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Decisione

15.2004.201

rivendicazione di proprietà

25 gennaio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 (inc. n. 15.2004.201) e di PI 2 (inc. n.

15.2004.202) sono entrambi riferiti alla stessa procedura esecutiva, sono

motivati allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti, così che

le due vertenze possono essere congiunte;

che

per l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare

presso l’ufficio di esecuzione la pretesa del terzo quando questa riguarda un

bene mobile in possesso esclusivo del debitore;

che

se la pretesa è contestata entro un primo termine di dieci giorni fissato

dall’ufficio al debitore, rispettivamente al creditore (art. 107 cpv. 2 LEF), allora

al terzo viene impartito un termine di venti giorni per promuovere l’azione di

accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107

cpv. 5 LEF);

che,

se la pretesa riguarda invece un bene mobile che si trova in possesso o in

copossesso del terzo, si applica l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF secondo il quale il

creditore o il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di

contestazione della sua pretesa, impartendo loro l’ufficio un termine di venti

giorni per promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF);

che

il copossesso di un bene può sussistere quando il terzo vive con l’escusso

nella stessa economia domestica (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 107 LEF);

che,

nel caso di veicoli a motore, il possessore non corrisponde necessariamente al

detentore, il cui nome figura nella licenza di circolazione, così che -ad

esempio- la moglie che utilizza il veicolo del debitore e ne possiede una

chiave è da ritenere copossessore dello stesso (DTF 110 III 91;

Staehelin, op. cit. n. 8 ad art. 107);

che nel caso di specie i veicoli rivendicati, benché immatricolati a

nome del debitore, risultano essere utilizzati, rispettivamente dalla

convivente e dal figlio dell’escusso, abitante anch’egli con il padre;

che

sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina citata in precedenza, i

ricorrenti devono essere ritenuti copossessori dei veicoli rivendicati e quindi

alla fattispecie in esame torna applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107

LEF;

che

avendo la creditrice PI 1 contestato la pretesa dei ricorrenti, conformemente a

quanto stabilito dall’art. 108 cpv. 2 LEF, a lei e non ai ricorrenti avrebbe

dovuto essere assegnato il termine per promuovere l’azione di merito;

che

di conseguenza l’assegnazione di termine ai ricorrenti, effettuata dall’CO 1

dev’essere annullata;

che i

ricorsi vanno pertanto accolti;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Le

procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1, Gondola, e di PI 2, ,

sono congiunte.

Considerandi

2.

Il

ricorso 22 novembre 2004 di RI 1, , è accolto.

2.1

Di

conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’CO 1 a RI

1.

nell’esecuzione n.__________.

3.

Il

ricorso 22 novembre 2004 di PI 2, è accolto.

3.1

Di

conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno a Pierpaolo PI 2 nell’esecuzione n.__________.

4.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

6.

Intimazione

a: – avv. RA 1,

–PI

2,;

PI

1.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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