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Decisione

15.2004.203

Foro esecutivo. Domicilio della persona fisica che è iscritto presso il Controllo abitanti di un comune non ticinese.

2 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.203

Data decisione, Autorità:

02.02.2005, CEF

Titolo:

Foro esecutivo. Domicilio della persona fisica che è iscritto presso il Controllo abitanti di un comune non ticinese.

FORO ORDINARIO

art. 46 cpv. 1 LEF

Incarto n.

15.2004.203

Lugano

2 febbraio

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 19 novembre 2004 di

RI 1 Curio

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del

precetto esecutivo 8 giugno 2004, dell’avviso di pignoramento 8 ottobre 2004 e

della diffida 8 novembre 2004 emessi nell’esecuzione n. __________ promossa

contro il ricorrente da

PI

1

viste le

osservazioni 10 dicembre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il

ricorrente allega di essere domiciliato nel Canton Vallese e non nel Ticino,

dove sarebbe residente saltuario presso l’abitazione di un’amica, ragione per

cui non avrebbe potuto interporre opposizione al precetto esecutivo. A sua

detta, la procedura sarebbe già in corso nel Canton Vallese e la creditrice

sarebbe già stata tacitata.

Considerandi

2.

La

censura diretta contro l’emissione del precetto esecutivo è tardiva, siccome

esso è stato notificato il 13 luglio 2004 mediante pubblicazione sul Foglio

ufficiale cantonale (FUC n. 56/2004), modo di notifica che non viene criticato

dal ricorrente.

Invece la

censura diretta contro l’avviso di pignoramento va esaminata indipendentemente

dalla sua tempestività, poiché la prosecuzione dell’esecuzione a un foro

erroneo – contrariamente all’emissione del precetto esecutivo – è motivo di

nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.; CEF 23

agosto 2004 [15.04.88]).

3.

Nel

merito, risulta dall’istruttoria eseguita da questa Camera che il ricorrente è

iscritto presso il Controllo abitanti del Comune di C__________ (VS) (cfr.

“attestation de domicile” 22 settembre 2004 rilasciata dal Comune di C__________,

allegata alla risposta della Cancelleria del Comune di __________ allo scritto

20.

gennaio 2005 di questa Camera).

Tuttavia

egli risiede a __________ e lavora presso la ditta P__________ di __________

con un grado di occupazione del 100% dal 6 giugno 2002 (cfr. risposta del

Comune di __________ e scritto 24 gennaio 2005 di P__________); la sua

corrispondenza viene inviata alla casella postale n. __________ di __________, e

viene ritirata (ad ogni modo è stato il caso della diffida 8 novembre 2004

dell’CO 1, tant’è che il ricorrente è stato presente al pignoramento del 16

novembre 2004, sebbene abbia rifiutato di firmare il verbale).

All’Ufficio

esecuzione di __________, della cui giurisdizione fa parte __________, il

ricorrente risulta partito per il Ticino dal mese di aprile 2001, motivo per il

quale quell’Ufficio, il 14 maggio 2001, ha ritornato le domande di esecuzione

inoltrate dalla __________ e dallo __________ (cfr. estratto del registro dei

debitori dell’Ufficio di __________ del 26 gennaio 2005).

Le indicazioni

che precedono confermano peraltro, in sostanza, quanto esposto dall’Ufficio

esecuzione di __________ nelle osservazioni formulate in una precedente

procedura ricorsuale che opponeva le stesse parti (cfr. CEF 27 febbraio 2004

[15.03.138], cons. C).

4.

Siccome

l’escusso risiede a __________, lavora ad __________ e non fa spesso ritorno

nel Vallese (cfr. le dichiarazioni del padre raccolte dall’Ufficio esecuzione

di __________), ben si può considerare che egli abbia il centro dei propri

interessi nel Distretto di __________ e pertanto vi abbia il domicilio ai sensi

dell’art. 46 cpv. 1 LEF. Non sussiste d’altronde il rischio che egli venga

escusso in due luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________

considera che il foro esecutivo generale si trova in Ticino. Comunque, a scanso

di equivoci, la presente sentenza viene trasmessa anche a quell’ufficio.

5.

Il

ricorso va pertanto respinto

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 19 novembre 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, CP 225 Agno;

– __________

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1 e all’Office des poursuites de __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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