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Decisione

15.2004.198

ricorso contro l'aggiudicazione

14 gennaio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.198

Data decisione, Autorità:

14.01.2005, CEF

Titolo:

ricorso contro l'aggiudicazione

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2004.198

Lugano

14 gennaio

2005

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 11 novembre 2004 di

RI 1

rappr. da RA 2

contro

l’operato dell’

CO 1

nelle esecuzioni

promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1

PI 2

rappr. dal RA 1

procedura concernente anche

PI 3

patrocinato da PA 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 15 novembre 2004

con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

23 novembre 2004 delPI 1 e della PI 2;

26 novembre 2004 del PI 3;

6 dicembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

lo PI 1 e la PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri

crediti;

che

in data 13 ottobre 2004 veniva realizzata, su richiesta dei creditori, una

cartella ipotecaria al portatore di fr. 450'000.--, gravante in primo rango la

part. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1;

che

con ricorso 11 novembre 2004 RI 1 si è aggravato contro la realizzazione della

cartella ipotecaria in oggetto, postulandone l’annullamento;

che

il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nè le condizioni d’incanto, nè

l’elenco oneri e di conseguenza non avrebbe potuto far valere i propri diritti

nell’ambito della procedura esecutiva che lo concerne;

che

inoltre egli sostiene che l’aggiudicazione della cartella ipotecaria sarebbe

avvenuta in violazione dell’art. 126 LEF;

che

nelle proprie osservazioni sia lo PI 1 e la PI 2, nonché l’CO 1, sostengono la

tardività del gravame;

che

dall’esame degli atti si evince che l’avviso d’incanto della cartella

ipotecaria è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 29 settembre 2004 (cfr.

doc. E, prodotto dal ricorrente);

che

dall’incarto esecutivo risulta inoltre la notifica al debitore dell’avviso

d’incanto già in data 25 settembre 2004;

che

di conseguenza il ricorso 11 novembre 2004 contro la realizzazione della

cartella ipotecaria in oggetto, si rivela manifestamente tardivo;

che

abbondanzialmente va rilevato che le norme invocate dal ricorrente sarebbero

semmai applicabili alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare e non

a quella di realizzazione del pegno manuale, oggetto della presente vertenza;

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 11 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: - avvRA 2,;

- avv

PA 1,;

-RA

1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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