15.2004.195
pignoramento di pretese. Contestazione sull'esistenza delle stesse. Rivendicazione
17 gennaio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.195
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, CEF
Titolo:
pignoramento di pretese. Contestazione sull'esistenza delle stesse. Rivendicazione
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 106 LEF
art. 131 LEF
Incarto n.
15.2004.195
Lugano
17 gennaio
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2004 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
della pretesa in restituzione di azioni fatta valere contro la ricorrente dal
marito
__________ PI
3, __________
nell’ambito delle esecuzioni n° __________ e __________
promosse contro quest’ultimo da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
entrambi patrocinati dall’ PA 2
rispettivamente, per la
seconda esecuzione citata, da
3.
PI 4
viste le
osservazioni 2 novembre 2004 dell’avv. PA 2 e dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1.
Con
decisione 24 agosto 2004 (CEF 15.04.79), questa Camera ha fatto ordine all’CO 1
di procedere al pignoramento della pretesa di CO 2 nei confronti della moglie TE
0.
alla restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________
e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ (già __________).
L’Ufficio ha dato seguito all’ordine il 3 settembre 2004 e ha spedito alle
parti il relativo verbale di completamento di pignoramento l’8 settembre 2004.
2.
Con
ricorso 18 ottobre 2004, __________ RI 1 afferma di essersi opposta al
pignoramento mediante scritto 13 settembre 2004, che tuttavia non figura agli
atti. Siccome essa chiede l’avvio di una procedura di rivendicazione ai sensi
degli art. 106 ss. LEF – sostenendo di essere proprietaria delle azioni datele
dal suo marito (e escusso) e contestando pertanto l’esistenza di qualsiasi diritto
alla restituzione –, il ricorso è comunque da ritenere tempestivo, in quanto i
terzi, sotto riserva dell’abuso di diritto, possono notificare le loro pretese
fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia
stata ripartita (art. 106 cpv. 2 LEF).
3.
Nel
merito, la domanda ricorsuale è infondata. Infatti, oggetto del pignoramento
non sono le azioni di cui la ricorrente si pretende proprietaria bensì il
diritto del marito alla loro restituzione. Certo, la ricorrente contesta anche
l’esistenza di un simile diritto. Tuttavia, come rettamente rilevato dai
resistenti, la questione a sapere se la pretesa pignorata esista o no non va
decisa in una procedura di rivendicazione ai sensi dell’art. 106 LEF, ma la
pretesa deve essere realizzata quale credito contestato, vuoi mediante vendita
agli incanti, vuoi mediante assegnazione giusta l’art. 131 LEF, mentre la lite
va poi decisa dal giudice civile nella causa promossa dall’aggiudicatario
contro il terzo debitore (cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13
ad § 24; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 106).
Si rivela
pertanto erronea la considerazione – peraltro abbondanziale e comunque solo
espressa nei motivi della decisione (cfr. Hohl,
Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n.
1309; Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton
Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 357) – che questa Camera ha espresso al cons. 3
della predetta sentenza 24 agosto 2004 (CEF 15.04.79), ovvero che la questione
della proprietà delle azioni sarebbe dovuta essere risolta nell’ambito della
procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 ss. LEF. La dottrina
citata (Rutz, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 131) si riferisce
in effetti al pignoramento di oggetti mobili (precisando che è escluso il
pignoramento delle pretese reali alla restituzione degli stessi) e non
al pignoramento di diritti alla restituzione di un oggetto fondati sul diritto
delle obbligazioni.
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 106 ss. e 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 18 ottobre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. __________ PA 1, __________;
– avv.
__________ PA 2, __________;
– PI
4, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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