15.2004.64
avviso di pignoramento. Notifica della decisione di rigetto dell'opposizione emanata dalla cassa malattia. Rifiuto sistematico delle notifiche a mezzo raccomandate
16 settembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2004.64
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, CEF
Titolo:
avviso di pignoramento. Notifica della decisione di rigetto dell'opposizione emanata dalla cassa malattia. Rifiuto sistematico delle notifiche a mezzo raccomandate
PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE
art. 5 cpv. 3 COST
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2004.64
Lugano
16 settembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 marzo 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro l'avviso di
pignoramento 12 marzo 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
PI1
rappr. da RA1
viste le osservazioni 2 aprile 2004 di PI1 e 13 aprile
2004 dell'CO1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
Fatti
A. PI1
procede contro il ricorrente per l'incasso di fr. 762,25, oltre spese e
interessi, a titolo di partecipazioni ai costi dell'assicurazione di base
LAMal.
B. Con
decisione 22 dicembre 2003, PI1 ha respinto l'opposizione (ai sensi dell'art.
52 LPGA) del ricorrente, confermando la propria decisione di rigetto definitivo
dell'opposizione (ai sensi dell'art. 74 LEF) interposta contro il precetto
esecutivo n. __________.
C. Il
12 marzo 2004, l'CO1 ha emesso l'avviso di pignoramento.
D. In
conformità dell'ordinanza 13 luglio 2004 di questa Camera, __________ SA ha
prodotto il modulo di "ricerche di invii della posta lettere e pacchi del
servizio interno" riferito all'invio contenente la predetta decisione, dal
quale risulta che esso non è stato ritirato dal ricorrente ("nicht
abgeholt").
Considerato in diritto
1. Il
ricorrente contesta l'avviso di pignoramento, affermando di essere venuto a
conoscenza della decisione 22 dicembre 2003 della cassa malattia procedente
solo dopo essersi rivolto all'CO1 per contestare l'avviso di pignoramento 12
marzo 2004.
1.1. Dall'istruttoria
(cfr. sopra ad D), risulta che effettivamente il ricorrente non ha ritirato la
raccomandata contenente la decisione della cassa.
1.2. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (CEF 29 marzo 2004 [15.04.5], segnatamente
cons. 2.2a), in materia esecutiva è di principio ammesso che se il destinatario
di un invio raccomandato (ora lettera "signature") contesta che un
invito di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere o nella
sua casella postale e la prova del contrario non può essere portata, la
finzione del ritiro dell'invio il settimo ed ultimo giorno di giacenza non si
realizza e la notifica va considerata non avvenuta.
1.3. Nel
caso di specie, il ricorrente non contesta esplicitamente che un invito a
ritirare l'invio in questione sia stato depositato nella sua cassetta delle
lettere o casella postale, limitandosi a lasciare intendere di non aver mai
visto la decisione dell'PI1 prima dell'intimazione dell'avviso di pignoramento,
ciò che non esclude la possibilità che l'invito a ritirare l'invio sia stato
effettivamente depositato nella sua cassetta delle lettere o casella postale,
il ricorrente non avendone però, volontariamente o no, controllato il contenuto
durante il periodo di giacenza postale. Orbene, in virtù del principio della
buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), il ricorrente, in quanto implicato in una
procedura amministrativa di cui era a conoscenza siccome da lui avviata, era
tenuto a vegliare a che gli atti ufficiali potessero essergli notificati (cfr.
DTF 123 III 493; 116 Ia 92, cons. 2a; CEF 29 marzo 2004 [15.04.5], cons. 2.2c).
La notifica della decisione 22 dicembre 2003 di PI1 va pertanto considerata
avvenuta e il ricorso è da respingere.
1.4. A
titolo abbondanziale occorre precisare che la decisione non muterebbe anche
volendo dedurre dall'atto ricorsuale un'implicita contestazione del deposito di
un invito a ritirare la raccomandata in questione.
In
effetti, già in precedenti procedure (CEF 2 dicembre 2002 [15.02.101]; 29 marzo
2004 [15.04.5]) il ricorrente ha impugnato diversi avvisi di pignoramento,
allegando di non aver ricevuto l'invio raccomandato contenente la decisione di
rigetto dell'opposizione emanata da PI1. Nel primo caso (a conoscenza di questa
Camera), il ricorso era del resto stato respinto (inc. 15.02.101), sulla base
della sentenza 23 settembre 2002 (inc. 36.2002.79) del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, che aveva accertato la valida notifica di quattro
decisioni della cassa, apparendo "poco verosimile che l'insorgente non
abbia ricevuto l'avviso di ritiro né per le prime tre raccomandate, né per la
quarta raccomandata [spedita in una diversa data] e neppure abbia ricevuto le
lettere trasmesse per posta semplice nel mese di aprile".
Ora, se
non si può escludere che un invio raccomandato non sia recapitato al suo
destinatario per un errore della posta, il mancato ritiro di diverse
raccomandate da parte dello stesso debitore nell’ambito di procedure promosse
dallo stesso creditore può essere considerato come un rifiuto sistematico delle
notifiche a mezzo raccomandata (cfr. Yves
Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 967),
a maggior ragione se si pone mente al fatto che i relativi avvisi di
pignoramento, spediti al ricorrente con invio semplice, gli sono sempre
pervenuti.
Considerandi
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 88 LEF; 5 cpv. 3 Cost.; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 23 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI1, __________;
– RA1,
__________
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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