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Decisione

15.2004.197

ricorso contro l'aggiudicazione

12 gennaio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.197

Data decisione, Autorità:

12.01.2005, CEF

Titolo:

ricorso contro l'aggiudicazione

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2004.197

Lugano

12 gennaio

2005

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 5 novembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’ambito della procedura fallimentare

PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al

ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni 16 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

il 14 aprile 2000 veniva dichiarato il fallimento della PI 1;

che

la società RI 1 è creditrice della fallita per un importo di fr. 35'334'281.30;

che

in data 7 novembre 2003 si è svolta l’asta pubblica per la vendita delle part. __________

e __________ RFD di __________ di proprietà della fallita;

che

le condizioni d’incanto prevedevano, tra l’altro, l’adempimento della

convenzione 4/12 settembre 2003 stipulata tra l’CO 1 e la RI 1relativa allo

smantellamento dei serbatoio ubicati sul sedime posto all’incanto;

che

in data 25 ottobre 2004 veniva depositato il conto finale e lo stato di riparto

del fallimento PI 1;

che

con ricorso 5 novembre 2004 la RI 1si aggrava contro tale atto, postulando la

sospensione della distribuzione dei dividendi fallimentari sino a conclusione

dello smantellamento delle cisterne situate sul sedime posto all’incanto;

che

la ricorrente rimette inoltre in discussione la convenzione stipulata con l’CO

1 il 4/12 settembre 2003, facente parte delle condizioni d’incanto delle part. __________

e __________ RFD di __________;

che

delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che

la ricorrente sostiene che essendo il costo di smantellamento presumibilmente

superiore a fr. 30.-- al m3, come stabilito nelle condizioni d’incanto, la

distribuzione del dividendo fallimentare sarebbe prematura;

che

la ricorrente, pur avendo formalmente impugnato lo stato di ripartizione,

solleva censure concernenti le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________

RFD di __________;

che

il gravame si rivela quindi manifestamente tardivo, essendo le condizioni

d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________ state inviate

alla ricorrente già il 4 settembre 2003 (cfr. doc. E) e ricevute da quest’ultima

almeno a far tempo dal 15 settembre 2003 (cfr. doc.F);

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

Considerandi

2.

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 5 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: – RI 1.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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