15.2004.217
tassazione nota di onorario
14 gennaio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2004.217
Data decisione, Autorità:
14.01.2005, CEF
Titolo:
tassazione nota di onorario
DELEGAZIONE DEI CREDITORI
art. 46 OTLEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2004.217
Lugano
14 gennaio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sull’istanza 27 dicembre 2004 di
IS 1
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno
alla delegazione dei creditori nel fallimento dott. __________, Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
Il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________
nominava un’amministrazione speciale composta degli avvocati __________, __________
che
nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone
degli avvocati __________ e IS 1;
che
con istanza 27 dicembre 2004 l’avv. IS 1 ha chiesto il riconoscimento
dell’importo di fr. 150.– quale tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate
nel fallimento del __________
che
per il periodo 1°gennaio 2003 / 27 dicembre 2004 l’avv. IS 1 ha esposto il
seguente onorario:
11 h 30’ a fr. 150.–/h fr. 1’725.--
Spese
fr. 99,90
Totale fr. 1'824.90;
che
Fatti
i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della
liquidazione fallimentare riferita al __________
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
richiamati
gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
27 dicembre 2004 dell’ avv. IS 1, è accolta.
2. La
rimunerazione dell’avv. IS 1 per l’attività svolta nell’ambito del fallimento __________,
per il periodo 1°gennaio 2003 / 27 dicembre 2004 è determinata come segue:
11 h 30’ a fr. 150.–/h fr. 1’725.--
Spese
fr. 99,90
Totale fr. 1'824.90
3. Non
si prelevano spese.
Considerandi
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
5.
Intimazione
a:
–
avv. IS 1;
–
avv. __________;
–
avv. __________;
–
lic. rer. pol. __________.
Comunicazione all’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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