15.2004.206
accertamenti insufficienti
15 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.206
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, CEF
Titolo:
accertamenti insufficienti
PROCEDURA DI RICORSO
art. 21 LPR
Incarto n.
15.2004.206
Lugano
15 dicembre
2004 FP/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 di
RI 1 (I)
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle diverse esecuzioni presentate dai seguenti creditori
PI 1
rappr. da RA 1
PI 2
rappr. dallo RA 2
PI 3
PI 4
PI 5
PI 6
PI 7
PI 8
PI 9
nei confronti
di
PI 10
richiamata
l’ordinanza presidenziale 30 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva
concesso effetto sospensivo parziale;
viste
le osservazioni:
7
dicembre 2004 dell’avv. PI 2;
9
dicembre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
diversi creditori, tra cui anche il dott. RI 1, procedono nei confronti
dell’avv. PI 10 per l’incasso dei propri crediti;
che
il 17 novembre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il verbale di pignoramento
nel gruppo n. __________, comprendente anche l’esecuzione promossa dal dott. RI
1 nei confronti dell’avv. PI 10;
che
con ricorso 29 novembre 2004 il dott. RI 1 si aggrava contro tale atto postulandone
la modifica;
che
il ricorrente sostiene che l’CO 1 nell’esecuzione del pignoramento abbia omesso
di effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire l’esistenza di altri
beni o redditi pignorabili;
che
delle osservazioni dell’avv. PI 10, nonché di quelle dell’CO 1, si dirà, se
necessario, in seguito;
che
nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di
esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13);
che
per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il
provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e
fallimento per un nuovo giudizio;
che
se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti
l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio: in caso contrario la
vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti
ed emani un nuovo provvedimento;
che
nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che l’CO 1 ha omesso di
compiere i necessari accertamenti atti a determinare beni o redditi pignorabili
dell’escusso;
che
in particolare esso ha allestito il verbale di pignoramento unicamente sulla
base delle dichiarazioni dell’escusso senza il supporto di alcun documento
giustificativo;
che
per quanto riguarda in particolare i redditi percepiti dall’escusso e dalla
moglie, l’CO 1 ha omesso di accertarne l’entità e la natura (cfr. verbale di
interrogatorio 30 settembre 2004);
che
l’incarto viene quindi retrocesso all’CO 1 per esperire i necessari
accertamenti atti a determinare l’esistenza di altri beni o redditi pignorabili
a carico dell’avv. PI 2, oltre a quelli già indicati nel verbale di
pignoramento 17 novembre 2004;
che
il ricorso va pertanto accolto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 91, 92, 93, 95 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
29 novembre 2004 del dott. RI 1, Solbiate, è accolto.
1.1. Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinare l’esistenza di altri
beni o redditi pignorabili a carico dell’avv. PI 10 oltre a quelli già indicati
nel verbale di pignoramento 17 novembre 2004 gruppo __________, comprovati come
ai considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a:
-
avv. PA 1,;
-
avv. PI 10,;
RA
1,;
RA
2,PI 3;
Considerandi
PI
4,;
PI
5,
PI
6,PI 7,
PI
8,;
PI
9,.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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