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Decisione

15.2004.52

fallimento. Revoca dell'aggiudicazione di un immobile. Applicabilità della legge federale sul diritto fondiario rurale

15 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 luglio 2003, l'CO1 ha aggiudicato al ricorrente il fondo n. __________

RFD __________ per fr. 34'010.-- (cfr. doc. C).

B. Il 4

agosto 2003, l'CO1 ha chiesto l'iscrizione del trapasso a registro fondiario.

C. Il 6

agosto 2003, l'Ufficio dei registri di __________ ha assegnato all'CO1, in

conformità dell'art. 81 LDFR, un termine di 30 giorni per produrre copia

dell'istanza alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento economia e finanze

tendente all'emanazione di una decisione sull'obbligo di autorizzazione in

conformità della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) o al

rilascio dell'autorizzazione medesima, con la comminatoria della reiezione

della richiesta d'iscrizione in caso di non rispetto del termine.

D. Il 7

agosto 2003, l'CO1 ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura se il fondo n. __________

RFD __________ fosse soggetto alla LDFR, la quale ha risposto affermativamente

con scritto 28 agosto 2003.

E. Il

1. settembre 2003, l'CO1 ha invitato il ricorrente ad inoltrare alla Sezione

dell'agricoltura istanza di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, ciò che

egli ha fatto il 5 settembre 2003. Il 26 settembre 2003, detta Sezione ha

confermato al ricorrente che il fondo n. __________ RFD __________ era soggetto

alla LDFR e l'ha informato che l'autorizzazione gli sarebbe stata rilasciata

solo se avesse provato di essere coltivatore diretto o creditore pignoratizio.

F. Il

10 ottobre 2003, l'avv. __________ si è notificato quale patrocinatore del

ricorrente presso la Sezione dell'agricoltura, comunicando che il suo cliente

era da considerare quale coltivatore diretto, siccome era giardiniere ed

intendeva nei fine settimane e nei momenti liberi coltivare il fondo acquistato

all'asta. Ha inoltre fatto valere che egli comunque non necessitava di

autorizzazione alcuna, in quanto era diventato proprietario originario con

l'aggiudicazione, senza che l'applicabilità della LDFR fosse stata indicata

nelle condizioni d'asta.

G. Il

28 ottobre 2003, a titolo informativo, la Sezione dell'agricoltura ha

comunicato al ricorrente che dalle informazioni fornite egli non poteva essere

considerato coltivatore diretto ai sensi della LDFR.

H. Il

22 dicembre 2003, l'Ufficio dei registri di __________ ha comunicato all'CO1 il

rigetto della richiesta d'iscrizione dell'aggiudicazione, adducendo il

"mancato inoltro allo scrivente ufficio del consenso della Sezione

dell'agricoltura" (cfr. doc. E).

I. Con il provvedimento 28 gennaio 2004 qui impugnato, l'CO1 ha

comunicato al ricorrente che in mancanza di ulteriore presa di posizione da

parte sua, si sarebbe proceduto ad una nuova pubblicazione del bando d'incanto.

L. __________ RI1 ricorre contro tale decisione, facendo valere che

l'aggiudicazione è definitiva e cresciuta in giudicato, che essa ha determinato

a suo favore l'acquisto originario della proprietà e che l'iscrizione del trapasso

a registro fondiario è di natura puramente declaratoria, e chiede che questa

Camera confermi l'aggiudicazione e ordini all'Ufficiale dei Registri di __________

di procedere all'iscrizione. Il ricorrente evidenzia inoltre come le condizioni

d'asta non contenessero alcun riferimento alla necessità di ottenere

un'autorizzazione dalla Sezione dell'agricoltura, sicché il trapasso di

proprietà sarebbe avvenuto in modo incondizionato. Infine, a titolo

abbondanziale, il ricorrente contesta che il fondo in questione sia agricolo.

M. Con

ricorso 26 febbraio 2004, __________ RI1 ha impugnato presso la Sezione del

registro fondiario e di commercio la decisione dell'Ufficio dei registri di __________

di rifiutare l'iscrizione dell'aggiudicazione. Il ricorso è stato respinto con

decisione 28 maggio 2004, contro la quale egli si è aggravato dinanzi alla

Camera civile del Tribunale d'appello mediante ricorso 2 luglio 2004.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorrente chiede che l'aggiudicazione venga confermata e che sia ordinato

all'Ufficiale dei Registri di __________ di procedere all'iscrizione del

trapasso di proprietà.

Il vero oggetto del ricorso è in realtà la contestazione della

decisione dell'Ufficio di nuovamente porre all'asta il fondo di __________, che

implicitamente comporta la revoca dell'aggiudicazione avvenuta a favore del

ricorrente.

1.1

La

prima questione da risolvere è quella di sapere se l'CO1 era autorizzato a

revocare l'aggiudicazione. Secondo l'art. 67 cpv. 1 e 2 LDFR, "in caso di

incanto forzato, l’aggiudicatario deve produrre l’autorizzazione o depositare i

costi per un nuovo incanto e richiedere l’autorizzazione entro dieci giorni

dall’aggiudicazione. Se l’aggiudicatario non chiede l’autorizzazione o se

questa è rifiutata, l’autorità preposta all’incanto revoca l’aggiudicazione e

ordina una nuova asta". Nel caso concreto, il ricorrente non ha mai

presentato all'Ufficio la necessaria autorizzazione. La decisione (implicita)

di quest'ultimo di revocare l'aggiudicazione era pertanto fondata. Certo,

l'Ufficio non aveva menzionato né nelle condizioni d'asta né durante l'incanto

l'obbligo di produrre l'autorizzazione prevista all'art. 61 LDFR. Tuttavia,

anche dopo che esso, successivamente all'asta, l'ha esplicitamente richiesta al

ricorrente (cfr. sopra ad E), questi non ha comunque dato seguito all'invito

fino in fondo. In effetti, egli ha rinunciato a chiedere alla Sezione

dell'agricoltura l'emanazione di una decisione formale dopo che la stessa aveva

espresso il parere motivato che il ricorrente non potesse essere considerato

quale coltivatore diretto ai sensi della LDFR (cfr. sopra ad G). Egli ha

pertanto creato le condizioni per una revoca dell'aggiudicazione ai sensi

dell'art. 67 cpv. 2 LDFR (cfr. circolare CEF n. 19/2001 del 25 luglio 2001 sulle

modalità di realizzazione forzata di fondi agricoli, ad III.4).

1.2

Il

ricorrente fonda la sua domanda di conferma dell'aggiudicazione sul fatto che

essa non è stata assoggettata ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva, né

nelle condizioni di asta né al momento dell'asta, e avrebbe pertanto

determinato a suo favore l'acquisto originario della proprietà.

a) L'accertamento

della titolarità del diritto di proprietà su un fondo compete al giudice civile

e non a questa Camera. In ogni caso, il fondo in questione non è diventato

proprietà del ricorrente, siccome il presupposto per il trapasso ai sensi

dell'art. 656 cpv. 2 CC – ossia una valida aggiudicazione – è decaduto con la

sua revoca. Per i fondi sottoposti al regime della LDFR, l'acquisto della

proprietà avviene infatti per legge (cfr. art. 67 LDFR) sotto la condizione

risolutiva che l'ufficio preposto all'incanto non revochi l'aggiudicazione in

caso di mancata tempestiva produzione dell'autorizzazione di cui all'art. 61

LDFR e il trapasso di proprietà va iscritto a registro fondiario solo dopo

l'ottenimento di siffatta autorizzazione (art. 81 LDFR) (cfr. DTF 123 III 408

i.f.).

b) Invero,

l'art. 67 LDFR si riferisce alla situazione – diversa di quella in esame – in

cui la necessità di produrre l'autorizzazione è già stata menzionata nelle

condizioni d'asta. In effetti, l'obbligo fatto all'aggiudicatario, che non

produce l'autorizzazione subito al momento dell'aggiudicazione, di depositare i

costi per un nuovo incanto e di risponderne (cfr. art. 67 cpv. 1 e 3 LDFR) si

giustifica soltanto se lo stesso è stato preventivamente avvertito che avrebbe

avuto a presentare l'autorizzazione durante l'incanto. Comunque, la mancata

indicazione dell'obbligo di produrre l'autorizzazione non impedisce che l'aggiudicazione

di un fondo sottoposto al regime della LDFR debba essere revocata in caso di

mancato rispetto di siffatto obbligo (art. 67 cpv. 2 LDFR). La sola conseguenza

connessa alla carente pubblicità sarà che l'aggiudicatario di buona fede, in

deroga a quanto prescritto all'art. 67 cpv. 3 LDFR, non risponderà dei costi

per il nuovo incanto. È pertanto irrilevante per la questione da risolvere il

fatto che l'Ufficio non abbia, per errore, riportato sul bando d'incanto e

nelle condizioni d'asta le indicazioni di cui alle cifre III.1, risp. III.2

della circolare CEF n. 19/2001.

2.

Il

ricorrente fa inoltre valere che, "contrariamente all'assunto della

Sezione dell'agricoltura, il fondo particella no. __________ RFD non è nemmeno

soggetto alla LDFR in quanto non si tratta di fondo agricolo". Questa

censura è irricevibile, non essendo questa Camera competente per pronunciarsi

sulla questione. Nel ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello (cfr.

supra ad E), __________ RI1 sostiene sì che la decisione di rinvio alla

procedura di autorizzazione rientrerebbe nella sola e unica competenza

dell'autorità d'incanto, in applicazione analogica dell'art. 19 LAFE (ricorso 2

luglio 2004, ad 5), ma l'argomento non convince. Risulta infatti

inequivocabilmente dagli art. 80, 83 e 84 LDFR che la questione di sapere se

un'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 LDFR è o no necessaria e,

nell'affermativa, se può o meno essere concessa, è di esclusiva competenza

dell'autorità preposta a questo effetto, anche in materia di esecuzione forzata

(cfr. art. 67 LDFR). Detta autorità è addirittura competente per ordinare la

rettificazione del registro fondiario quando un diritti vi è stato iscritto

senza la necessaria autorizzazione (cfr. art. 72 LDFR). Le autorità di

esecuzione forzata non sono nemmeno abilitate a verificare prima facie se gli

offerenti soddisfino i requisiti per ottenere l'autorizzazione (cfr. DTF 123

III 408 s.). Un'applicazione analogica dell'art. 19 LAFE, preconizzata da

Pierre-Robert Gilliéron

(Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 69 ad art. 135) senza

motivazione, è pertanto esclusa.

3.

Visto

quanto precede, la domanda tendente a che sia ordinato all'Ufficiale dei

Registri di __________ di procedere all'iscrizione del trapasso di proprietà è

priva di oggetto. Questa Camera, quale autorità di vigilanza ex art. 13 cpv. 1

LEF e 10 cpv. 1 LALEF, non è del resto competente per censurare l'operato degli

uffici registri né per dare loro ordini. In caso di contestazione sul rifiuto

dell'Ufficiale dei registri di dare seguito alla richiesta d'iscrizione

statuiscono le competenti autorità di ricorso (Sezione del registro fondiario e

di commercio, Camera civile del Tribunale d'appello, Tribunale federale, cfr.

art. 1 del Regolamento concernente la Legge cantonale sul registro fondiario

[RL 4.1.3.1.1], risp. art. 6 di siffatta legge [RL 4.1.3.1] nonché art. 102 cp.

1.

e 103 cpv. 4 RRF).

4.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 259 LEF, 67 LDFR, 656

CC, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 9 febbraio 2004 di __________ RI1, __________,

è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all'__________ __________ RA1, __________

Comunicazione

alla I Camera civile del Tribunale d'appello (in relazione con l'inc.

11.2004

) e all'CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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