15.2004.203
Foro esecutivo. Domicilio della persona fisica che è iscritto presso il Controllo abitanti di un comune non ticinese.
2 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.203
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, CEF
Titolo:
Foro esecutivo. Domicilio della persona fisica che è iscritto presso il Controllo abitanti di un comune non ticinese.
FORO ORDINARIO
art. 46 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2004.203
Lugano
2 febbraio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 novembre 2004 di
RI 1 Curio
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del
precetto esecutivo 8 giugno 2004, dell’avviso di pignoramento 8 ottobre 2004 e
della diffida 8 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PI
1
viste le
osservazioni 10 dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
ricorrente allega di essere domiciliato nel Canton Vallese e non nel Ticino,
dove sarebbe residente saltuario presso l’abitazione di un’amica, ragione per
cui non avrebbe potuto interporre opposizione al precetto esecutivo. A sua
detta, la procedura sarebbe già in corso nel Canton Vallese e la creditrice
sarebbe già stata tacitata.
Considerandi
2.
La
censura diretta contro l’emissione del precetto esecutivo è tardiva, siccome
esso è stato notificato il 13 luglio 2004 mediante pubblicazione sul Foglio
ufficiale cantonale (FUC n. 56/2004), modo di notifica che non viene criticato
dal ricorrente.
Invece la
censura diretta contro l’avviso di pignoramento va esaminata indipendentemente
dalla sua tempestività, poiché la prosecuzione dell’esecuzione a un foro
erroneo – contrariamente all’emissione del precetto esecutivo – è motivo di
nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.; CEF 23
agosto 2004 [15.04.88]).
3.
Nel
merito, risulta dall’istruttoria eseguita da questa Camera che il ricorrente è
iscritto presso il Controllo abitanti del Comune di C__________ (VS) (cfr.
“attestation de domicile” 22 settembre 2004 rilasciata dal Comune di C__________,
allegata alla risposta della Cancelleria del Comune di __________ allo scritto
20.
gennaio 2005 di questa Camera).
Tuttavia
egli risiede a __________ e lavora presso la ditta P__________ di __________
con un grado di occupazione del 100% dal 6 giugno 2002 (cfr. risposta del
Comune di __________ e scritto 24 gennaio 2005 di P__________); la sua
corrispondenza viene inviata alla casella postale n. __________ di __________, e
viene ritirata (ad ogni modo è stato il caso della diffida 8 novembre 2004
dell’CO 1, tant’è che il ricorrente è stato presente al pignoramento del 16
novembre 2004, sebbene abbia rifiutato di firmare il verbale).
All’Ufficio
esecuzione di __________, della cui giurisdizione fa parte __________, il
ricorrente risulta partito per il Ticino dal mese di aprile 2001, motivo per il
quale quell’Ufficio, il 14 maggio 2001, ha ritornato le domande di esecuzione
inoltrate dalla __________ e dallo __________ (cfr. estratto del registro dei
debitori dell’Ufficio di __________ del 26 gennaio 2005).
Le indicazioni
che precedono confermano peraltro, in sostanza, quanto esposto dall’Ufficio
esecuzione di __________ nelle osservazioni formulate in una precedente
procedura ricorsuale che opponeva le stesse parti (cfr. CEF 27 febbraio 2004
[15.03.138], cons. C).
4.
Siccome
l’escusso risiede a __________, lavora ad __________ e non fa spesso ritorno
nel Vallese (cfr. le dichiarazioni del padre raccolte dall’Ufficio esecuzione
di __________), ben si può considerare che egli abbia il centro dei propri
interessi nel Distretto di __________ e pertanto vi abbia il domicilio ai sensi
dell’art. 46 cpv. 1 LEF. Non sussiste d’altronde il rischio che egli venga
escusso in due luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________
considera che il foro esecutivo generale si trova in Ticino. Comunque, a scanso
di equivoci, la presente sentenza viene trasmessa anche a quell’ufficio.
5.
Il
ricorso va pertanto respinto
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 19 novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI 1, CP 225 Agno;
– __________
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1 e all’Office des poursuites de __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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