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Decisione

15.2004.195

pignoramento di pretese. Contestazione sull'esistenza delle stesse. Rivendicazione

17 gennaio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.195

Data decisione, Autorità:

17.01.2005, CEF

Titolo:

pignoramento di pretese. Contestazione sull'esistenza delle stesse. Rivendicazione

RIVENDICAZIONE DI TERZI

art. 106 LEF

art. 131 LEF

Incarto n.

15.2004.195

Lugano

17 gennaio

2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2004 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento

della pretesa in restituzione di azioni fatta valere contro la ricorrente dal

marito

__________ PI

3, __________

nell’ambito delle esecuzioni n° __________ e __________

promosse contro quest’ultimo da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

entrambi patrocinati dall’ PA 2

rispettivamente, per la

seconda esecuzione citata, da

3.

PI 4

viste le

osservazioni 2 novembre 2004 dell’avv. PA 2 e dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1.

Con

decisione 24 agosto 2004 (CEF 15.04.79), questa Camera ha fatto ordine all’CO 1

di procedere al pignoramento della pretesa di CO 2 nei confronti della moglie TE

0.

alla restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________

e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ (già __________).

L’Ufficio ha dato seguito all’ordine il 3 settembre 2004 e ha spedito alle

parti il relativo verbale di completamento di pignoramento l’8 settembre 2004.

2.

Con

ricorso 18 ottobre 2004, __________ RI 1 afferma di essersi opposta al

pignoramento mediante scritto 13 settembre 2004, che tuttavia non figura agli

atti. Siccome essa chiede l’avvio di una procedura di rivendicazione ai sensi

degli art. 106 ss. LEF – sostenendo di essere proprietaria delle azioni datele

dal suo marito (e escusso) e contestando pertanto l’esistenza di qualsiasi diritto

alla restituzione –, il ricorso è comunque da ritenere tempestivo, in quanto i

terzi, sotto riserva dell’abuso di diritto, possono notificare le loro pretese

fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia

stata ripartita (art. 106 cpv. 2 LEF).

3.

Nel

merito, la domanda ricorsuale è infondata. Infatti, oggetto del pignoramento

non sono le azioni di cui la ricorrente si pretende proprietaria bensì il

diritto del marito alla loro restituzione. Certo, la ricorrente contesta anche

l’esistenza di un simile diritto. Tuttavia, come rettamente rilevato dai

resistenti, la questione a sapere se la pretesa pignorata esista o no non va

decisa in una procedura di rivendicazione ai sensi dell’art. 106 LEF, ma la

pretesa deve essere realizzata quale credito contestato, vuoi mediante vendita

agli incanti, vuoi mediante assegnazione giusta l’art. 131 LEF, mentre la lite

va poi decisa dal giudice civile nella causa promossa dall’aggiudicatario

contro il terzo debitore (cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13

ad § 24; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 106).

Si rivela

pertanto erronea la considerazione – peraltro abbondanziale e comunque solo

espressa nei motivi della decisione (cfr. Hohl,

Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n.

1309; Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton

Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 357) – che questa Camera ha espresso al cons. 3

della predetta sentenza 24 agosto 2004 (CEF 15.04.79), ovvero che la questione

della proprietà delle azioni sarebbe dovuta essere risolta nell’ambito della

procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 ss. LEF. La dottrina

citata (Rutz, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 131) si riferisce

in effetti al pignoramento di oggetti mobili (precisando che è escluso il

pignoramento delle pretese reali alla restituzione degli stessi) e non

al pignoramento di diritti alla restituzione di un oggetto fondati sul diritto

delle obbligazioni.

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 106 ss. e 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 18 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. __________ PA 1, __________;

– avv.

__________ PA 2, __________;

– PI

4, __________

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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