15.2004.204
Esecuzione in realizzazione di un pegno immobiliare. Precetto esecutivo notificato all'escusso e ai terzi proprietari del pegno. Determinazione del termine di perenzione del diritto di chiedere la rea
25 marzo 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2004.204
Data decisione, Autorità:
25.03.2005, CEF
Titolo:
Esecuzione in realizzazione di un pegno immobiliare. Precetto esecutivo notificato all'escusso e ai terzi proprietari del pegno. Determinazione del termine di perenzione del diritto di chiedere la realizzazione dell'immobile.
TERZO PROPRIETARIO
art. 22 cpv. 3 LALEF
art. 154 cpv. 1 LEF
art. 98 cpv. 1 RFF
art. 100 RFF
RINVIO TF
Incarto n.
15.2004.204
Lugano
25 marzo 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella procedura dipendente dai ricorsi 25
giugno 2004 di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
4. RI 4
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n° __________
promossa contro RI 1 da
PI 1
vista la sentenza 27 settembre 2004 (inc. 15.04.116)
di questa Camera, che in un primo tempo aveva respinto i ricorsi di tutti gli
interessati;
richiamata la sentenza 19 novembre 2004 della Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (7B.199/2004), che ha
annullato la predetta sentenza e rinviato la causa all’autorità cantonale per
nuova decisione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. La PI 1 (in seguito la procedente) ha escusso RI 1, quale debitore,
nonché RI 2, RI 3 e RI 4, quali terzi proprietari del pegno, con precetti
esecutivi notificati il 22 dicembre 2001.
B. La
procedente ha poi chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte
da RI 1, rispettivamente RI 2, RI 3 e RI 4, con istanze 13 giugno 2002,
pervenute il successivo 19 giugno alla Pretura __________ (inc. __________,
rispettivamente __________, __________ e __________, cfr. doc. J allegato al
ricorso 10 ottobre 2004 al TF).
All’udienza
del 5 settembre 2002, RI 1 ha ritirato la propria opposizione, sicché la causa
è stata stralciata dai ruoli seduta stante (cfr. doc. I).
Le altre
istanze sono invece state respinte con sentenze del 10 settembre 2002 (cfr.
doc. H), per il motivo che l’istante non aveva prodotto gli originali delle
cartelle ipotecarie sulle quali fondava il proprio credito. Le sentenze sono
state notificate ai rispettivi destinatari il 12 settembre 2002 (cfr. domande
di ricerche di invii del 28 gennaio 2005).
C. Pochi
giorni dopo, la procedente ha nuovamente chiesto il rigetto provvisorio delle
stesse tre opposizioni interposte da RI 2, Veruschka e RI 4, con istanze 18
settembre 2002 pervenute il successivo 23 settembre alla Pretura __________
(inc. __________, rispettivamente __________ e __________, cfr. doc. G).
Le tre
nuove istanze sono state accolte con sentenze 14 novembre 2002 (doc. F),
notificate ai rispettivi destinatari il successivo 16 novembre (cfr. domande di
ricerche di invii del 28 gennaio 2005).
D. Il
27 gennaio 2003, l'CO 1 ha comunicato ai ricorrenti la domanda di realizzazione
del fondo part. n. __________ RFD di __________ inoltrata dalla procedente.
E. Dopo
che gli escussi avevano ottenuto tre dilazioni della realizzazione nonché
l’annullamento di una prima asta fissata per il 24 giugno 2004, l'Ufficio,
dando seguito ad una richiesta 16 giugno 2004 della procedente, ha emesso, il
23 giugno, un nuovo avviso d'incanto per il 29 ottobre.
F. Con
ricorso 25 giugno 2004, l'escusso e i terzi comproprietari del fondo da realizzare
si sono aggravati contro l’ultimo avviso d'incanto, ritenendo che la richiesta
della procedente tendente all'annullamento del (primo) incanto previsto per il
24 giugno 2004 costituisse de facto e de jure un ritiro della
domanda di realizzazione del 27 gennaio 2003, sicché il nuovo avviso d'incanto,
emesso senza che fosse stata formulata una nuova domanda di realizzazione,
sarebbe nullo, essendo trascorso il termine di preclusione di due anni previsto
all'art. 154 LEF.
G. Il
27 settembre 2004, questa Camera ha respinto il ricorso, ritenendo che con
il suo fax 31 marzo 2004, la procedente non avesse manifestato la volontà di
ritirare la domanda di realizzazione, né di concedere agli escussi una proroga,
e considerando inoltre che il ricorso era abusivo (inc.
15.04.116).
H. Il
19 novembre 2004, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha annullato la predetta sentenza e rinviato la causa all’autorità
cantonale per nuova decisione (7B.199/2004). Per l’autorità federale di vigilanza,
lo scritto 31 marzo 2004 con il quale la procedente ha dichiarato di non
opporsi al rinvio della pubblicazione dell’asta è da parificare a un
ritiro della domanda di realizzazione del 27 gennaio 2003. In assenza delle
necessarie constatazioni di fatto circa la data di promozione delle istanze di
rigetto e la data di notifica delle sentenze di rigetto, la causa è però stata
rinviata alla scrivente Camera affinché determini se la richiesta 16 giugno
2004 possa essere considerata una domanda di realizzazione inoltrata nei
termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.
I. Nel
termine di 10 giorni impartito da questa Camera alle parti per presentare
eventuali osservazioni sulla documentazione consegnata dalla Pretura di Lugano,
Sezione 5, relativa ai fatti il cui accertamento è stato ordinato dal Tribunale
federale, solo la procedente ha preso posizione con scritto 22 febbraio 2005.
Esso non è stato intimato alle controparti, siccome ritenuto irrilevante da
questa Camera, poiché il computo del termine per la presentazione della domanda
di vendita presentato dalla procedente, che si fonda su dati che non
corrispondono a quelli forniti dalla Pretura, non sono motivati.
Considerandi
in diritto:
1.
Per
i motivi già indicati nella sentenza annullata dal Tribunale federale (CEF
15.04
, cons. 1), i quatto ricorsi possono essere congiunti per ragioni di
economia processuale ed evasi con una sola sentenza.
2.
L’unica
questione da risolvere a questo stadio della procedura è quella di
determinare se la richiesta 16 giugno 2004 possa essere considerata una domanda
di realizzazione inoltrata nei termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.
2.1
Questa
norma recita che il creditore può chiedere la realizzazione del pegno
immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione
del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono
sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua
definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF).
Qualora
vengano notificati precetti esecutivi a più persona (come in concreto al
debitore e ai terzi proprietari del pegno), la data di notifica del precetto
esecutivo notificato per ultimo è decisiva per determinare l’inizio del termine
(art. 98 cpv. 1 RFF, applicabile per analogia alla realizzazione di pegni
immobiliari: Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 12 ad art. 154; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 154). Nella medesima ipotesi, il
termine di perenzione rimane sospeso per la durata di tutte le procedure di
rigetto dell’opposizione (sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004
[7B.199/2004], cons. 3; implicitamente: Gilliéron,
op. cit., n. 15 ad art. 154). Ciò significa che la sospensione termina al
momento in cui l’ultima opposizione ancora efficace viene ritirata o rigettata
con sentenza passata in giudicato (cfr. art. 100 RFF [implicito]), in virtù del
principio secondo cui il termine di perenzione non può scadere fintanto che il
procedente non sia legittimato a chiedere la realizzazione del pegno (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 154).
Per quanto concerne la determinazione dell’inizio della sospensione, ci si può
chiedere se sia decisiva la data di promozione della prima istanza di rigetto
oppure la data dell’ultima istanza. La questione può tuttavia essere lasciata
aperta nel caso di specie: come si vedrà, la (seconda) domanda di realizzazione
del 16 giugno 2004 è in ogni caso tardiva, anche se si considera quale inizio
della sospensione del termine di perenzione la data in cui sono state promosse
le prime istanze di rigetto dell’opposizione, ossia il 13 giugno 2002 (la data
di spedizione delle istanze non è accertabile, la Pretura non avendo tenuto le
buste).
2.2
Infatti,
tutti i precetti esecutivi sono stati notificati il 22 dicembre 2001. Il
termine biennale di perenzione dell’art. 154 cpv. 1 LEF scadeva pertanto in
linea di massima il 22 dicembre 2003 (art. 31 cpv. 2 LEF). Occorre però tenere
conto della durata della sospensione del termine ai sensi dell’art. 154 cpv. 2
LEF, la quale si estende, nella migliore delle ipotesi per la procedente, dalla
data figurante sulle prime istanze, ossia il 13 giugno 2002 (supra ad B), alla
data di notifica delle tre sentenze pretorili riferite alle ultime istanze di
rigetto delle opposizioni interposte dai terzi proprietari, ovvero il 16
novembre 2002 (supra ad C). Aggiungendo i 156 giorni della sospensione alla
data del 22 dicembre 2003, si giunge alla data di scadenza del mercoledì 26
maggio 2004. Era quindi già scaduto il termine di perenzione biennale quando la
procedente ha presentato la sua richiesta 16 giugno 2004.
Occorre
d’altronde ribadire (cfr. sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004
[7B.199/2004], cons. 3) che nel Cantone Ticino le impugnazioni in materia di
procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento non sospendono per legge
l’esecuzione del giudizio (art. 22 cpv. 3 LALEF; CEF 11 gennaio 2005 [15.04.184]),
sicché la sospensione del termine per chiedere la realizzazione cessa già al
momento della notifica della sentenza che rigetta l’opposizione (salvo
impugnazione alla quale viene concesso effetto sospensivo, ipotesi non
realizzata nel caso di specie) e non solo al momento in cui il procedente è in
grado di ottenere dal tribunale l’attestazione della crescita in giudicato
della sentenza di rigetto (cfr. DTF 126 III 479 cons. 2a). È pertanto
irrilevante la data del 15 gennaio 2003 – che corrisponde alla data del timbro
della Pretura di Lugano a tergo delle sentenze del 14 novembre 2002, con il
quale esse vengono dichiarate definitive – sulla quale la procedente fonda il
suo calcolo.
3.
I
ricorsi vanno pertanto accolti, limitatamente alla conclusione tendente
all’annullamento dell’avviso d’incanto 23 giugno 2004. Per contro, gli atti
esecutivi antecedenti non sono nulli, siccome precedenti alla perenzione di cui
all’art. 154 LEF. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art.
34.
e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
I
ricorsi 25 giugno 2004 di RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, tutti in __________, sono parzialmente
accolti.
1.1
Di
conseguenza è annullato l’avviso d’incanto 23 giugno 2004 emesso dall’CO 1
nell’esecuzione n° __________.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________
–
PI 1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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