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Decisione

15.2004.209

pignoramento di reddito

2 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

data 26 ottobre 2004 l’CO 1 allestiva il seguente calcolo del minimo di

esistenza a carico di RI 1:

Introito fr. 8'270.--

Minimo

di esistenza

minimo

base fr. 1'100.--

figli

minorenni fr. 500.--

cassa

malati fr. 350.--

assicurazioni

diverse fr. 320.--

Totale fr. 2'270.--

Eccedenza

pignorabile fr. 6'000.--

C. Con

ricorso 7 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che la

rendita di invalidità pari a fr. 6'000.-- sarebbe impignorabile. Il ricorrente

postula quindi l’annullamento del pignoramento; in via subordinata, chiede che

nel minimo di esistenza venga inserito l’importo di fr. 1'000.-- quale

contributo alle spese di alloggio e di assistenza prestata all’escusso dal

figlio. __________PI 1 dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III

13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nel

quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del

debitore, sia quelli pignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente

pignorabili ex art. 93 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, Berna 2003, § 23 n. 53, p. 177). L’ulteriore reddito,

eventualmente percepito dal debitore che beneficia di una rendita

impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non

coperto da tale rendita. In altri termini, l’impignorabilità di una rendita

vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre

a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza,

purché il minimo di esistenza sia già coperto dalla rendita impignorabile.

Le

prestazioni dell’assicurazione infortuni sono limitatamente pignorabili ai

sensi dell’art. 93 LEF, a meno che le stesse non siano riferite ad un’indennità

per torto morale, risarcimento per le spese di cura o acquisto di mezzi

ausiliari (cfr. art. 92 n. 9 LEF). Esse possono quindi essere pignorate nella

misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita d’invalidità pagata al

debitore dalla assicurazione infortuni __________, a causa della sua incapacità

di guadagno, è quindi pignorabile sulla base dell’art. 93 LEF come il salario

che sostituisce (Amonn/Walther, op. cit., § 23 n. 47, p. 174). Di conseguenza

l’CO 1 ha agito correttamente effettuando il pignoramento della rendita in

oggetto. La domanda principale del ricorrente deve così essere respinta.

3.

Il

ricorrente chiede che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese

per il mantenimento del figlio maggiorenne, il quale ospita saltuariamente il

padre al proprio domicilio prestandogli le cure e l’assistenza necessaria a

seguito dell’invalidità di quest’ultimo. Orbene secondo il punto 2.6. della

Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata da

questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione e il mantenimento dei

figli sono da considerare fino alla maggiore età.

Per

costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal

debitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne non possono venire

considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua

famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi

ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 59, n.194). Di conseguenza

la richiesta del ricorrente andrebbe respinta. Tuttavia ritenuto che dall’esame

degli atti e dalle dichiarazioni dell’escusso risulta che egli versa

mensilmente l’importo di fr. 2'800.-- a favore del figlio __________ e che la

richiesta subordinata del ricorrente è limitata al riconoscimento dell’importo

di fr. 1'000.--, viste le peculiarità del caso in esame, essa deve essere

accolta. Infatti nel minimo di esistenza di RI 1 non è stato riconosciuto

alcun importo a titolo di canone locatizio, benché risulti che il ricorrente

convive in parte con il figlio e in parte con __________. Orbene, considerato

che in caso di convivenza dell’escusso con un’altra persona adulta, che non sia

il coniuge, va riconosciuto un adeguato importo a titolo di partecipazione alle

spese di alloggio (cfr. DTF 128 III 159), appare corretto riconoscere l’importo

richiesto dal ricorrente.

4.

Il

ricorso di RI 1 va pertanto accolto nel senso dei considerandi.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 92 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso

7.

dicembre 2004 di RI 1, , è accolto nel senso del minimo di esistenza di RI

1.

è fissato in fr. 3'270 in luogo di fr. 2'270.--.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

-avv.

RA 1, ;

__________

- PI

1.

Comunicazione

all’CO 1

Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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