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Decisione

15.2004.212

proseguimento dell'esecuzione

20 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.212

Data decisione, Autorità:

20.12.2004, CEF

Titolo:

proseguimento dell'esecuzione

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 89 LEF

Incarto n.

15.2004.212

Lugano

20 dicembre

2004

/FP/sc/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo

sul ricorso 13/27 novembre 2004 di

RI 1 Massagno

contro

l’operato

dell’

CO 1

nell’esecuzione

n. 1044542 promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

(rappr. da: RA 1);

viste

le osservazioni 14 dicembre 2004 dell’CO 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con PE n. __________ AO 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 81'000.--

oltre accessori;

che

l’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificatole il 9

giugno 2004;

che

con istanza 23 giugno 2004 AO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione alla Pretura

del Distretto __________;

che

con sentenza 15 settembre 2004 __________ ha accolto l’istanza e ha di conseguenza

rigettato l’opposizione in via provvisoria;

che

in data 12 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________

che

l’11 novembre 2004 l’CO 1ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento;

che

con ricorso 13/27 novembre 2004 Madeleine RI 1 si aggrava contro tale atto

sostenendo che il suo rappresentante non ha potuto presenziare all’udienza di

rigetto dell’opposizione essendo malato;

che

delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che

per l’art. 89 cpv. 1 LEF se il debitore è soggetto alla procedura di

pignoramento, l’ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di

continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere

dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare;

che

nel caso in esame l’CO 1 ha dato seguito alla domanda di proseguimento

dell’esecuzione sulla base della sentenza 15 settembre 2004 del ____________ __________,

con la quale è stata rigettata l’opposizione al PE n. __________;

che

tale decisione è regolarmente cresciuta in giudicato, come certificato dalla __________,

__________, in data 5 ottobre 2004;

che

le censure sollevate dalla ricorrente sono già state oggetto di un’istanza di

restituzione del termine, sfociata nella sentenza 13 dicembre 2004 (inc. 14

2004.113) con la quale la richiesta di fissare una nuova data per tenere

l’udienza di contraddittorio è stata dichiarata irricevibile;

che

l’CO 1 ha quindi agito correttamente inviando alla ricorrente l’avviso di

pignoramento nell’esecuzione n. __________

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 89 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 13/27 novembre 2004 di RI 1, Massagno, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

–RI

1.

avv. RA 1.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il

presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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