15.2004.192
diritto di ritenzione
1 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.192
Data decisione, Autorità:
01.12.2004, CEF
Titolo:
diritto di ritenzione
PIGIONE E FITTO
art. 284 LEF
Incarto n.
15.2004.192
Lugano
1° dicembre
2004
FP/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 19 ottobre 2004 di
RI1
rappr. da RA1
contro
l’operato dell’
CO1
nella procedura di
ritenzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI1
rappr. da RA2
viste le
osservazioni:
26 ottobre 2004
della PI1;
27 ottobre 2004
dell’CO1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che la PI1
procede nei confronti della RI1 per l’incasso di un credito relativo a pigioni
impagate;
che in
data 27 maggio 2004 l’CO1, su richiesta delle creditrice, eseguiva l’inventario
n. __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul
battello ancorato al porto regionale di Locarno affittato alla RI1;
che in
data 18 ottobre 2004 la PI1 chiedeva all’CO1 di intervenire a seguito della
scoperta dell’asportazione di alcuni oggetti di cui all’inventario di
ritenzione n. __________;
che l’CO1,
con scritto 19 ottobre 2004, intimava alla RI1 l’immediata reintegrazione dei
beni asportati;
che
contro tale decisone insorge la RI1 con atto ricorsuale 19 ottobre 2004,
sostenendo di aver asportato i beni in questione per il timore che gli stessi
venissero messi a disposizione dalla PI1 ad altri conduttori;
che la
ricorrente ha tuttavia dichiarato che quanto asportato è a piena disposizione
dell’CO1 per un eventuale incanto;
che delle
osservazioni della PI1 e di quelle dell’CO1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per
l’art. 283 cpv.1 LEF anche prima di cominciare l’esecuzione, il locatore di
locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la
provvisoria tutela del diritto di ritenzione;
che
l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e
fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF);
che ove
tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno
essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o
affittati entro dieci giorni dall’asportazione (cfr. art. 284 LEF);
che nel
caso in cui oggetti iscritti nell'inventario degli oggetti vincolati al diritto
di ritenzione siano asportati dai locali appigionati, il locatore può
pretendere in qualsiasi momento che essi siano riportati, senza che debbano
essere adempiuti i presupposti di cui all'art. 284 LEF (cfr. DTF 104
III 26; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 67 ad art. 283);
che nel caso di specie le parti hanno sottoscritto in data 1° aprile
2001 un contratto di locazione avente per oggetto tutti i locali di un battello
ancorato in permanenza al porto regionale di __________;
che, a
seguito del mancato pagamento delle pigioni, l’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Locarno, su richiesta delle creditrice, ha eseguito l’inventario n. __________
degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul battello
ancorato al porto regionale di __________ affittato alla ricorrente;
che dopo
aver costatato l’asportazione di alcuni beni iscritti nell'inventario degli
oggetti vincolati al diritto di ritenzione CO1 ne ha chiesto l’immediata
reintegrazione, emanando la decisione impugnata;
che
l’agire dell’ufficio è quindi da ritenere conforme alla giurisprudenza del
Tribunale federale;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 283 LEF; 268 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 19 ottobre 2004 di RI1, , è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA1,;
– avv.
dr. RA2,
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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