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Decisione

15.2004.62

fallimento. Insinuazione non quantificata. Impugnazione tardiva della graduatoria. Insinuazione tardiva

16 settembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2 e 3; Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 42 ad § 46; A.

Brunner/M. Reutter, Kollokations- und

Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad 2.3.1; Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 249, con rif.)

ovvero nel termine di dieci giorni dal deposito della graduatoria;

che

il ricorso in esame appare tuttavia ampiamente tardivo, siccome inoltrato più

di 6 mesi dopo tale atto, avvenuto il 28 luglio 2003;

che

l'art. 249 cpv. 3 LEF è una disposizione d'ordine la cui violazione non

pregiudica la validità della graduatoria non tempestivamente impugnata (cfr.

DTF 85 III 95, cons. 2);

che

in concreto non è applicabile la giurisprudenza citata dalla ricorrente,

secondo la quale il creditore può contestare la graduatoria anche dopo la

scadenza del termine d'impugnazione quando essa non contiene una chiara

decisione di ammissione o di reiezione della sua insinuazione (cfr. DTF 85 III

97; 106 III 26 s., cons. 2, con rif. 114 III 25, cons. 2; Hierholzer, op. cit., n. 25 ad art.

249);

che

infatti il motivo a fondamento di questa giurisprudenza – ossia il fatto che

una decisione di ammissione o di reiezione non chiara sia semplicemente

inidonea quale base per il riparto del ricavo dell'attivo fallimentare (DTF 105

III 31, cons. 3) – non si addice alla fattispecie in esame, in cui

l'amministrazione ha omesso di iscrivere nella graduatoria una determinata

insinuazione, siccome tale negligenza non impedisce in alcun modo il riparto,

che potrà aver luogo senza tenere conto del credito insinuato ma non iscritto;

che

al contrario, per il principio della parità di trattamento, il creditore che

non ha ricorso tempestivamente contro l'omissione dell'amministrazione di

riportare nella graduatoria la propria insinuazione deve essere trattato allo

stesso modo che il creditore che non ha tempestivamente impugnato la reiezione

– seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria insinuazione;

che

in entrambi i casi la graduatoria non può più essere rimessa in discussione

qualora non sia stata tempestivamente impugnata (art. 17 LEF) o contestata

(art. 250 LEF);

che

il ricorso in esame è pertanto tardivo, sicché vanno respinte anche le altre

censure riferite alla seconda assemblea dei creditori, la ricorrente non

essendo legittimata a parteciparvi in quanto non figura nella graduatoria

alcuna decisione protocollata in merito alla sua insinuazione (cfr. Pierre-Robert

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. III, Losanna 2001, n. 14 ad art. 252);

che

tuttavia secondo l'art. 251 cpv. 1 LEF le insinuazioni tardive sono ammesse

fino alla chiusura del fallimento;

che

– in concreto – la ricorrente ribadisce di voler insinuare il suo credito nel

fallimento, ancora senza quantificarlo;

che

giurisprudenza (DTF 115 II 73, cons. 1, con rif.) e dottrina (Hierholzer, op. cit., n. 3 ad art. 251;

Gilliéron, op. cit., n. 11 ad

art. 251) ritengono che il creditore sia autorizzato a (ri)produrre

tardivamente un credito già insinuato in precedenza solo qualora la nuova

pretesa abbia un fondamento fattuale o giuridico diverso dalla prima oppure

qualora faccia valere fatti nuovi che non era in grado di far valere prima;

che

il motivo di questa limitazione, non esplicitamente contemplata all'art. 251

LEF, risulta essere quello di non permettere di rimettere in discussione una

decisione di collocazione definitiva (cfr. DTF 106 III 44, cons. 4; Gilliéron, op. cit.,

n. 11 ad art. 251; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbe­treibung und Konkurs, vol. II, 4a ed.,

Zurigo 1997/1999, n. 2 ad art. 251);

che

nel caso di specie, non avendo l'Ufficio finora emesso nessuna decisione sul

credito vantato dalla ricorrente, non si può ritenere che la graduatoria sia

passata in giudicato nei suoi confronti, sicché l'art. 251 LEF risulta

applicabile ancorché il caso in esame non sia stato apparentemente ipotizzato

né dal Tribunale federale né dalla dottrina;

che

il creditore insinuatosi tardivamente è però vincolato da tutte le decisioni

definitive prese dalle assemblee dei creditori (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 17 ad art. 251) precedenti la

decisione sull'insinuazione tardiva (cfr. Gilliéron,

op. cit., n. 16 ad art. 252);

che

nel caso concreto i provvedimenti impugnati sono di conseguenza opponibili alla

ricorrente;

che

il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l'CO1, dopo averle

fissato un termine per quantificarlo, dovrà determinarsi sul credito insinuato

dalla ricorrente e procedere se del caso al deposito di una graduatoria

complementare (cfr. art. 69 RUF);

che

per quanto concerne la segnalazione della ricorrente sull’operato dell’ufficio,

va ricordato che l'adozione di sanzioni disciplinari resta riservata

all'arbitrio dell'autorità di vigilanza (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 14; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 35 ad art. 14) e che il denunciante non ha qualità di parte

(art. 11 cpv. 4 LALEF);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli

art. 14, 17, 20a, 248, 249, 251, 252 LEF; 59, 69 RUF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 24 febbraio 2004 di __________ RI1, __________, è parzialmente accolto

1.1. Di

conseguenza, l'CO1 si determinerà sul credito insinuato dalla ricorrente e

procederà se del caso al deposito di una graduatoria complementare.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: - __________ __________ __________, St. leg. RA1, __________;

-

__________ __________ RA2, __________

ad

entrambi unitamente alle osservazioni 24 agosto 2004 dell'CO1

Comunicazione

all’CO1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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