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Decisione

15.2004.192

diritto di ritenzione

1 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.192

Data decisione, Autorità:

01.12.2004, CEF

Titolo:

diritto di ritenzione

PIGIONE E FITTO

art. 284 LEF

Incarto n.

15.2004.192

Lugano

1° dicembre

2004

FP/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2004 di

RI1

rappr. da RA1

contro

l’operato dell’

CO1

nella procedura di

ritenzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI1

rappr. da RA2

viste le

osservazioni:

26 ottobre 2004

della PI1;

27 ottobre 2004

dell’CO1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la PI1

procede nei confronti della RI1 per l’incasso di un credito relativo a pigioni

impagate;

che in

data 27 maggio 2004 l’CO1, su richiesta delle creditrice, eseguiva l’inventario

n. __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul

battello ancorato al porto regionale di Locarno affittato alla RI1;

che in

data 18 ottobre 2004 la PI1 chiedeva all’CO1 di intervenire a seguito della

scoperta dell’asportazione di alcuni oggetti di cui all’inventario di

ritenzione n. __________;

che l’CO1,

con scritto 19 ottobre 2004, intimava alla RI1 l’immediata reintegrazione dei

beni asportati;

che

contro tale decisone insorge la RI1 con atto ricorsuale 19 ottobre 2004,

sostenendo di aver asportato i beni in questione per il timore che gli stessi

venissero messi a disposizione dalla PI1 ad altri conduttori;

che la

ricorrente ha tuttavia dichiarato che quanto asportato è a piena disposizione

dell’CO1 per un eventuale incanto;

che delle

osservazioni della PI1 e di quelle dell’CO1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per

l’art. 283 cpv.1 LEF anche prima di cominciare l’esecuzione, il locatore di

locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la

provvisoria tutela del diritto di ritenzione;

che

l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e

fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di

realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF);

che ove

tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno

essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o

affittati entro dieci giorni dall’asportazione (cfr. art. 284 LEF);

che nel

caso in cui oggetti iscritti nell'inventario degli oggetti vincolati al diritto

di ritenzione siano asportati dai locali appigionati, il locatore può

pretendere in qualsiasi momento che essi siano riportati, senza che debbano

essere adempiuti i presupposti di cui all'art. 284 LEF (cfr. DTF 104

III 26; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 67 ad art. 283);

che nel caso di specie le parti hanno sottoscritto in data 1° aprile

2001 un contratto di locazione avente per oggetto tutti i locali di un battello

ancorato in permanenza al porto regionale di __________;

che, a

seguito del mancato pagamento delle pigioni, l’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Locarno, su richiesta delle creditrice, ha eseguito l’inventario n. __________

degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul battello

ancorato al porto regionale di __________ affittato alla ricorrente;

che dopo

aver costatato l’asportazione di alcuni beni iscritti nell'inventario degli

oggetti vincolati al diritto di ritenzione CO1 ne ha chiesto l’immediata

reintegrazione, emanando la decisione impugnata;

che

l’agire dell’ufficio è quindi da ritenere conforme alla giurisprudenza del

Tribunale federale;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 283 LEF; 268 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 19 ottobre 2004 di RI1, , è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA1,;

– avv.

dr. RA2,

Comunicazione

all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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