15.2004.200
fallimento. Vendita a trattative private di una villa situata all'estero. Assenza d'accertamento dell'esistenza di una procedura di fallimento secondario nel paese in questione
21 febbraio 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.200
Data decisione, Autorità:
21.02.2005, CEF
Titolo:
fallimento. Vendita a trattative private di una villa situata all'estero. Assenza d'accertamento dell'esistenza di una procedura di fallimento secondario nel paese in questione
VENDITA A TRATTATIVE PRIVATE
art. 231 LEF
Incarto n.
15.2004.200
Lugano
21 febbraio 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 18 novembre 2004 di
__________
RI 1, __________ (VS)
rappr.
dall’avv. __________ RA
1, __________
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
29 ottobre 2004 tendente alla realizzazione a mezzo di vendita a trattative
private delle particelle n° __________ e __________ __________ (__________,
Spagna) nella procedura fallimentare aperta contro
__________ PI 1, __________
rappr. dall’__________ D__________, __________
procedura concernente segnatamente anche gli
offerenti
PI 2,
__________
PI 3, __________
e i creditori
PI 4, __________
__________ PI 5, __________
__________
M__________, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto 8 aprile 1993, il Pretore __________, ha dichiarato il
fallimento di __________ PI 1. L’CO 1 è subentrato all’amministrazione speciale
designata dalla prima assemblea dei creditori quando, dopo la sospensione del
fallimento per mancanza di attivo avvenuta con decreto del 31 marzo 1999, la
procedura è potuta essere continuata nella forma sommaria (art. 231 LEF) a
seguito del versamento dell’anticipo di fr. 25'000.-- fissato dall’Ufficio.
B. Il 2
agosto 2000, l’CO 1, rendendo noto che fra gli attivi della massa fallimentare
era stata inventariata una villa situata ad __________ (Spagna), ha chiesto a
questa Camera di emanare un’attestazione in vista di far riconoscere in Spagna
il fallimento (principale) aperto in Svizzera, così da poter far realizzare la
villa a beneficio della massa. Con decisione 30 agosto 2000 (inc. 15.2000.99),
questa Camera ha segnatamente accertato il carattere definitivo della sentenza
di fallimento e della graduatoria nonché la competenza dell’CO 1 quale
amministrazione fallimentare ordinaria.
C. Il
25 aprile 2003, la ditta PI 2 di Zurigo ha reso nota la sua disponibilità ad
acquistare per fr. 300'000.-- la proprietà immobiliare del fallito situata ad __________
(Spagna).
D. Il
29 aprile 2003, il patrocinatore del fallito, ha informato l’CO 1 che la G__________
di Zurigo, iscritta nella graduatoria quale creditrice del fallito, aveva chiesto
al giudice di prime istanza n° 3 di __________ la revoca della sospensione del
procedimento esecutivo da essa promosso, nell’ambito del quale la banca aveva
ottenuto l’aggiudicazione della villa di __________, poi sospesa in seguito all’istanza
di autofallimento presentata dal fallito in Spagna. Onde evitare il trapasso
definitivo e irrevocabile della proprietà a favore della banca, l’avv. D__________
(per conto di __________) ha chiesto all’CO 1 di metterla agli incanti.
E. Il
16 maggio successivo, lo stesso legale ha nuovamente chiesto la messa agli
incanti della villa, trasmettendo all’CO 1 copia – con traduzione in tedesco –
della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale distrettuale di I. Istanza n° 2
di __________, con la quale, su istanza di PI 1, il fallimento svizzero veniva
riconosciuto in Spagna in virtù del Trattato del 19 novembre 1896 fra la
Svizzera e la Spagna sull’esecuzione reciproca delle decisioni in materia
civile e commerciale. Il 16 giugno 2003, l’CO 1 ha confermato di voler dare
seguito alla domanda.
F. Il
26 giugno 2003, PI 2, venuta a conoscenza della revoca della sospensione del
procedimento esecutivo promossa dalla G__________ tramite il patrocinatore
spagnolo del fallito, ha chiesto all’CO 1 di adottare i necessari provvedimenti
per impedire il trapasso; così che, con scritto 2 luglio 2003, l’Ufficio ha
reso attenta la G__________ sul fatto che la villa di __________ figurava
nell’inventario fallimentare e sul contenuto dell’art. 169 CP che punisce la distrazione
di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.
G. Il 9
febbraio 2004, l’CO 1 ha conferito mandato all’avv. __________ C__________, __________,
di rappresentare gli interessi della massa fallimentare nel procedimento
esecutivo promosso dalla G__________. Nel seguito, con scritto 24 maggio 2004, l’Ufficio,
su istanza del patrocinatore del fallito, ha autorizzato l’avv. C__________ a
chiedere al giudice spagnolo competente la revoca immediata dell’ordine di
trapasso della villa di __________, certificando che la stessa faceva parte
della massa fallimentare e che la distrazione di un valore patrimoniale a
favore di un singolo creditore o di un gruppo di creditori costituiva reato
penale sanzionato dal Codice penale svizzero.
H. Il
23 febbraio 2004, __________ M__________, iscritto in graduatoria in III
classe, ha comunicato all’CO 1 il proprio interesse all’acquisto del fondo.
I. Con
scritto 14 ottobre 2004, PI 2 ha formalmente inoltrato la sua offerta di
acquisto, allegando un assegno bancario di fr. 300'000.-- e il 29 ottobre 2004,
l’CO 1 ha comunicato l’offerta a tutti i creditori iscritti in graduatoria,
dando loro la possibilità, così come ad eventuali terzi, di presentare altre
offerte entro il 19 novembre 2004, e ha indetto nel contempo una licitazione
privata per il 26 novembre 2004. Secondo le condizioni d’asta, depositate dal
16 al 26 novembre 2004, il piede d’asta era fissato a fr. 350'000.--, tutte le
spese relative all’iscrizione del trapasso in Spagna essendo a carico
dell’acquirente senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione. Era inoltre
chiesto il versamento a contanti o con assegno bancario di un acconto di fr.
300'000.-- al momento dell’aggiudicazione, con l’avvertenza che esso non
sarebbe stato restituito in caso di mancata iscrizione del trapasso della
proprietà. Ogni garanzia da parte dell’Ufficio era esclusa, gli interessati
essendo resi attenti che la proprietà da aggiudicare era oggetto di un’istanza
di iscrizione del trapasso a favore della PI 4, momentaneamente sospesa in
attesa di giudizio presso il Tribunale di Prima Istanza di __________.
L. Con
scritto 8 novembre 2004, la PI 4, presentandosi quale cessionaria del credito
della G__________, ha chiesto l’annullamento della licitazione privata, facendo
valere di aver acquistato il fondo all’asta in Spagna già il 17 gennaio 2002.
Ha inoltre obiettato che l’importo di fr. 300'000.-- fosse ben inferiore al
vero prezzo dell’immobile, di modo che non era da escludere in concreto un
tentativo di abuso.
M. Con scritto 12 novembre
2004, __________ PI 5, iscritto in graduatoria in III classe, ha
chiesto che venisse bloccato con effetto immediato qualsiasi tentativo di vendita,
rispettivamente di realizzazione della villa di __________, che fosse allestita
una perizia del valore della proprietà dopo – a sua detta – la sua costosa
ristrutturazione, da sottoporre ai creditori con la facoltà di formulare altre
offerte, e che venisse autorizzato l’accesso alla villa agli interessati
all’acquisto, affinché potessero rendersi conto dello stato attuale
dell’immobile. Il 15 novembre 2004, l’Ufficio ha respinto tutte le richieste.
Il 18 novembre 2004, accennando segnatamente all’esistenza di una perizia che
determinerebbe il valore di stima attuale della villa in € 800'000, PI 5 ha
ribadito le sue domande, nuovamente respinte dall’Ufficio il 19 novembre 2004.
N. Il
17 novembre 2004, la ditta PI 3 ha inoltrato un’offerta di fr. 350'000.--.
O. Ora, in data 18
novembre 2004, RI 1, iscritto in terza classe nella graduatoria, presenta
“opposizione” contro la raccolta di offerte e la messa all’asta della villa di __________,
in quanto essa risultava già essere stata messa all’asta dall’Ufficio dei
fallimenti spagnolo competente. Il ricorrente afferma di opporsi al
provvedimento a titolo “puramente cautelativo”, in quanto non avrebbe avuto il
tempo di studiare il caso in modo più approfondito.
P. Nelle sue
osservazioni al ricorso, il fallito ricorda il procedimento esecutivo promosso
dalla PI 4 in Spagna e quello tendente all’estensione in quel Paese del
fallimento svizzero, senza peraltro prendere posizione sul ricorso. L’CO 1 ha
per contro concluso per la sua reiezione.
Considerandi
in diritto:
1.
Legittimata
a ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF è ogni parte che ha un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
38.
ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
n. 168 ad art. 17).
Nel caso in esame, il ricorrente riferisce un fatto – la
realizzazione della villa di __________ da parte dell’ufficio dei fallimenti
spagnolo competente – che, se avverato, potrebbe effettivamente avere un
influsso concreto sui propri interessi nella sua qualità di creditore del
fallito. Invero, egli non fornisce nessun indizio che permetta di ritenere che
la villa sia veramente stata aggiudicata in Spagna, né che il ricavo sia stato
superiore a quanto potrebbe fruire l’asta impugnata prevista in Svizzera, e nemmeno
asserisce di aver insinuato il suo credito nella procedura fallimentare
spagnola o di poterlo ancora fare. Nondimeno dagli accertamenti effettuati
d’ufficio da questa Camera (in virtù degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1
LPR), risultano indizi concreti secondo cui la sentenza di fallimento svizzera è
stata riconosciuta in Spagna (cfr. supra ad E), sebbene non sia dato a sapere
se PI 1 sia stato dichiarato in fallimento anche in quel paese (non sembrava il
caso a metà del 2003, cfr. fax 13 maggio 2003 dell’avv. __________ all’avv. D__________).
D’altronde, il fallito stesso pretende di aver formulato istanza di autofallimento
in Spagna (cfr. supra ad D). Il ricorrente ha pertanto incontestabilmente un
interesse alla sospensione del provvedimento impugnato in attesa che venga
chiarita la questione delle procedure giudiziarie pendenti all’estero. Il
ricorso è quindi ricevibile.
2.
Il
diritto internazionale dell’esecuzione forzata è retto dal principio della
territorialità in senso stretto: i provvedimenti esecutivi emanati in uno Stato
non spiegano effetti all’estero, salvo prescrizione contraria di una
convenzione internazionale o della legislazione interna dello Stato in cui il
provvedimento deve essere eseguito (ad es. art. 166 ss. LDIP) (cfr. A. R. Markus, Drittschuldners
Dilemna, in Festschrift für Franz Kellerhals, Berna 2005, p. 185 s. ad 2, con
rif.; per la Svizzera, Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed.,
Zurigo 1997/2001, Anhang D, p. 359 ad II.1.a; Gilliéron,
op. cit., n. 36 ad art. 197). Di conseguenza, l’CO 1 non era obbligato a tenere
conto di eventuali provvedimenti esecutivi emanati in Spagna contro il fallito,
nella misura in cui non erano stati riconosciuti in Svizzera (ciò che sembra
possibile solo per le procedure fallimentari e concordatarie –conformemente agli
art. 166 ss. LDIP – e non per le esecuzioni individuali, cfr. Markus, op. cit., p. 190 e nota 90).
D’altronde, la licitazione privata prospettata non viola la sovranità dello
Stato spagnolo: le sue autorità, e in particolare quelle preposte alla tenuta
del registro fondiario, rimangono in effetti libere di riconoscere o no un’aggiudicazione
pronunciata in Svizzera e d’iscrivere il trapasso a favore dell’aggiudicatario.
3.
Nella procedura
sommaria, l’ufficio dei fallimenti (e non i creditori) determina autonomamente
il modo di realizzazione degli attivi fallimentari – l’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF
non rinvia all’art. 256 cpv. 1 LEF (Bürgi,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad
art. 231) –, sotto riserva del mancato consenso dei creditori pignoratizi alla
vendita a trattative private di un bene gravato da pegno (art. 256 cpv. 2 LEF),
ma deve per legge tenere conto - con il maggior riguardo possibile - degli
interessi dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF).
Nel caso di specie, l’CO 1
non appare aver sufficientemente preso in considerazione gli interessi dei
creditori prima di fissare l’asta. Se esiste davvero la possibilità di far
aprire in Spagna una procedura di fallimento secondario (ai sensi degli art.
166.
ss. LDIP) oppure di “avocare alla massa” (cfr. art. 62 RUF) la villa di __________,
l’ufficio, nell’interesse della massa, deve tentare questa via, la quale
consentirebbe probabilmente di ottenere un risultato migliore di quello che
potrebbe essere raggiunto con la prospettata licitazione privata, in quanto
nella prima ipotesi gli offerenti non dovrebbero più temere di non poter far
iscrivere il trapasso della villa in Spagna; l’allestimento di una perizia
aggiornata nell’ambito di una procedura esecutiva spagnola e la facoltà per gli
interessati di accedere alla villa per ispezione costituirebbero inoltre altri
elementi suscettibili di favorire la presentazione di offerte (migliori) anche da
parte di altre persone. La prospettata licitazione privata appare pertanto
perlomeno prematura. L’Ufficio avrebbe inoltre dovuto in precedenza farsi
consegnare, se del caso tramite l’avv. C__________, che già risulta difendere
gli interessi della massa in Spagna (cfr. supra ad G), l’originale della
sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale distrettuale di I.
Istanza n° 2 di __________ (cfr. supra ad E), con l’attestazione del suo
carattere esecutivo. L’Ufficio avrebbe dovuto poi informarsi sulla procedura da
seguire per sollecitare, sulla base di tale sentenza, la collaborazione delle
autorità esecutive spagnole in vista della realizzazione della villa di __________,
così come sulle possibilità di successo della procedura esecutiva promossa
dalla G__________, riservata l’eventualità di denunciare questa società o i
suoi organi al Ministero pubblico per il reato di distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ai sensi dell’art. 169 CP. In
base a questi accertamenti (per i quali le liquidità a disposizione della massa
sembrano sufficienti, poiché dal protocollo del fallimento risulta che a fronte
dell’anticipo di fr. 25'000.-- versato per la riattivazione della procedura
fallimentare svizzera le spese ammontano oggi circa a fr. 4'000.--), l’Ufficio
avrebbe potuto compiutamente scegliere il miglior modo di realizzazione della
villa del fallito, in conformità dell’art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF, fornendo
inoltre ai creditori le informazioni necessarie alla valutazione della
soluzione presa in considerazione. Il provvedimento impugnato va quindi
annullato affinché l’Ufficio esegua gli accertamenti testé descritti.
4.
Il ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a e 231LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 18 novembre 2004 di RI 1, __________, è accolto.
1.1
Di
conseguenza è annullato il provvedimento 29 ottobre 2004 dell’CO 1 tendente
alla realizzazione a mezzo di vendita a trattative private delle particelle n°
110.
e 111 __________, __________, (Spagna).
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– avv. dott. __________
–
PI 2, __________;
–
PI 3, __________;
–
PI 4, __________;
–
PI 5,__________;
–
__________ ,__________.
Comunicazione
all’CO 1, __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster