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Decisione

15.2004.64

avviso di pignoramento. Notifica della decisione di rigetto dell'opposizione emanata dalla cassa malattia. Rifiuto sistematico delle notifiche a mezzo raccomandate

16 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI1

procede contro il ricorrente per l'incasso di fr. 762,25, oltre spese e

interessi, a titolo di partecipazioni ai costi dell'assicurazione di base

LAMal.

B. Con

decisione 22 dicembre 2003, PI1 ha respinto l'opposizione (ai sensi dell'art.

52 LPGA) del ricorrente, confermando la propria decisione di rigetto definitivo

dell'opposizione (ai sensi dell'art. 74 LEF) interposta contro il precetto

esecutivo n. __________.

C. Il

12 marzo 2004, l'CO1 ha emesso l'avviso di pignoramento.

D. In

conformità dell'ordinanza 13 luglio 2004 di questa Camera, __________ SA ha

prodotto il modulo di "ricerche di invii della posta lettere e pacchi del

servizio interno" riferito all'invio contenente la predetta decisione, dal

quale risulta che esso non è stato ritirato dal ricorrente ("nicht

abgeholt").

Considerato in diritto

1. Il

ricorrente contesta l'avviso di pignoramento, affermando di essere venuto a

conoscenza della decisione 22 dicembre 2003 della cassa malattia procedente

solo dopo essersi rivolto all'CO1 per contestare l'avviso di pignoramento 12

marzo 2004.

1.1. Dall'istruttoria

(cfr. sopra ad D), risulta che effettivamente il ricorrente non ha ritirato la

raccomandata contenente la decisione della cassa.

1.2. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (CEF 29 marzo 2004 [15.04.5], segnatamente

cons. 2.2a), in materia esecutiva è di principio ammesso che se il destinatario

di un invio raccomandato (ora lettera "signature") contesta che un

invito di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere o nella

sua casella postale e la prova del contrario non può essere portata, la

finzione del ritiro dell'invio il settimo ed ultimo giorno di giacenza non si

realizza e la notifica va considerata non avvenuta.

1.3. Nel

caso di specie, il ricorrente non contesta esplicitamente che un invito a

ritirare l'invio in questione sia stato depositato nella sua cassetta delle

lettere o casella postale, limitandosi a lasciare intendere di non aver mai

visto la decisione dell'PI1 prima dell'intimazione dell'avviso di pignoramento,

ciò che non esclude la possibilità che l'invito a ritirare l'invio sia stato

effettivamente depositato nella sua cassetta delle lettere o casella postale,

il ricorrente non avendone però, volontariamente o no, controllato il contenuto

durante il periodo di giacenza postale. Orbene, in virtù del principio della

buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), il ricorrente, in quanto implicato in una

procedura amministrativa di cui era a conoscenza siccome da lui avviata, era

tenuto a vegliare a che gli atti ufficiali potessero essergli notificati (cfr.

DTF 123 III 493; 116 Ia 92, cons. 2a; CEF 29 marzo 2004 [15.04.5], cons. 2.2c).

La notifica della decisione 22 dicembre 2003 di PI1 va pertanto considerata

avvenuta e il ricorso è da respingere.

1.4. A

titolo abbondanziale occorre precisare che la decisione non muterebbe anche

volendo dedurre dall'atto ricorsuale un'implicita contestazione del deposito di

un invito a ritirare la raccomandata in questione.

In

effetti, già in precedenti procedure (CEF 2 dicembre 2002 [15.02.101]; 29 marzo

2004 [15.04.5]) il ricorrente ha impugnato diversi avvisi di pignoramento,

allegando di non aver ricevuto l'invio raccomandato contenente la decisione di

rigetto dell'opposizione emanata da PI1. Nel primo caso (a conoscenza di questa

Camera), il ricorso era del resto stato respinto (inc. 15.02.101), sulla base

della sentenza 23 settembre 2002 (inc. 36.2002.79) del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, che aveva accertato la valida notifica di quattro

decisioni della cassa, apparendo "poco verosimile che l'insorgente non

abbia ricevuto l'avviso di ritiro né per le prime tre raccomandate, né per la

quarta raccomandata [spedita in una diversa data] e neppure abbia ricevuto le

lettere trasmesse per posta semplice nel mese di aprile".

Ora, se

non si può escludere che un invio raccomandato non sia recapitato al suo

destinatario per un errore della posta, il mancato ritiro di diverse

raccomandate da parte dello stesso debitore nell’ambito di procedure promosse

dallo stesso creditore può essere considerato come un rifiuto sistematico delle

notifiche a mezzo raccomandata (cfr. Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 967),

a maggior ragione se si pone mente al fatto che i relativi avvisi di

pignoramento, spediti al ricorrente con invio semplice, gli sono sempre

pervenuti.

Considerandi

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 88 LEF; 5 cpv. 3 Cost.; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 23 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI1, __________;

– RA1,

__________

Comunicazione

all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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