15.2004.196
domanda di realizzazione
22 novembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.196
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, CEF
Titolo:
domanda di realizzazione
DOMANDA DI REALIZZAZIONE
art. 154 LEF
Incarto n.
15.2004.196
Lugano
22 novembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
richiamata
l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva
concesso effetto sospensivo;
Viste le
osservazioni:
16 novembre 2004
di PI 1;
17 novembre 2004
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che PI 1
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;
che al
precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11
ottobre 2004;
che in
data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in
via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti
dell’escussa;
che tale
domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;
che con
ricorso 4 novembre 2004 RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda
di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo
rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;
che delle
osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che per
l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno
immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione
del precetto esecutivo;
che se è
stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu
promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv.
1 LEF);
che
secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla
sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine
massimo, non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);
che il
precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente
il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il
20 ottobre 2004;
che di
conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per
richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 4 novembre 2004 di RI 1, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1,
– PI
1,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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