15.2004.198
ricorso contro l'aggiudicazione
14 gennaio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.198
Data decisione, Autorità:
14.01.2005, CEF
Titolo:
ricorso contro l'aggiudicazione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2004.198
Lugano
14 gennaio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 11 novembre 2004 di
RI 1
rappr. da RA 2
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle esecuzioni
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
PI 2
rappr. dal RA 1
procedura concernente anche
PI 3
patrocinato da PA 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 novembre 2004
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
23 novembre 2004 delPI 1 e della PI 2;
26 novembre 2004 del PI 3;
6 dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
lo PI 1 e la PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri
crediti;
che
in data 13 ottobre 2004 veniva realizzata, su richiesta dei creditori, una
cartella ipotecaria al portatore di fr. 450'000.--, gravante in primo rango la
part. __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1;
che
con ricorso 11 novembre 2004 RI 1 si è aggravato contro la realizzazione della
cartella ipotecaria in oggetto, postulandone l’annullamento;
che
il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nè le condizioni d’incanto, nè
l’elenco oneri e di conseguenza non avrebbe potuto far valere i propri diritti
nell’ambito della procedura esecutiva che lo concerne;
che
inoltre egli sostiene che l’aggiudicazione della cartella ipotecaria sarebbe
avvenuta in violazione dell’art. 126 LEF;
che
nelle proprie osservazioni sia lo PI 1 e la PI 2, nonché l’CO 1, sostengono la
tardività del gravame;
che
dall’esame degli atti si evince che l’avviso d’incanto della cartella
ipotecaria è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 29 settembre 2004 (cfr.
doc. E, prodotto dal ricorrente);
che
dall’incarto esecutivo risulta inoltre la notifica al debitore dell’avviso
d’incanto già in data 25 settembre 2004;
che
di conseguenza il ricorso 11 novembre 2004 contro la realizzazione della
cartella ipotecaria in oggetto, si rivela manifestamente tardivo;
che
abbondanzialmente va rilevato che le norme invocate dal ricorrente sarebbero
semmai applicabili alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare e non
a quella di realizzazione del pegno manuale, oggetto della presente vertenza;
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 11 novembre 2004 di RI 1, è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: - avvRA 2,;
- avv
PA 1,;
-RA
1,
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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