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Decisione

15.2004.213

opposizione. Carente indicazione sull'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore. Interrogatorio del funzionario dell'ufficio a cui l'opposizione è stata dichiarata

25 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

e

considerato in diritto:

che RI 1

procede nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di un credito a titolo di

risarcimento danni;

che in

data 16 marzo 2004 RI 1 faceva spiccare dall’CO 1 il precetto esecutivo n. __________

nei confronti del debitore;

che tale

precetto veniva notificato alla segretaria dell’escusso in data 29 marzo 2004,

come risulta da tutti gli atti versati all’incarto, prevalentemente in

fotocopia;

che lo

stesso giorno l’avv. PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo, consegnadone

l’esemplare a lui destinato direttamente all’ufficio, ovvero nelle mani del

funzionario __________ (teste __________), recante la dicitura “si fa OPPOSIZIONE”, la

data “__________, 29.3.04” e la firma dell’escusso (doc. E), documento che lo

stesso teste ha riconosciuto come fotocopia dell’originale (teste __________);

che il 1°

dicembre 2004 la creditrice inoltrava domanda di proseguimento dell’esecuzione sulla

base della copia del precetto esecutivo (esemplare per il creditore) notificatole

dall’CO 1 in data 26 aprile 2004 e sulla quale non figura alcuna opposizione da

parte del debitore (doc. C);

che con

scritto 3 dicembre 2004 l’CO 1 comunicava a RI 1 di non poter dar seguito alla

domanda di proseguimento, avendo l’avv. PI 1 interposto tempestiva opposizione

al precetto esecutivo n__________, la cui copia -destinata al debitore- le era

stata spedita mediante invio raccomandato già il 29 marzo 2004;

che l’CO

1 comunicava altresì alla creditrice che “il duplo” del precetto esecutivo speditole

erroneamente il 26 aprile 2004 sarebbe da considerare non valido;

che con

ricorso 20 dicembre 2004 RI 1 si aggrava contro il rifiuto da parte dell’CO 1

di proseguire l’esecuzione n. __________, sostenendo che la copia del precetto

esecutivo dove figura l’opposizione interposta dal debitore sarebbe frutto di

una manomissione;

che pertanto

la ricorrente postula l’annullamento della decisione 3 dicembre 2004 dell’CO 1,

ritenendo valida unicamente la copia del precetto esecutivo n. __________ sulla

quale non figura l’opposizione del debitore;

che delle

osservazioni dell’avv. PI 1 e di quelle dell’CO 1, si dirà, se necessario, nel

seguito;

che dalle

menzionate risultanze istruttorie si evince che l’avv. PI 1 ha interposto tempestiva

opposizione al precetto esecutivo n. __________, ossia in data 29 marzo 2004,

come risulta anche dalla stampa degli eventi dell’esecuzione in oggetto prodotta

dall’CO 1 in data 25 gennaio 2005;

che, al

di là di determinate questioni rimaste non chiarite (così il contenuto

dell’invio raccomandato 29 marzo 2004 dell’ufficio alla ricorrente e la mancata

registrazione dell’opposizione sull’esemplare del precetto destinato alla

creditrice), l’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento

dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo il debitore interposto

opposizione al precetto esecutivo e ciò nei termini di legge;

che il

ricorso va pertanto respinto, non avendo in particolare la ricorrente potuto

provare le pretese manomissioni di documenti da lei affermate;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 70, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 20 dicembre 2004 di RI 1, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: –RI 1,;

– avv.

PI 1,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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