15.2004.52
fallimento. Revoca dell'aggiudicazione di un immobile. Applicabilità della legge federale sul diritto fondiario rurale
15 settembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2004.52
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
fallimento. Revoca dell'aggiudicazione di un immobile. Applicabilità della legge federale sul diritto fondiario rurale
AGGIUDICAZIONE
art. 656 CC
art. 67 LDFR
art. 259 LEF
Incarto n.
15.2004.52
Lugano
15 settembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2004 di
RI1
rappr. dall' RA1 __________
contro
l’operato dell’CO1 , e meglio contro il provvedimento
28 gennaio 2004 che implicitamente annulla l'aggiudicazione del fondo n. __________
RFD __________ avvenuta a favore del ricorrente nella procedura fallimentare n.
5/2002 aperta contro
PI1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 24 luglio 2003, l'CO1 ha aggiudicato al ricorrente il fondo n. __________
RFD __________ per fr. 34'010.-- (cfr. doc. C).
B. Il 4
agosto 2003, l'CO1 ha chiesto l'iscrizione del trapasso a registro fondiario.
C. Il 6
agosto 2003, l'Ufficio dei registri di __________ ha assegnato all'CO1, in
conformità dell'art. 81 LDFR, un termine di 30 giorni per produrre copia
dell'istanza alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento economia e finanze
tendente all'emanazione di una decisione sull'obbligo di autorizzazione in
conformità della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) o al
rilascio dell'autorizzazione medesima, con la comminatoria della reiezione
della richiesta d'iscrizione in caso di non rispetto del termine.
D. Il 7
agosto 2003, l'CO1 ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura se il fondo n. __________
RFD __________ fosse soggetto alla LDFR, la quale ha risposto affermativamente
con scritto 28 agosto 2003.
E. Il
1. settembre 2003, l'CO1 ha invitato il ricorrente ad inoltrare alla Sezione
dell'agricoltura istanza di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, ciò che
egli ha fatto il 5 settembre 2003. Il 26 settembre 2003, detta Sezione ha
confermato al ricorrente che il fondo n. __________ RFD __________ era soggetto
alla LDFR e l'ha informato che l'autorizzazione gli sarebbe stata rilasciata
solo se avesse provato di essere coltivatore diretto o creditore pignoratizio.
F. Il
10 ottobre 2003, l'avv. __________ si è notificato quale patrocinatore del
ricorrente presso la Sezione dell'agricoltura, comunicando che il suo cliente
era da considerare quale coltivatore diretto, siccome era giardiniere ed
intendeva nei fine settimane e nei momenti liberi coltivare il fondo acquistato
all'asta. Ha inoltre fatto valere che egli comunque non necessitava di
autorizzazione alcuna, in quanto era diventato proprietario originario con
l'aggiudicazione, senza che l'applicabilità della LDFR fosse stata indicata
nelle condizioni d'asta.
G. Il
28 ottobre 2003, a titolo informativo, la Sezione dell'agricoltura ha
comunicato al ricorrente che dalle informazioni fornite egli non poteva essere
considerato coltivatore diretto ai sensi della LDFR.
H. Il
22 dicembre 2003, l'Ufficio dei registri di __________ ha comunicato all'CO1 il
rigetto della richiesta d'iscrizione dell'aggiudicazione, adducendo il
"mancato inoltro allo scrivente ufficio del consenso della Sezione
dell'agricoltura" (cfr. doc. E).
I. Con il provvedimento 28 gennaio 2004 qui impugnato, l'CO1 ha
comunicato al ricorrente che in mancanza di ulteriore presa di posizione da
parte sua, si sarebbe proceduto ad una nuova pubblicazione del bando d'incanto.
L. __________ RI1 ricorre contro tale decisione, facendo valere che
l'aggiudicazione è definitiva e cresciuta in giudicato, che essa ha determinato
a suo favore l'acquisto originario della proprietà e che l'iscrizione del trapasso
a registro fondiario è di natura puramente declaratoria, e chiede che questa
Camera confermi l'aggiudicazione e ordini all'Ufficiale dei Registri di __________
di procedere all'iscrizione. Il ricorrente evidenzia inoltre come le condizioni
d'asta non contenessero alcun riferimento alla necessità di ottenere
un'autorizzazione dalla Sezione dell'agricoltura, sicché il trapasso di
proprietà sarebbe avvenuto in modo incondizionato. Infine, a titolo
abbondanziale, il ricorrente contesta che il fondo in questione sia agricolo.
M. Con
ricorso 26 febbraio 2004, __________ RI1 ha impugnato presso la Sezione del
registro fondiario e di commercio la decisione dell'Ufficio dei registri di __________
di rifiutare l'iscrizione dell'aggiudicazione. Il ricorso è stato respinto con
decisione 28 maggio 2004, contro la quale egli si è aggravato dinanzi alla
Camera civile del Tribunale d'appello mediante ricorso 2 luglio 2004.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
ricorrente chiede che l'aggiudicazione venga confermata e che sia ordinato
all'Ufficiale dei Registri di __________ di procedere all'iscrizione del
trapasso di proprietà.
Il vero oggetto del ricorso è in realtà la contestazione della
decisione dell'Ufficio di nuovamente porre all'asta il fondo di __________, che
implicitamente comporta la revoca dell'aggiudicazione avvenuta a favore del
ricorrente.
1.1
La
prima questione da risolvere è quella di sapere se l'CO1 era autorizzato a
revocare l'aggiudicazione. Secondo l'art. 67 cpv. 1 e 2 LDFR, "in caso di
incanto forzato, l’aggiudicatario deve produrre l’autorizzazione o depositare i
costi per un nuovo incanto e richiedere l’autorizzazione entro dieci giorni
dall’aggiudicazione. Se l’aggiudicatario non chiede l’autorizzazione o se
questa è rifiutata, l’autorità preposta all’incanto revoca l’aggiudicazione e
ordina una nuova asta". Nel caso concreto, il ricorrente non ha mai
presentato all'Ufficio la necessaria autorizzazione. La decisione (implicita)
di quest'ultimo di revocare l'aggiudicazione era pertanto fondata. Certo,
l'Ufficio non aveva menzionato né nelle condizioni d'asta né durante l'incanto
l'obbligo di produrre l'autorizzazione prevista all'art. 61 LDFR. Tuttavia,
anche dopo che esso, successivamente all'asta, l'ha esplicitamente richiesta al
ricorrente (cfr. sopra ad E), questi non ha comunque dato seguito all'invito
fino in fondo. In effetti, egli ha rinunciato a chiedere alla Sezione
dell'agricoltura l'emanazione di una decisione formale dopo che la stessa aveva
espresso il parere motivato che il ricorrente non potesse essere considerato
quale coltivatore diretto ai sensi della LDFR (cfr. sopra ad G). Egli ha
pertanto creato le condizioni per una revoca dell'aggiudicazione ai sensi
dell'art. 67 cpv. 2 LDFR (cfr. circolare CEF n. 19/2001 del 25 luglio 2001 sulle
modalità di realizzazione forzata di fondi agricoli, ad III.4).
1.2
Il
ricorrente fonda la sua domanda di conferma dell'aggiudicazione sul fatto che
essa non è stata assoggettata ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva, né
nelle condizioni di asta né al momento dell'asta, e avrebbe pertanto
determinato a suo favore l'acquisto originario della proprietà.
a) L'accertamento
della titolarità del diritto di proprietà su un fondo compete al giudice civile
e non a questa Camera. In ogni caso, il fondo in questione non è diventato
proprietà del ricorrente, siccome il presupposto per il trapasso ai sensi
dell'art. 656 cpv. 2 CC – ossia una valida aggiudicazione – è decaduto con la
sua revoca. Per i fondi sottoposti al regime della LDFR, l'acquisto della
proprietà avviene infatti per legge (cfr. art. 67 LDFR) sotto la condizione
risolutiva che l'ufficio preposto all'incanto non revochi l'aggiudicazione in
caso di mancata tempestiva produzione dell'autorizzazione di cui all'art. 61
LDFR e il trapasso di proprietà va iscritto a registro fondiario solo dopo
l'ottenimento di siffatta autorizzazione (art. 81 LDFR) (cfr. DTF 123 III 408
i.f.).
b) Invero,
l'art. 67 LDFR si riferisce alla situazione – diversa di quella in esame – in
cui la necessità di produrre l'autorizzazione è già stata menzionata nelle
condizioni d'asta. In effetti, l'obbligo fatto all'aggiudicatario, che non
produce l'autorizzazione subito al momento dell'aggiudicazione, di depositare i
costi per un nuovo incanto e di risponderne (cfr. art. 67 cpv. 1 e 3 LDFR) si
giustifica soltanto se lo stesso è stato preventivamente avvertito che avrebbe
avuto a presentare l'autorizzazione durante l'incanto. Comunque, la mancata
indicazione dell'obbligo di produrre l'autorizzazione non impedisce che l'aggiudicazione
di un fondo sottoposto al regime della LDFR debba essere revocata in caso di
mancato rispetto di siffatto obbligo (art. 67 cpv. 2 LDFR). La sola conseguenza
connessa alla carente pubblicità sarà che l'aggiudicatario di buona fede, in
deroga a quanto prescritto all'art. 67 cpv. 3 LDFR, non risponderà dei costi
per il nuovo incanto. È pertanto irrilevante per la questione da risolvere il
fatto che l'Ufficio non abbia, per errore, riportato sul bando d'incanto e
nelle condizioni d'asta le indicazioni di cui alle cifre III.1, risp. III.2
della circolare CEF n. 19/2001.
2.
Il
ricorrente fa inoltre valere che, "contrariamente all'assunto della
Sezione dell'agricoltura, il fondo particella no. __________ RFD non è nemmeno
soggetto alla LDFR in quanto non si tratta di fondo agricolo". Questa
censura è irricevibile, non essendo questa Camera competente per pronunciarsi
sulla questione. Nel ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello (cfr.
supra ad E), __________ RI1 sostiene sì che la decisione di rinvio alla
procedura di autorizzazione rientrerebbe nella sola e unica competenza
dell'autorità d'incanto, in applicazione analogica dell'art. 19 LAFE (ricorso 2
luglio 2004, ad 5), ma l'argomento non convince. Risulta infatti
inequivocabilmente dagli art. 80, 83 e 84 LDFR che la questione di sapere se
un'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 LDFR è o no necessaria e,
nell'affermativa, se può o meno essere concessa, è di esclusiva competenza
dell'autorità preposta a questo effetto, anche in materia di esecuzione forzata
(cfr. art. 67 LDFR). Detta autorità è addirittura competente per ordinare la
rettificazione del registro fondiario quando un diritti vi è stato iscritto
senza la necessaria autorizzazione (cfr. art. 72 LDFR). Le autorità di
esecuzione forzata non sono nemmeno abilitate a verificare prima facie se gli
offerenti soddisfino i requisiti per ottenere l'autorizzazione (cfr. DTF 123
III 408 s.). Un'applicazione analogica dell'art. 19 LAFE, preconizzata da
Pierre-Robert Gilliéron
(Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 69 ad art. 135) senza
motivazione, è pertanto esclusa.
3.
Visto
quanto precede, la domanda tendente a che sia ordinato all'Ufficiale dei
Registri di __________ di procedere all'iscrizione del trapasso di proprietà è
priva di oggetto. Questa Camera, quale autorità di vigilanza ex art. 13 cpv. 1
LEF e 10 cpv. 1 LALEF, non è del resto competente per censurare l'operato degli
uffici registri né per dare loro ordini. In caso di contestazione sul rifiuto
dell'Ufficiale dei registri di dare seguito alla richiesta d'iscrizione
statuiscono le competenti autorità di ricorso (Sezione del registro fondiario e
di commercio, Camera civile del Tribunale d'appello, Tribunale federale, cfr.
art. 1 del Regolamento concernente la Legge cantonale sul registro fondiario
[RL 4.1.3.1.1], risp. art. 6 di siffatta legge [RL 4.1.3.1] nonché art. 102 cp.
1.
e 103 cpv. 4 RRF).
4.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 259 LEF, 67 LDFR, 656
CC, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 9 febbraio 2004 di __________ RI1, __________,
è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all'__________ __________ RA1, __________
Comunicazione
alla I Camera civile del Tribunale d'appello (in relazione con l'inc.
11.2004
) e all'CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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