15.2004.201
rivendicazione di proprietà
25 gennaio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.201
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, CEF
Titolo:
rivendicazione di proprietà
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 107 LEF
art. 108 LEF
Incarto n.
15.2004.201/202
Lugano
25 gennaio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli,
statuendo sui ricorsi 22 novembre 2004 di
RI 1 Gordola
e
Pierpaolo PI 2, Gordola
entrambi rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
637087 promossa da
PI 1
nei confronti
di
PI 2
richiamate le ordinanze presidenziali 24 novembre 2004
con le quali ai ricorsi è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
8 dicembre 2004 di PI 1;
13 dicembre 2004 dell’CO 1;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che PI 1
procede nei confronti di PI 2 per l’incasso del proprio credito;
che in
data 20 settembre 2004 l’CO 1 procedeva al pignoramento delle autovetture
Chrysler Grand Voyager targata TI __________ e VW Golf targata TI __________,
immatricolate a nome dell’escusso;
che tali
veicoli venivano dichiarati di proprietà, rispettivamente di RI 1 (Chrysler
Grand Voyager) e di PI 2;
che con
scritto 25 ottobre 2004 la creditrice PI 1 contestava tali rivendicazioni;
che –di
conseguenza- l’CO 1 assegnava il 10 novembre 2004 a RI 1 e a PI 2 il termine
per promuovere l’azione di cui all’art. 107 LEF;
che contro
l’assegnazione di quel termine sono insorti il 22 novembre 2004, con gravami
separati, RI 1 e PI 2 sostenendo che alla fattispecie in esame tornerebbe
applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;
che delle
osservazioni di PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che
più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con
un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm
non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (CEF 16 febbraio 1999
[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1);
che
Fatti
i ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 (inc. n. 15.2004.201) e di PI 2 (inc. n.
15.2004.202) sono entrambi riferiti alla stessa procedura esecutiva, sono
motivati allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti, così che
le due vertenze possono essere congiunte;
che
per l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare
presso l’ufficio di esecuzione la pretesa del terzo quando questa riguarda un
bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
che
se la pretesa è contestata entro un primo termine di dieci giorni fissato
dall’ufficio al debitore, rispettivamente al creditore (art. 107 cpv. 2 LEF), allora
al terzo viene impartito un termine di venti giorni per promuovere l’azione di
accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107
cpv. 5 LEF);
che,
se la pretesa riguarda invece un bene mobile che si trova in possesso o in
copossesso del terzo, si applica l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF secondo il quale il
creditore o il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di
contestazione della sua pretesa, impartendo loro l’ufficio un termine di venti
giorni per promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF);
che
il copossesso di un bene può sussistere quando il terzo vive con l’escusso
nella stessa economia domestica (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 107 LEF);
che,
nel caso di veicoli a motore, il possessore non corrisponde necessariamente al
detentore, il cui nome figura nella licenza di circolazione, così che -ad
esempio- la moglie che utilizza il veicolo del debitore e ne possiede una
chiave è da ritenere copossessore dello stesso (DTF 110 III 91;
Staehelin, op. cit. n. 8 ad art. 107);
che nel caso di specie i veicoli rivendicati, benché immatricolati a
nome del debitore, risultano essere utilizzati, rispettivamente dalla
convivente e dal figlio dell’escusso, abitante anch’egli con il padre;
che
sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina citata in precedenza, i
ricorrenti devono essere ritenuti copossessori dei veicoli rivendicati e quindi
alla fattispecie in esame torna applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107
LEF;
che
avendo la creditrice PI 1 contestato la pretesa dei ricorrenti, conformemente a
quanto stabilito dall’art. 108 cpv. 2 LEF, a lei e non ai ricorrenti avrebbe
dovuto essere assegnato il termine per promuovere l’azione di merito;
che
di conseguenza l’assegnazione di termine ai ricorrenti, effettuata dall’CO 1
dev’essere annullata;
che i
ricorsi vanno pertanto accolti;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le
procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1, Gondola, e di PI 2, ,
sono congiunte.
Considerandi
2.
Il
ricorso 22 novembre 2004 di RI 1, , è accolto.
2.1
Di
conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’CO 1 a RI
1.
nell’esecuzione n.__________.
3.
Il
ricorso 22 novembre 2004 di PI 2, è accolto.
3.1
Di
conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno a Pierpaolo PI 2 nell’esecuzione n.__________.
4.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
6.
Intimazione
a: – avv. RA 1,
–PI
2,;
PI
1.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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