Lexipedia

Decisione

15.2004.200

fallimento. Vendita a trattative private di una villa situata all'estero. Assenza d'accertamento dell'esistenza di una procedura di fallimento secondario nel paese in questione

21 febbraio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto 8 aprile 1993, il Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di __________ PI 1. L’CO 1 è subentrato all’amministrazione speciale

designata dalla prima assemblea dei creditori quando, dopo la sospensione del

fallimento per mancanza di attivo avvenuta con decreto del 31 marzo 1999, la

procedura è potuta essere continuata nella forma sommaria (art. 231 LEF) a

seguito del versamento dell’anticipo di fr. 25'000.-- fissato dall’Ufficio.

B. Il 2

agosto 2000, l’CO 1, rendendo noto che fra gli attivi della massa fallimentare

era stata inventariata una villa situata ad __________ (Spagna), ha chiesto a

questa Camera di emanare un’attestazione in vista di far riconoscere in Spagna

il fallimento (principale) aperto in Svizzera, così da poter far realizzare la

villa a beneficio della massa. Con decisione 30 agosto 2000 (inc. 15.2000.99),

questa Camera ha segnatamente accertato il carattere definitivo della sentenza

di fallimento e della graduatoria nonché la competenza dell’CO 1 quale

amministrazione fallimentare ordinaria.

C. Il

25 aprile 2003, la ditta PI 2 di Zurigo ha reso nota la sua disponibilità ad

acquistare per fr. 300'000.-- la proprietà immobiliare del fallito situata ad __________

(Spagna).

D. Il

29 aprile 2003, il patrocinatore del fallito, ha informato l’CO 1 che la G__________

di Zurigo, iscritta nella graduatoria quale creditrice del fallito, aveva chiesto

al giudice di prime istanza n° 3 di __________ la revoca della sospensione del

procedimento esecutivo da essa promosso, nell’ambito del quale la banca aveva

ottenuto l’aggiudicazione della villa di __________, poi sospesa in seguito all’istanza

di autofallimento presentata dal fallito in Spagna. Onde evitare il trapasso

definitivo e irrevocabile della proprietà a favore della banca, l’avv. D__________

(per conto di __________) ha chiesto all’CO 1 di metterla agli incanti.

E. Il

16 maggio successivo, lo stesso legale ha nuovamente chiesto la messa agli

incanti della villa, trasmettendo all’CO 1 copia – con traduzione in tedesco –

della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale distrettuale di I. Istanza n° 2

di __________, con la quale, su istanza di PI 1, il fallimento svizzero veniva

riconosciuto in Spagna in virtù del Trattato del 19 novembre 1896 fra la

Svizzera e la Spagna sull’esecuzione reciproca delle decisioni in materia

civile e commerciale. Il 16 giugno 2003, l’CO 1 ha confermato di voler dare

seguito alla domanda.

F. Il

26 giugno 2003, PI 2, venuta a conoscenza della revoca della sospensione del

procedimento esecutivo promossa dalla G__________ tramite il patrocinatore

spagnolo del fallito, ha chiesto all’CO 1 di adottare i necessari provvedimenti

per impedire il trapasso; così che, con scritto 2 luglio 2003, l’Ufficio ha

reso attenta la G__________ sul fatto che la villa di __________ figurava

nell’inventario fallimentare e sul contenuto dell’art. 169 CP che punisce la distrazione

di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.

G. Il 9

febbraio 2004, l’CO 1 ha conferito mandato all’avv. __________ C__________, __________,

di rappresentare gli interessi della massa fallimentare nel procedimento

esecutivo promosso dalla G__________. Nel seguito, con scritto 24 maggio 2004, l’Ufficio,

su istanza del patrocinatore del fallito, ha autorizzato l’avv. C__________ a

chiedere al giudice spagnolo competente la revoca immediata dell’ordine di

trapasso della villa di __________, certificando che la stessa faceva parte

della massa fallimentare e che la distrazione di un valore patrimoniale a

favore di un singolo creditore o di un gruppo di creditori costituiva reato

penale sanzionato dal Codice penale svizzero.

H. Il

23 febbraio 2004, __________ M__________, iscritto in graduatoria in III

classe, ha comunicato all’CO 1 il proprio interesse all’acquisto del fondo.

I. Con

scritto 14 ottobre 2004, PI 2 ha formalmente inoltrato la sua offerta di

acquisto, allegando un assegno bancario di fr. 300'000.-- e il 29 ottobre 2004,

l’CO 1 ha comunicato l’offerta a tutti i creditori iscritti in graduatoria,

dando loro la possibilità, così come ad eventuali terzi, di presentare altre

offerte entro il 19 novembre 2004, e ha indetto nel contempo una licitazione

privata per il 26 novembre 2004. Secondo le condizioni d’asta, depositate dal

16 al 26 novembre 2004, il piede d’asta era fissato a fr. 350'000.--, tutte le

spese relative all’iscrizione del trapasso in Spagna essendo a carico

dell’acquirente senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione. Era inoltre

chiesto il versamento a contanti o con assegno bancario di un acconto di fr.

300'000.-- al momento dell’aggiudicazione, con l’avvertenza che esso non

sarebbe stato restituito in caso di mancata iscrizione del trapasso della

proprietà. Ogni garanzia da parte dell’Ufficio era esclusa, gli interessati

essendo resi attenti che la proprietà da aggiudicare era oggetto di un’istanza

di iscrizione del trapasso a favore della PI 4, momentaneamente sospesa in

attesa di giudizio presso il Tribunale di Prima Istanza di __________.

L. Con

scritto 8 novembre 2004, la PI 4, presentandosi quale cessionaria del credito

della G__________, ha chiesto l’annullamento della licitazione privata, facendo

valere di aver acquistato il fondo all’asta in Spagna già il 17 gennaio 2002.

Ha inoltre obiettato che l’importo di fr. 300'000.-- fosse ben inferiore al

vero prezzo dell’immobile, di modo che non era da escludere in concreto un

tentativo di abuso.

M. Con scritto 12 novembre

2004, __________ PI 5, iscritto in graduatoria in III classe, ha

chiesto che venisse bloccato con effetto immediato qualsiasi tentativo di vendita,

rispettivamente di realizzazione della villa di __________, che fosse allestita

una perizia del valore della proprietà dopo – a sua detta – la sua costosa

ristrutturazione, da sottoporre ai creditori con la facoltà di formulare altre

offerte, e che venisse autorizzato l’accesso alla villa agli interessati

all’acquisto, affinché potessero rendersi conto dello stato attuale

dell’immobile. Il 15 novembre 2004, l’Ufficio ha respinto tutte le richieste.

Il 18 novembre 2004, accennando segnatamente all’esistenza di una perizia che

determinerebbe il valore di stima attuale della villa in € 800'000, PI 5 ha

ribadito le sue domande, nuovamente respinte dall’Ufficio il 19 novembre 2004.

N. Il

17 novembre 2004, la ditta PI 3 ha inoltrato un’offerta di fr. 350'000.--.

O. Ora, in data 18

novembre 2004, RI 1, iscritto in terza classe nella graduatoria, presenta

“opposizione” contro la raccolta di offerte e la messa all’asta della villa di __________,

in quanto essa risultava già essere stata messa all’asta dall’Ufficio dei

fallimenti spagnolo competente. Il ricorrente afferma di opporsi al

provvedimento a titolo “puramente cautelativo”, in quanto non avrebbe avuto il

tempo di studiare il caso in modo più approfondito.

P. Nelle sue

osservazioni al ricorso, il fallito ricorda il procedimento esecutivo promosso

dalla PI 4 in Spagna e quello tendente all’estensione in quel Paese del

fallimento svizzero, senza peraltro prendere posizione sul ricorso. L’CO 1 ha

per contro concluso per la sua reiezione.

Considerandi

in diritto:

1.

Legittimata

a ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF è ogni parte che ha un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

38.

ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungs­rechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

n. 168 ad art. 17).

Nel caso in esame, il ricorrente riferisce un fatto – la

realizzazione della villa di __________ da parte dell’ufficio dei fallimenti

spagnolo competente – che, se avverato, potrebbe effettivamente avere un

influsso concreto sui propri interessi nella sua qualità di creditore del

fallito. Invero, egli non fornisce nessun indizio che permetta di ritenere che

la villa sia veramente stata aggiudicata in Spagna, né che il ricavo sia stato

superiore a quanto potrebbe fruire l’asta impugnata prevista in Svizzera, e nemmeno

asserisce di aver insinuato il suo credito nella procedura fallimentare

spagnola o di poterlo ancora fare. Nondimeno dagli accertamenti effettuati

d’ufficio da questa Camera (in virtù degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1

LPR), risultano indizi concreti secondo cui la sentenza di fallimento svizzera è

stata riconosciuta in Spagna (cfr. supra ad E), sebbene non sia dato a sapere

se PI 1 sia stato dichiarato in fallimento anche in quel paese (non sembrava il

caso a metà del 2003, cfr. fax 13 maggio 2003 dell’avv. __________ all’avv. D__________).

D’altronde, il fallito stesso pretende di aver formulato istanza di autofallimento

in Spagna (cfr. supra ad D). Il ricorrente ha pertanto incontestabilmente un

interesse alla sospensione del provvedimento impugnato in attesa che venga

chiarita la questione delle procedure giudiziarie pendenti all’estero. Il

ricorso è quindi ricevibile.

2.

Il

diritto internazionale dell’esecuzione forzata è retto dal principio della

territorialità in senso stretto: i provvedimenti esecutivi emanati in uno Stato

non spiegano effetti all’estero, salvo prescrizione contraria di una

convenzione internazionale o della legislazione interna dello Stato in cui il

provvedimento deve essere eseguito (ad es. art. 166 ss. LDIP) (cfr. A. R. Markus, Drittschuldners

Dilemna, in Festschrift für Franz Kellerhals, Berna 2005, p. 185 s. ad 2, con

rif.; per la Svizzera, Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed.,

Zurigo 1997/2001, Anhang D, p. 359 ad II.1.a; Gilliéron,

op. cit., n. 36 ad art. 197). Di conseguenza, l’CO 1 non era obbligato a tenere

conto di eventuali provvedimenti esecutivi emanati in Spagna contro il fallito,

nella misura in cui non erano stati riconosciuti in Svizzera (ciò che sembra

possibile solo per le procedure fallimentari e concordatarie –conformemente agli

art. 166 ss. LDIP – e non per le esecuzioni individuali, cfr. Markus, op. cit., p. 190 e nota 90).

D’altronde, la licitazione privata prospettata non viola la sovranità dello

Stato spagnolo: le sue autorità, e in particolare quelle preposte alla tenuta

del registro fondiario, rimangono in effetti libere di riconoscere o no un’aggiudicazione

pronunciata in Svizzera e d’iscrivere il trapasso a favore dell’aggiudicatario.

3.

Nella procedura

sommaria, l’ufficio dei fallimenti (e non i creditori) determina autonomamente

il modo di realizzazione degli attivi fallimentari – l’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF

non rinvia all’art. 256 cpv. 1 LEF (Bürgi,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad

art. 231) –, sotto riserva del mancato consenso dei creditori pignoratizi alla

vendita a trattative private di un bene gravato da pegno (art. 256 cpv. 2 LEF),

ma deve per legge tenere conto - con il maggior riguardo possibile - degli

interessi dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF).

Nel caso di specie, l’CO 1

non appare aver sufficientemente preso in considerazione gli interessi dei

creditori prima di fissare l’asta. Se esiste davvero la possibilità di far

aprire in Spagna una procedura di fallimento secondario (ai sensi degli art.

166.

ss. LDIP) oppure di “avocare alla massa” (cfr. art. 62 RUF) la villa di __________,

l’ufficio, nell’interesse della massa, deve tentare questa via, la quale

consentirebbe probabilmente di ottenere un risultato migliore di quello che

potrebbe essere raggiunto con la prospettata licitazione privata, in quanto

nella prima ipotesi gli offerenti non dovrebbero più temere di non poter far

iscrivere il trapasso della villa in Spagna; l’allestimento di una perizia

aggiornata nell’ambito di una procedura esecutiva spagnola e la facoltà per gli

interessati di accedere alla villa per ispezione costituirebbero inoltre altri

elementi suscettibili di favorire la presentazione di offerte (migliori) anche da

parte di altre persone. La prospettata licitazione privata appare pertanto

perlomeno prematura. L’Ufficio avrebbe inoltre dovuto in precedenza farsi

consegnare, se del caso tramite l’avv. C__________, che già risulta difendere

gli interessi della massa in Spagna (cfr. supra ad G), l’originale della

sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale distrettuale di I.

Istanza n° 2 di __________ (cfr. supra ad E), con l’attestazione del suo

carattere esecutivo. L’Ufficio avrebbe dovuto poi informarsi sulla procedura da

seguire per sollecitare, sulla base di tale sentenza, la collaborazione delle

autorità esecutive spagnole in vista della realizzazione della villa di __________,

così come sulle possibilità di successo della procedura esecutiva promossa

dalla G__________, riservata l’eventualità di denunciare questa società o i

suoi organi al Ministero pubblico per il reato di distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ai sensi dell’art. 169 CP. In

base a questi accertamenti (per i quali le liquidità a disposizione della massa

sembrano sufficienti, poiché dal protocollo del fallimento risulta che a fronte

dell’anticipo di fr. 25'000.-- versato per la riattivazione della procedura

fallimentare svizzera le spese ammontano oggi circa a fr. 4'000.--), l’Ufficio

avrebbe potuto compiutamente scegliere il miglior modo di realizzazione della

villa del fallito, in conformità dell’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF, fornendo

inoltre ai creditori le informazioni necessarie alla valutazione della

soluzione presa in considerazione. Il provvedimento impugnato va quindi

annullato affinché l’Ufficio esegua gli accertamenti testé descritti.

4.

Il ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a e 231LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 18 novembre 2004 di RI 1, __________, è accolto.

1.1

Di

conseguenza è annullato il provvedimento 29 ottobre 2004 dell’CO 1 tendente

alla realizzazione a mezzo di vendita a trattative private delle particelle n°

110.

e 111 __________, __________, (Spagna).

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– avv. dott. __________

PI 2, __________;

PI 3, __________;

PI 4, __________;

PI 5,__________;

__________ ,__________.

Comunicazione

all’CO 1, __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster