15.2004.212
proseguimento dell'esecuzione
20 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.212
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, CEF
Titolo:
proseguimento dell'esecuzione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 89 LEF
Incarto n.
15.2004.212
Lugano
20 dicembre
2004
/FP/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo
sul ricorso 13/27 novembre 2004 di
RI 1 Massagno
contro
l’operato
dell’
CO 1
nell’esecuzione
n. 1044542 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
(rappr. da: RA 1);
viste
le osservazioni 14 dicembre 2004 dell’CO 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con PE n. __________ AO 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 81'000.--
oltre accessori;
che
l’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificatole il 9
giugno 2004;
che
con istanza 23 giugno 2004 AO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione alla Pretura
del Distretto __________;
che
con sentenza 15 settembre 2004 __________ ha accolto l’istanza e ha di conseguenza
rigettato l’opposizione in via provvisoria;
che
in data 12 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________
che
l’11 novembre 2004 l’CO 1ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento;
che
con ricorso 13/27 novembre 2004 Madeleine RI 1 si aggrava contro tale atto
sostenendo che il suo rappresentante non ha potuto presenziare all’udienza di
rigetto dell’opposizione essendo malato;
che
delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che
per l’art. 89 cpv. 1 LEF se il debitore è soggetto alla procedura di
pignoramento, l’ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di
continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere
dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare;
che
nel caso in esame l’CO 1 ha dato seguito alla domanda di proseguimento
dell’esecuzione sulla base della sentenza 15 settembre 2004 del ____________ __________,
con la quale è stata rigettata l’opposizione al PE n. __________;
che
tale decisione è regolarmente cresciuta in giudicato, come certificato dalla __________,
__________, in data 5 ottobre 2004;
che
le censure sollevate dalla ricorrente sono già state oggetto di un’istanza di
restituzione del termine, sfociata nella sentenza 13 dicembre 2004 (inc. 14
2004.113) con la quale la richiesta di fissare una nuova data per tenere
l’udienza di contraddittorio è stata dichiarata irricevibile;
che
l’CO 1 ha quindi agito correttamente inviando alla ricorrente l’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 89 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 13/27 novembre 2004 di RI 1, Massagno, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
–RI
1.
–
avv. RA 1.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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