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Decisione

15.2004.194

ricorso contro la comminatoria di fallimento

19 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con tempestivo atto 28 ottobre 2004 RI 1 ha

interposto ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento. La

ricorrente sostiene che l’importo posto in esecuzione sarebbe dovuto essere

versato, secondo accordi presi con i creditori, entro la fine di ottobre 2004.

La ricorrente sostiene inoltre di aver versato fr. 1'332.-- a favore dei

coniugi PI 1.

C. Delle

osservazioni dei coniugi PI 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità

di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando

(cfr. Ottomann, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6

ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n.

18 ad art. 160 LEF):

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.

2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

Considerandi

3.

La debitrice

allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta estinzione del

debito nei confronti dei coniugi PI 1 mediante pagamento dell’importo di fr.

1'332.--. Tali argomentazioni potranno se del caso essere fatte valere giusta

l’art. 172 LEF davanti al giudice del fallimento. Il ricorso deve quindi

essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

4.

Il

ricorso 28 ottobre 2004 di RI 1 va pertanto respinto.

Non

si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi;

richiamati

gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 28 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

-

RI 1,

-

RA 1,

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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