione di concessione della dilazione,

tuttavia ciò non esclude che egli possa esprimere preventivamente all’ufficio

le sue obiezioni contro l’eventuale accoglimento della domanda del debitore (cfr.

cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 27 ad art. 123 LEF);

che

nel caso in esame la creditrice, interpellata dall’CO 1, si è opposta alla

concessione della dilazione sostenendo che la debitrice, essendo trascorsi quasi

due anni dalla domanda di vendita, avrebbe già da tempo potuto regolare la

propria posizione debitoria;

che

tuttavia alla debitrice non è stata concessa la possibilità di dimostrare la

propria volontà di pagare l’acconto di fr. 100'000.--da lei offerto;

che

la decisione dell’CO 1 di rifiutare la concessione della dilazione appare

quindi prematura e deve essere annullata;

che,

viste le circostanze, appare adeguato che l’ufficio fissa alla ricorrente un

termine breve per procedere al pagamento dell’importo di fr. 100'000.--, in

caso contrario la domanda di dilazione sarà già per questo respinta e l’CO 1

procederà immediatamente alla pubblicazione del bando d’incanto della part. __________

RFD di __________;

che

il ricorso va pertanto accolto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

Considerandi

2.

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 123, 156 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso

26.

ottobre 2004 di RI 1, è accolto.

1.1

Di conseguenza la decisione 20 ottobre 2004 dell’CO 1 è annullata.

1.2

E’

fatto ordine all’CO 1 di fissare a RI 1 un termine per versare l’importo di fr.

100'000.-- a titolo di acconto nell’esecuzione n. __________.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1;

– PI

1,.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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