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Decisione

15.2004.204

Esecuzione in realizzazione di un pegno immobiliare. Precetto esecutivo notificato all'escusso e ai terzi proprietari del pegno. Determinazione del termine di perenzione del diritto di chiedere la rea

25 marzo 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La PI 1 (in seguito la procedente) ha escusso RI 1, quale debitore,

nonché RI 2, RI 3 e RI 4, quali terzi proprietari del pegno, con precetti

esecutivi notificati il 22 dicembre 2001.

B. La

procedente ha poi chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte

da RI 1, rispettivamente RI 2, RI 3 e RI 4, con istanze 13 giugno 2002,

pervenute il successivo 19 giugno alla Pretura __________ (inc. __________,

rispettivamente __________, __________ e __________, cfr. doc. J allegato al

ricorso 10 ottobre 2004 al TF).

All’udienza

del 5 settembre 2002, RI 1 ha ritirato la propria opposizione, sicché la causa

è stata stralciata dai ruoli seduta stante (cfr. doc. I).

Le altre

istanze sono invece state respinte con sentenze del 10 settembre 2002 (cfr.

doc. H), per il motivo che l’istante non aveva prodotto gli originali delle

cartelle ipotecarie sulle quali fondava il proprio credito. Le sentenze sono

state notificate ai rispettivi destinatari il 12 settembre 2002 (cfr. domande

di ricerche di invii del 28 gennaio 2005).

C. Pochi

giorni dopo, la procedente ha nuovamente chiesto il rigetto provvisorio delle

stesse tre opposizioni interposte da RI 2, Veruschka e RI 4, con istanze 18

settembre 2002 pervenute il successivo 23 settembre alla Pretura __________

(inc. __________, rispettivamente __________ e __________, cfr. doc. G).

Le tre

nuove istanze sono state accolte con sentenze 14 novembre 2002 (doc. F),

notificate ai rispettivi destinatari il successivo 16 novembre (cfr. domande di

ricerche di invii del 28 gennaio 2005).

D. Il

27 gennaio 2003, l'CO 1 ha comunicato ai ricorrenti la domanda di realizzazione

del fondo part. n. __________ RFD di __________ inoltrata dalla procedente.

E. Dopo

che gli escussi avevano ottenuto tre dilazioni della realizzazione nonché

l’annullamento di una prima asta fissata per il 24 giugno 2004, l'Ufficio,

dando seguito ad una richiesta 16 giugno 2004 della procedente, ha emesso, il

23 giugno, un nuovo avviso d'incanto per il 29 ottobre.

F. Con

ricorso 25 giugno 2004, l'escusso e i terzi comproprietari del fondo da realizzare

si sono aggravati contro l’ultimo avviso d'incanto, ritenendo che la richiesta

della procedente tendente all'annullamento del (primo) incanto previsto per il

24 giugno 2004 costituisse de facto e de jure un ritiro della

domanda di realizzazione del 27 gennaio 2003, sicché il nuovo avviso d'incanto,

emesso senza che fosse stata formulata una nuova domanda di realizzazione,

sarebbe nullo, essendo trascorso il termine di preclusione di due anni previsto

all'art. 154 LEF.

G. Il

27 settembre 2004, questa Camera ha respinto il ricorso, ritenendo che con

il suo fax 31 marzo 2004, la procedente non avesse manifestato la volontà di

ritirare la domanda di realizzazione, né di concedere agli escussi una proroga,

e considerando inoltre che il ricorso era abusivo (inc.

15.04.116).

H. Il

19 novembre 2004, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale

federale ha annullato la predetta sentenza e rinviato la causa all’autorità

cantonale per nuova decisione (7B.199/2004). Per l’autorità federale di vigilanza,

lo scritto 31 marzo 2004 con il quale la procedente ha dichiarato di non

opporsi al rinvio della pubblicazione dell’asta è da parificare a un

ritiro della domanda di realizzazione del 27 gennaio 2003. In assenza delle

necessarie constatazioni di fatto circa la data di promozione delle istanze di

rigetto e la data di notifica delle sentenze di rigetto, la causa è però stata

rinviata alla scrivente Camera affinché determini se la richiesta 16 giugno

2004 possa essere considerata una domanda di realizzazione inoltrata nei

termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.

I. Nel

termine di 10 giorni impartito da questa Camera alle parti per presentare

eventuali osservazioni sulla documentazione consegnata dalla Pretura di Lugano,

Sezione 5, relativa ai fatti il cui accertamento è stato ordinato dal Tribunale

federale, solo la procedente ha preso posizione con scritto 22 febbraio 2005.

Esso non è stato intimato alle controparti, siccome ritenuto irrilevante da

questa Camera, poiché il computo del termine per la presentazione della domanda

di vendita presentato dalla procedente, che si fonda su dati che non

corrispondono a quelli forniti dalla Pretura, non sono motivati.

Considerandi

in diritto:

1.

Per

i motivi già indicati nella sentenza annullata dal Tribunale federale (CEF

15.04

, cons. 1), i quatto ricorsi possono essere congiunti per ragioni di

economia processuale ed evasi con una sola sentenza.

2.

L’unica

questione da risolvere a questo stadio della procedura è quella di

determinare se la richiesta 16 giugno 2004 possa essere considerata una domanda

di realizzazione inoltrata nei termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.

2.1

Questa

norma recita che il creditore può chiedere la realizzazione del pegno

immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione

del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono

sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua

definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF).

Qualora

vengano notificati precetti esecutivi a più persona (come in concreto al

debitore e ai terzi proprietari del pegno), la data di notifica del precetto

esecutivo notificato per ultimo è decisiva per determinare l’inizio del termine

(art. 98 cpv. 1 RFF, applicabile per analogia alla realizzazione di pegni

immobiliari: Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 12 ad art. 154; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 154). Nella medesima ipotesi, il

termine di perenzione rimane sospeso per la durata di tutte le procedure di

rigetto dell’opposizione (sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004

[7B.199/2004], cons. 3; implicitamente: Gilliéron,

op. cit., n. 15 ad art. 154). Ciò significa che la sospensione termina al

momento in cui l’ultima opposizione ancora efficace viene ritirata o rigettata

con sentenza passata in giudicato (cfr. art. 100 RFF [implicito]), in virtù del

principio secondo cui il termine di perenzione non può scadere fintanto che il

procedente non sia legittimato a chiedere la realizzazione del pegno (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 154).

Per quanto concerne la determinazione dell’inizio della sospensione, ci si può

chiedere se sia decisiva la data di promozione della prima istanza di rigetto

oppure la data dell’ultima istanza. La questione può tuttavia essere lasciata

aperta nel caso di specie: come si vedrà, la (seconda) domanda di realizzazione

del 16 giugno 2004 è in ogni caso tardiva, anche se si considera quale inizio

della sospensione del termine di perenzione la data in cui sono state promosse

le prime istanze di rigetto dell’opposizione, ossia il 13 giugno 2002 (la data

di spedizione delle istanze non è accertabile, la Pretura non avendo tenuto le

buste).

2.2

Infatti,

tutti i precetti esecutivi sono stati notificati il 22 dicembre 2001. Il

termine biennale di perenzione dell’art. 154 cpv. 1 LEF scadeva pertanto in

linea di massima il 22 dicembre 2003 (art. 31 cpv. 2 LEF). Occorre però tenere

conto della durata della sospensione del termine ai sensi dell’art. 154 cpv. 2

LEF, la quale si estende, nella migliore delle ipotesi per la procedente, dalla

data figurante sulle prime istanze, ossia il 13 giugno 2002 (supra ad B), alla

data di notifica delle tre sentenze pretorili riferite alle ultime istanze di

rigetto delle opposizioni interposte dai terzi proprietari, ovvero il 16

novembre 2002 (supra ad C). Aggiungendo i 156 giorni della sospensione alla

data del 22 dicembre 2003, si giunge alla data di scadenza del mercoledì 26

maggio 2004. Era quindi già scaduto il termine di perenzione biennale quando la

procedente ha presentato la sua richiesta 16 giugno 2004.

Occorre

d’altronde ribadire (cfr. sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004

[7B.199/2004], cons. 3) che nel Cantone Ticino le impugnazioni in materia di

procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento non sospendono per legge

l’esecuzione del giudizio (art. 22 cpv. 3 LALEF; CEF 11 gennaio 2005 [15.04.184]),

sicché la sospensione del termine per chiedere la realizzazione cessa già al

momento della notifica della sentenza che rigetta l’opposizione (salvo

impugnazione alla quale viene concesso effetto sospensivo, ipotesi non

realizzata nel caso di specie) e non solo al momento in cui il procedente è in

grado di ottenere dal tribunale l’attestazione della crescita in giudicato

della sentenza di rigetto (cfr. DTF 126 III 479 cons. 2a). È pertanto

irrilevante la data del 15 gennaio 2003 – che corrisponde alla data del timbro

della Pretura di Lugano a tergo delle sentenze del 14 novembre 2002, con il

quale esse vengono dichiarate definitive – sulla quale la procedente fonda il

suo calcolo.

3.

I

ricorsi vanno pertanto accolti, limitatamente alla conclusione tendente

all’annullamento dell’avviso d’incanto 23 giugno 2004. Per contro, gli atti

esecutivi antecedenti non sono nulli, siccome precedenti alla perenzione di cui

all’art. 154 LEF. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art.

34.

e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

I

ricorsi 25 giugno 2004 di RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, tutti in __________, sono parzialmente

accolti.

1.1

Di

conseguenza è annullato l’avviso d’incanto 23 giugno 2004 emesso dall’CO 1

nell’esecuzione n° __________.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________

PI 1, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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