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Decisione

15.2004.193

rigetto dell'opposizione. Incompetenza dei tribunali arbitrali per pronunciarlo. Nullità

14 gennaio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.193

Data decisione, Autorità:

14.01.2005, CEF

Titolo:

rigetto dell'opposizione. Incompetenza dei tribunali arbitrali per pronunciarlo. Nullità

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 22 LEF

art. 84 LEF

Incarto n.

15.2004.193

Lugano

14 gennaio 2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa,

presidente,

Pellegrini

e Walzer

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 29 novembre 2004 di

RI

1

patrocinata

dall’ PA 1

Contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004 e la citazione 19 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n° __________ promossa contro

la ricorrente da

PI 1 __________

richiamato il decreto 30

novembre 2004 con cui al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni 10

dicembre 2004 dell’CO 1;

esaminati gli atti e i

documenti;

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Il 16 luglio 2004, PI

1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________, allegando parte di

una “decisione” 11 maggio 2004 asseritamente emanata dallo “Schiedsgericht __________”,

ossia da un tribunale arbitrale, che avrebbe rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla ricorrente (dispositivo n. 2). Il 21 luglio

2004, l’CO 1 ha impartito a quest’ultima un termine di 10 giorni per

eventualmente sollevare le eccezioni previste all’art. 81 cpv. 2 LEF. Il 13

settembre 2004, è stato emesso l’avviso di pignoramento, fissato per il 9

settembre 2004. Il 19 novembre 2004, l’escussa è stata diffidata a presentarsi

all’Ufficio e a produrre una serie di documenti (ultimo conteggio paga, ecc.).

Considerandi

2.

Con ricorso 29

novembre 2004, l’escussa ricorre contro l’avviso di pignoramento e la citazione

19.

novembre 2004, facendo valere in sostanza che la procedura di rigetto

dell’opposizione non può sottostare ad arbitrato.

3.

Il ricorso, in

quanto diretto contro l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004, è

manifestamente tardivo, siccome nell’incarto dell’CO 1 figura uno scritto 22

ottobre 2004 che la Polizia cantonale di __________ gli ha indirizzato, dal

quale risulta che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’avviso di pignoramento

prima del 22 ottobre 2004. Non vi sono d’altronde documenti agli atti che

attestino che essa avrebbe impugnato tale atto prima del 29 novembre 2004 né

che l’Ufficio avrebbe riconsiderato il suo provvedimento.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza

di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [__________]), confermata dal Tribunale

federale (__________), la continuazione di un’esecuzione nella quale

l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare

nulla ai sensi dell’art. 22 LEF. Poiché la ricorrente contesta la validità

della decisione di rigetto allegata alla domanda di prosecuzione

dell’esecuzione, il ricorso si rivela pertanto ricevibile.

4.

Nel caso concreto,

il provvedimento impugnato –come già accennato- si fonda su una decisione (Beschluss)

11.

maggio 2004, emessa dallo Schiedsgericht __________ -la cui sede

coincide peraltro con la sede della pretesa creditrice (ossia __________)- con

cui viene accolta un’istanza di PI 1 del 9 marzo 2004 intesa a ottenere la

condanna dell’escussa al pagamento in favore della controparte di fr. 3'080.- e

interessi a titolo di canoni di locazione. Oltre a tale dispositivo di merito, il

tribunale arbitrale ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dall’escussa al __________ dell’UE __________.

Orbene, a prescindere

dalla circostanza (che qui può rimanere solo evocata) secondo cui, nel caso di

locazione di locali d’abitazione –come in concreto- le parti non avrebbero

potuto escludere la competenza delle autorità di conciliazione e giudiziarie in

favore di un tribunale arbitrale per quanto riguarda il merito della lite (art.

274c CO), come pure a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza

della procedura e sull’esecutività del “lodo”, dev’essere puntualizzato che il

rigetto dell’opposizione (definitivo o provvisorio che sia) non può essere

pronunciato da un tribunale arbitrale, competendo una tale decisione

esclusivamente all’autorità giudiziaria dello Stato (Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 64; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 9 ad art. 79 e n. 19 ad art. 84; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 19 ad art.

79.

e N. 27 ad art. 84, con rif.). Conseguendone la nullità del rigetto

definitivo dell’opposizione pronunciato dallo Schiedsgericht __________,

per carenza di giurisdizione, ovvero non rientrando nel concetto di giudice

del luogo dell’esecuzione di cui all’art. 84 LEF. Da cui a sua volta

la nullità dei provvedimenti esecutivi impugnati –in virtù dell’art. 22 cpv. 1

LEF- dovendosi accertare la perdurante validità dell’opposizione interposta al

precetto esecutivo.

5.

Nello stesso

incarto, la società procedente –con data 17 dicembre 2004- propone una Beschwerde

(ossia un reclamo) con cui contesta l’avvenuta concessione dell’effetto

sospensivo, si oppone al ricorso in esame e chiede che la procedura sia svolta

in lingua tedesca, nonché che le venga trasmessa la versione tedesca del

ricorso con la fissazione di un termine per poter presentare osservazioni (la

procedura nel frattempo dovendosi sospendere). A prescindere dal fatto che

l’ordinamento processuale ticinese non prevede nessuna possibilità di ricorso

contro la concessione dell’effetto sospensivo (art. 22 LALEF), l’allegato di PI

1.

risulta comunque infondato nel merito per quanto considerato ai punti

precedenti, mentre –sulla questione della lingua-, occorre ricordare alla parte

come la procedura di ricorso sia disciplinata dal diritto cantonale su tutte le

questioni non già regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). Orbene,

l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive che il ricorso

dev’essere redatto in lingua italiana. D’altronde, le parti devono rivolgersi

alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102

Ia 36, 83 III 57 s.; Gilliéron,

n. 165 ad art. 20a; CEF 9 marzo 2000 [14.2000.6], cons. 2), che nel Ticino è

l'italiano (art. 1 cpv. 1 Cost. TI). Alla Beschwerde in esame non può

quindi essere dato nessun seguito, data la sua fondamentale irricevibilità.

6.

Il ricorso di RI 1

va invece accolto.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per tutti questi motivi,

richiamati gli art.

17, 20a, 22, 79, 84; 22 LALEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il reclamo (Beschwerde)

17.

dicembre 2004 di PI 1 è irricevibile.

2.

Il ricorso 29

novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è accolto.

Di conseguenza, l’avviso

di pignoramento 13 settembre 2004 e la citazione 19 novembre 2004 emessi

nell’esecuzione n° __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ sono nulli.

3.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro questa decisione

è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: – avv. __________ PA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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