15.2004.213
opposizione. Carente indicazione sull'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore. Interrogatorio del funzionario dell'ufficio a cui l'opposizione è stata dichiarata
25 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.213
Data decisione, Autorità:
25.05.2005, CEF
Titolo:
opposizione. Carente indicazione sull'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore. Interrogatorio del funzionario dell'ufficio a cui l'opposizione è stata dichiarata
OPPOSIZIONE
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2004.213
Lugano
25 maggio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’
PI 1
Viste le osservazioni:
13 gennaio 2005 dell’avv. PI 1 e
14 gennaio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
e
considerato in diritto:
che RI 1
procede nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di un credito a titolo di
risarcimento danni;
che in
data 16 marzo 2004 RI 1 faceva spiccare dall’CO 1 il precetto esecutivo n. __________
nei confronti del debitore;
che tale
precetto veniva notificato alla segretaria dell’escusso in data 29 marzo 2004,
come risulta da tutti gli atti versati all’incarto, prevalentemente in
fotocopia;
che lo
stesso giorno l’avv. PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo, consegnadone
l’esemplare a lui destinato direttamente all’ufficio, ovvero nelle mani del
funzionario __________ (teste __________), recante la dicitura “si fa OPPOSIZIONE”, la
data “__________, 29.3.04” e la firma dell’escusso (doc. E), documento che lo
stesso teste ha riconosciuto come fotocopia dell’originale (teste __________);
che il 1°
dicembre 2004 la creditrice inoltrava domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla
base della copia del precetto esecutivo (esemplare per il creditore) notificatole
dall’CO 1 in data 26 aprile 2004 e sulla quale non figura alcuna opposizione da
parte del debitore (doc. C);
che con
scritto 3 dicembre 2004 l’CO 1 comunicava a RI 1 di non poter dar seguito alla
domanda di proseguimento, avendo l’avv. PI 1 interposto tempestiva opposizione
al precetto esecutivo n__________, la cui copia -destinata al debitore- le era
stata spedita mediante invio raccomandato già il 29 marzo 2004;
che l’CO
1 comunicava altresì alla creditrice che “il duplo” del precetto esecutivo speditole
erroneamente il 26 aprile 2004 sarebbe da considerare non valido;
che con
ricorso 20 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro il rifiuto da parte dell’CO 1
di proseguire l’esecuzione n. __________, sostenendo che la copia del precetto
esecutivo dove figura l’opposizione interposta dal debitore sarebbe frutto di
una manomissione;
che pertanto
la ricorrente postula l’annullamento della decisione 3 dicembre 2004 dell’CO 1,
ritenendo valida unicamente la copia del precetto esecutivo n. __________ sulla
quale non figura l’opposizione del debitore;
che delle
osservazioni dell’avv. PI 1 e di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, nel
seguito;
che dalle
menzionate risultanze istruttorie si evince che l’avv. PI 1 ha interposto tempestiva
opposizione al precetto esecutivo n. __________, ossia in data 29 marzo 2004,
come risulta anche dalla stampa degli eventi dell’esecuzione in oggetto prodotta
dall’CO 1 in data 25 gennaio 2005;
che, al
di là di determinate questioni rimaste non chiarite (così il contenuto
dell’invio raccomandato 29 marzo 2004 dell’ufficio alla ricorrente e la mancata
registrazione dell’opposizione sull’esemplare del precetto destinato alla
creditrice), l’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento
dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo il debitore interposto
opposizione al precetto esecutivo e ciò nei termini di legge;
che il
ricorso va pertanto respinto, non avendo in particolare la ricorrente potuto
provare le pretese manomissioni di documenti da lei affermate;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 70, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 20 dicembre 2004 di RI 1, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: –RI 1,;
– avv.
PI 1,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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