15.2004.193
rigetto dell'opposizione. Incompetenza dei tribunali arbitrali per pronunciarlo. Nullità
14 gennaio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.193
Data decisione, Autorità:
14.01.2005, CEF
Titolo:
rigetto dell'opposizione. Incompetenza dei tribunali arbitrali per pronunciarlo. Nullità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 22 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
15.2004.193
Lugano
14 gennaio 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini
e Walzer
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 29 novembre 2004 di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
Contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004 e la citazione 19 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n° __________ promossa contro
la ricorrente da
PI 1 __________
richiamato il decreto 30
novembre 2004 con cui al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 10
dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati gli atti e i
documenti;
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Il 16 luglio 2004, PI
1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________, allegando parte di
una “decisione” 11 maggio 2004 asseritamente emanata dallo “Schiedsgericht __________”,
ossia da un tribunale arbitrale, che avrebbe rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla ricorrente (dispositivo n. 2). Il 21 luglio
2004, l’CO 1 ha impartito a quest’ultima un termine di 10 giorni per
eventualmente sollevare le eccezioni previste all’art. 81 cpv. 2 LEF. Il 13
settembre 2004, è stato emesso l’avviso di pignoramento, fissato per il 9
settembre 2004. Il 19 novembre 2004, l’escussa è stata diffidata a presentarsi
all’Ufficio e a produrre una serie di documenti (ultimo conteggio paga, ecc.).
Considerandi
2.
Con ricorso 29
novembre 2004, l’escussa ricorre contro l’avviso di pignoramento e la citazione
19.
novembre 2004, facendo valere in sostanza che la procedura di rigetto
dell’opposizione non può sottostare ad arbitrato.
3.
Il ricorso, in
quanto diretto contro l’avviso di pignoramento 13 settembre 2004, è
manifestamente tardivo, siccome nell’incarto dell’CO 1 figura uno scritto 22
ottobre 2004 che la Polizia cantonale di __________ gli ha indirizzato, dal
quale risulta che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’avviso di pignoramento
prima del 22 ottobre 2004. Non vi sono d’altronde documenti agli atti che
attestino che essa avrebbe impugnato tale atto prima del 29 novembre 2004 né
che l’Ufficio avrebbe riconsiderato il suo provvedimento.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza
di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [__________]), confermata dal Tribunale
federale (__________), la continuazione di un’esecuzione nella quale
l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare
nulla ai sensi dell’art. 22 LEF. Poiché la ricorrente contesta la validità
della decisione di rigetto allegata alla domanda di prosecuzione
dell’esecuzione, il ricorso si rivela pertanto ricevibile.
4.
Nel caso concreto,
il provvedimento impugnato –come già accennato- si fonda su una decisione (Beschluss)
11.
maggio 2004, emessa dallo Schiedsgericht __________ -la cui sede
coincide peraltro con la sede della pretesa creditrice (ossia __________)- con
cui viene accolta un’istanza di PI 1 del 9 marzo 2004 intesa a ottenere la
condanna dell’escussa al pagamento in favore della controparte di fr. 3'080.- e
interessi a titolo di canoni di locazione. Oltre a tale dispositivo di merito, il
tribunale arbitrale ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dall’escussa al __________ dell’UE __________.
Orbene, a prescindere
dalla circostanza (che qui può rimanere solo evocata) secondo cui, nel caso di
locazione di locali d’abitazione –come in concreto- le parti non avrebbero
potuto escludere la competenza delle autorità di conciliazione e giudiziarie in
favore di un tribunale arbitrale per quanto riguarda il merito della lite (art.
274c CO), come pure a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza
della procedura e sull’esecutività del “lodo”, dev’essere puntualizzato che il
rigetto dell’opposizione (definitivo o provvisorio che sia) non può essere
pronunciato da un tribunale arbitrale, competendo una tale decisione
esclusivamente all’autorità giudiziaria dello Stato (Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 64; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 9 ad art. 79 e n. 19 ad art. 84; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 19 ad art.
79.
e N. 27 ad art. 84, con rif.). Conseguendone la nullità del rigetto
definitivo dell’opposizione pronunciato dallo Schiedsgericht __________,
per carenza di giurisdizione, ovvero non rientrando nel concetto di giudice
del luogo dell’esecuzione di cui all’art. 84 LEF. Da cui a sua volta
la nullità dei provvedimenti esecutivi impugnati –in virtù dell’art. 22 cpv. 1
LEF- dovendosi accertare la perdurante validità dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo.
5.
Nello stesso
incarto, la società procedente –con data 17 dicembre 2004- propone una Beschwerde
(ossia un reclamo) con cui contesta l’avvenuta concessione dell’effetto
sospensivo, si oppone al ricorso in esame e chiede che la procedura sia svolta
in lingua tedesca, nonché che le venga trasmessa la versione tedesca del
ricorso con la fissazione di un termine per poter presentare osservazioni (la
procedura nel frattempo dovendosi sospendere). A prescindere dal fatto che
l’ordinamento processuale ticinese non prevede nessuna possibilità di ricorso
contro la concessione dell’effetto sospensivo (art. 22 LALEF), l’allegato di PI
1.
risulta comunque infondato nel merito per quanto considerato ai punti
precedenti, mentre –sulla questione della lingua-, occorre ricordare alla parte
come la procedura di ricorso sia disciplinata dal diritto cantonale su tutte le
questioni non già regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). Orbene,
l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive che il ricorso
dev’essere redatto in lingua italiana. D’altronde, le parti devono rivolgersi
alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102
Ia 36, 83 III 57 s.; Gilliéron,
n. 165 ad art. 20a; CEF 9 marzo 2000 [14.2000.6], cons. 2), che nel Ticino è
l'italiano (art. 1 cpv. 1 Cost. TI). Alla Beschwerde in esame non può
quindi essere dato nessun seguito, data la sua fondamentale irricevibilità.
6.
Il ricorso di RI 1
va invece accolto.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per tutti questi motivi,
richiamati gli art.
17, 20a, 22, 79, 84; 22 LALEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il reclamo (Beschwerde)
17.
dicembre 2004 di PI 1 è irricevibile.
2.
Il ricorso 29
novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è accolto.
Di conseguenza, l’avviso
di pignoramento 13 settembre 2004 e la citazione 19 novembre 2004 emessi
nell’esecuzione n° __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ sono nulli.
3.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro questa decisione
è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a: – avv. __________ PA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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