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Decisione

15.2004.196

domanda di realizzazione

22 novembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.196

Data decisione, Autorità:

22.11.2004, CEF

Titolo:

domanda di realizzazione

DOMANDA DI REALIZZAZIONE

art. 154 LEF

Incarto n.

15.2004.196

Lugano

22 novembre

2004

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n.

__________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

richiamata

l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva

concesso effetto sospensivo;

Viste le

osservazioni:

16 novembre 2004

di PI 1;

17 novembre 2004

dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che PI 1

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che al

precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11

ottobre 2004;

che in

data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in

via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti

dell’escussa;

che tale

domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;

che con

ricorso 4 novembre 2004 RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda

di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo

rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;

che delle

osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per

l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno

immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione

del precetto esecutivo;

che se è

stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu

promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv.

1 LEF);

che

secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla

sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine

massimo, non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);

che il

precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente

il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il

20 ottobre 2004;

che di

conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per

richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 4 novembre 2004 di RI 1, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1,

– PI

1,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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