15.2004.197
ricorso contro l'aggiudicazione
12 gennaio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.197
Data decisione, Autorità:
12.01.2005, CEF
Titolo:
ricorso contro l'aggiudicazione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2004.197
Lugano
12 gennaio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 novembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’ambito della procedura fallimentare
PI 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al
ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 16 novembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
il 14 aprile 2000 veniva dichiarato il fallimento della PI 1;
che
la società RI 1 è creditrice della fallita per un importo di fr. 35'334'281.30;
che
in data 7 novembre 2003 si è svolta l’asta pubblica per la vendita delle part. __________
e __________ RFD di __________ di proprietà della fallita;
che
le condizioni d’incanto prevedevano, tra l’altro, l’adempimento della
convenzione 4/12 settembre 2003 stipulata tra l’CO 1 e la RI 1relativa allo
smantellamento dei serbatoio ubicati sul sedime posto all’incanto;
che
in data 25 ottobre 2004 veniva depositato il conto finale e lo stato di riparto
del fallimento PI 1;
che
con ricorso 5 novembre 2004 la RI 1si aggrava contro tale atto, postulando la
sospensione della distribuzione dei dividendi fallimentari sino a conclusione
dello smantellamento delle cisterne situate sul sedime posto all’incanto;
che
la ricorrente rimette inoltre in discussione la convenzione stipulata con l’CO
1 il 4/12 settembre 2003, facente parte delle condizioni d’incanto delle part. __________
e __________ RFD di __________;
che
delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che
la ricorrente sostiene che essendo il costo di smantellamento presumibilmente
superiore a fr. 30.-- al m3, come stabilito nelle condizioni d’incanto, la
distribuzione del dividendo fallimentare sarebbe prematura;
che
la ricorrente, pur avendo formalmente impugnato lo stato di ripartizione,
solleva censure concernenti le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________
RFD di __________;
che
il gravame si rivela quindi manifestamente tardivo, essendo le condizioni
d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________ state inviate
alla ricorrente già il 4 settembre 2003 (cfr. doc. E) e ricevute da quest’ultima
almeno a far tempo dal 15 settembre 2003 (cfr. doc.F);
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
Considerandi
2.
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 5 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a: – RI 1.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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